Con il provvedimento del 12 febbraio 2025, il Garante per la protezione dei dati personali si occupa di un caso in cui a venire in rilievo sono i limiti alla pubblicazione della messaggistica telematica di natura privata. Trattasi di una decisone sintetica, ma foriera di innumerevoli spunti di riflessione. Dal tema dell’applicazione della legge sul diritto d’autore, a quello della valutazione del requisito dell’essenzialità dell’informazione pubblicata rispetto a fatti di interesse pubblico, a quello della tutela dei dati personali, il provvedimento intercetta una serie di profili di rilievo costituzionale di particolare interesse, nel tentativo di tracciare una linea di confine tra il diritto del giornalista di informare (e il correlato diritto dell’opinione pubblica ad essere informata), da una parte, e quello alla riservatezza delle persone coinvolte, dall’altra. La delicatezza di tale bilanciamento si rende, peraltro, evidente, se si considera che i messaggi in questione sono stati estrapolati dalle chat WhatsApp del gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia, ossia del partito attualmente di maggioranza relativa, e che a venire in rilievo sono forme di comunicazione, quelle telematiche, che per le loro intrinseche caratteristiche sono idonee ad aprire squarci particolarmente significativi sull’intimità dei corrispondenti.
Diritto di cronaca e limiti alla pubblicazione della corrispondenza telematica: note a margine del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 12 febbraio 2025
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