Corte europea dei diritti umani, 7 gennaio 2025, Minasyan et al. c. Armenia, ric. 59180/15
In relazione alla pubblicazione online su un quotidiano di un articolo incitante all’odio e alla discriminazione nei confronti di un gruppo di attivisti LGBTI, e alla conseguente attivazione senza esito dei rimedi civilistici interni per ottenere riparazione, la circostanza che le corti interne abbiano mancato di operare un bilanciamento tra il diritto alla libertà di critica giornalistica e le prerogative inerenti al rispetto della vita privata nel rispetto dei princìpi incorporati nella giurisprudenza della Corte vale ad integrare la responsabilità dello Stato convenuto in rapporto agli obblighi positivi che discendono dall’art. 8 CEDU, e contestualmente dall’art. 14 CEDU, considerati alla luce del divieto di abuso del diritto di cui all’art. 17 CEDU.
Fermo il ruolo vitale di cane da guardia che la stampa svolge in una società democratica, la protezione dell’art. 10 CEDU non può essere reclamata ove si tratti di condotte dirette a incitare all’odio e alla discriminazione nei confronti di un intero gruppo sociale, a detrimento dei diritti altrui e in spregio ai doveri e alle responsabilità speciali che ne devono orientare l’operato in una società democratica.