Internet e “standard della community” nella regolamentazione delle piattaforme online: sulla non vessatorietà delle clausole in materia di disinformazione

Tribunale di Varese, sez. I civile, ord. 2 agosto 2022

Non hanno carattere vessatorio, ove sussista un legittimo contemperamento tra i diritti costituzionali tutelati, le clausole contrattuali attraverso le quali i social network prevedano la sospensione degli account o la rimozione dei contenuti pubblicati comportanti disinformazione in ambito sanitario

Sommario: 1. L’oggetto della decisione. – 2. Il necessario vaglio giurisdizionale sulla regolamentazione contrattuale. – 3. Il bilanciamento tra i diritti costituzionali. – 4. Conclusioni.

 

  1. L’oggetto della decisione.

La sentenza annotata pone in luce e affronta in modo organico e attento un difficile problema giuridico, ossia i limiti entro i quali i cd. “standard della community” citati nella regolamentazione contrattuale di alcune piattaforme online possano giustificare la rimozione dei contenuti pubblicati dai singoli utenti.

Il punto centrale della motivazione riguarda l’inquadramento del diritto dell’hosting provider – previsto espressamente in una clausola contrattuale – di intervenire sopra l’account del singolo utente sospendendolo o inibendo l’accesso ad esso ove venissero ritenute violate, a giudizio del medesimo hosting provider, le relative condizioni contrattuali e, in particolare, i cd. “standard della community” tra i quali figura (a fianco di aspetti quali la lotta alle forme di violenza, la tutela della autenticità dei contenuti oppure il rispetto della proprietà intellettuale) anche il contrasto alle campagne di disinformazione.

Tale profilo, per ciò che emerge dalla motivazione del provvedimento, si assesta tuttavia su un aspetto specifico oggetto di azione giudiziale, ossia l’ipotetica vessatorietà delle clausole ai sensi del codice del consumo e la legittimità della condotta dell’hosting provider sotto il profilo contrattuale.

Su questi punti, il Tribunale si pronuncia su alcuni aspetti di rilievo.

Il primo concerne il richiamo dei principi generali del codice civile e, precisamente, della disciplina dell’eccezione di inadempimento e l’esclusione della possibilità di inquadrare una tale previsione tra quelle tipizzate dal codice del consumo[1].

Tale precisazione appare a monte corretta perché, indipendentemente dall’esistenza di una precisa previsione contrattuale, la posizione dell’hosting provider, anche alla luce della recente giurisprudenza europea, non rende a mio avviso irragionevole – trattandosi anzi di una corretta informazione all’utenza – la precisazione contrattuale in merito all’esistenza di un potere immediato di intervento, quanto meno in presenza di contenuti che possano considerarsi illeciti e, a maggior ragione, ove gli stessi siano lesivi dell’onore e della reputazione di terzi soggetti[2] e ciò anche tenuto conto delle responsabilità che, sul piano risarcitorio, possono discendere da una posizione di inerzia[3].

 

  1. Il necessario vaglio giurisdizionale sulla regolamentazione contrattuale

Quest’ultimo rilievo vale a introdurre il secondo punto di interesse che viene evidenziato nella decisione impugnata e che concerne l’ampiezza del concetto di disinformazione e il cui corretto inquadramento riflette i propri effetti sopra l’efficacia – nella valutazione di un eventuale squilibrio nella posizione dei contraenti –  di una previsione contrattuale che disponga una limitazione dei diritti di manifestazione del pensiero in considerazione degli standard di comportamento condivisi e sottoscritti dagli aderenti a una piattaforma online.

La questione sarebbe di amplissimo respiro e non consente di essere adeguatamente trattata nell’ambito di un breve commento alla decisione atteso che il tema involge aspetti fondamentali del nostro ordinamento giuridico – sui quali la decisione in effetti si sofferma lungamente – quali il diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero ai sensi dell’art. 21 della Costituzione.

La nostra riflessione può, tuttavia, muovere da un diverso punto di vista ossia il parallelismo con una diversa fattispecie in cui la sensibilità degli aderenti a una determinata formazione sociale può tradursi in norme vincolanti e, correlativamente, nelle conseguenti sanzioni.

Il riferimento è, in una prospettiva storica, all’organizzazione degli ordinamenti professionali nei quali le norme deontologiche di comportamento, in mancanza di una precisa regolamentazione da parte del legislatore, erano state originariamente inquadrate dalla nostra giurisprudenza di legittimità quali vere e proprie disposizioni contrattuali di comportamento[4].

L’attualità di questo paragone discende dagli sforzi che, da ultimo, sono stati posti in essere a livello europeo nell’incentivare, anche attraverso il recente Digital Services Act, l’adozione di codici di condotta da parte delle piattaforme operanti su internet e la sensibilizzazione rispetto ai rischi connessi alle campagne di disinformazione[5].

Il parallelismo, tuttavia, deve arrestarsi a questo piano generalissimo perché la successiva evoluzione normativa e giurisprudenziale ha riconosciuto il carattere pubblicistico della regolamentazione deontologica[6]; la relativa vincolatività su un piano giuridico anche in considerazione della funzione sociale alla quale assolvono i professionisti iscritti a un Albo professionale; il carattere amministrativo dei provvedimenti disciplinari[7] e, da ultimo, le specifiche finalità alle quali assolve la normativa deontologica a tutela della collettività nonché del decoro e della dignità professionali[8], con la correlativa esigenza di prevedere una disciplina che è ascrivibile a una fonte normativa secondaria legittimata da un apposito testo di legge.

Ebbene, al di là della impossibilità di poter ravvisare allo stato le medesime caratteristiche ora menzionate negli standard di comportamento di una pluralità indeterminata di soggetti che aderiscano a una piattaforma social – le quali allo stato non possono costituire altro che una regolamentazione pattizia – l’aspetto rilevante risiede nel fatto che, in entrambi gli ambiti, le norme paiono assolvere anche alla funzione di orientare i comportamenti al fine di tutelare la collettività e possono giustificare un controllo giurisdizionale[9].

E sotto tale profilo, appare corretta l’affermazione svolta nel provvedimento annotato secondo la quale l’autonomia privata esercitata nell’elaborazione di norme di comportamento alle quali gli utenti aderiscono non è illimitata, né insindacabile, essendo soggetta, oltreché al rispetto delle norme imperative, ex art. 1418 c.c., ai limiti che la legge impone alla autonomia contrattuale[10].

 

  1. Il bilanciamento tra i diritti costituzionali

A ciò, il Tribunale aggiunge anche una riflessione in merito alla coerenza del contenuto degli standard rispetto ai valori costituzionali con specifico riferimento alla libertà di manifestazione del pensiero sancita dall’art. 21 Cost.

E anche a tale riguardo viene dettato un principio corretto, ossia quello secondo il quale lo strumento di internet – essendo rivolto a una pluralità indifferenziata di persone – è meritevole di ricevere le garanzie costituzionali previste dall’art. 21 Cost. per «ogni mezzo di diffusione» sicché, in linea astratta, anche ipotetiche limitazioni contrattuali a tale diritto dovrebbero essere recessive ove connesse alla attività di impresa, pur tutelata dall’art. 42 Cost., dell’hosting provider.

E, in effetti, anche in ambito deontologico una ipotetica limitazione del diritto costituzionale di esprimere il proprio pensiero (al pari di ogni limitazione di un diritto costituzionale) dovrebbe considerarsi illegittima ove imposta puramente e semplicemente da una norma professionale senza una precisa copertura costituzionale suscettibile di essere valutata in concreto dalla magistratura attraverso una delicata opera di bilanciamento degli interessi coinvolti[11].

 

  1. Conclusioni

La parte finale della decisione merita, invece, un supplemento di riflessione.

Nella stessa, il Tribunale analizza in concreto gli “standard della community” e giudica gli stessi come non vessatori in quanto coerenti rispetto ai valori costituzionali previsti dall’art. 21 Cost. perché volti a preservare una serie di diritti parimenti rilevanti e tutelati dalla legge, quali la sicurezza, la privacy e la dignità nonché, nel caso specifico e con riferimento al tema della disinformazione, la tutela della salute pubblica quale diritto avente sicura rilevanza costituzionale.

Da questo giudizio di compatibilità viene fatta quindi discendere la correttezza della decisione assunta dall’hosting provider e la proporzionalità dei provvedimenti concretamente adottati (rimozione del post e blocco del profilo dell’utente per il periodo di 30 giorni) non potendosi ravvisare nel caso di specie un rifiuto della prestazione non conforme a buona fede ai sensi dell’art. 1460 c.c.

Più nello specifico, in uno degli ultimi passaggi della decisione, il Tribunale ammette la pubblicazione come parzialmente legittima in quanto riconducibile al diritto di critica e, quindi, di manifestazione del pensiero, ma rileva per contro la presenza di alcuni contenuti vietati dagli “standard della community” (giudicati come coerenti con i principi del nostro ordinamento) e, pertanto, considera non contraria a buona fede la relativa rimozione e i provvedimenti assunti dall’hosting provider.

Senonché, e senza voler entrare nel merito della decisione sul caso concreto, a me pare che il ragionamento svolto suggerisca un ulteriore approfondimento.

I principi indicati nella decisione – pur con tutti i limiti di un commento che non ha a disposizione gli atti del processo – paiono costituire una risposta corretta ed equilibrata alle domande proposte nel corso del giudizio con riferimento al carattere asseritamente vessatorio delle clausole contrattuali[12].

A ciò si può aggiungere che la risposta data dal Tribunale, nel senso di ritenere legittima la rimozione preventiva di notizie giudicate come contrastanti con il canone contrattuale di evitare forme di disinformazione potenzialmente dannose per la salute pubblica, si inserisce nel solco del dibattito normativo e dottrinale in corso e appare in linea con le indicazioni programmatiche provenienti dall’Unione europea nel senso di promuovere un controllo attivo da parte delle grandi piattaforme online rispetto ai contenuti non veritieri o illeciti presenti in rete[13]. Si tratta, del resto, di indicazioni ed esigenze già note al nostro ordinamento – espresse normativamente ad esempio con riferimento all’esercizio della professione giornalistica ed ivi accompagnate anche da sanzioni di carattere disciplinare nella misura in cui si prevede un obbligo generale di rettificare le notizie che risultino inesatte e riparare gli eventuali errori[14] – in cui la falsità delle notizie e delle pubblicazioni in generale costituisce il presupposto per forme di responsabilità operanti anche al di fuori dell’ambito contrattuale e che si sta affermando con maggiore incisività anche nella normativa europea[15].

In questo senso, e pur con l’auspicio di una presa di posizione precisa da parte del legislatore nazionale, il controllo operato dal Tribunale appare coerente con l’esigenza di contrastare situazioni potenzialmente lesive per la salute pubblica e appare in linea con l’insegnamento della Corte di giustizia, giustamente richiamato anche nella decisione in commento, secondo il quale le limitazioni alla libertà di pensiero alla stregua della CEDU non possono essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che siano stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell’ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui[16].

 

[1] Correttamente il Tribunale osserva come l’indagine del Giudice debba valutare se la previsione implichi un significativo squilibrio nella posizione delle parti con riferimento alle posizioni contrattuali, ma sul punto si veda E. Bevilacqua-M.Labriola, Codice del consumo: clausole vessatorie nei contratti di mutuo bancario ed intervento del notaio, Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 237-2006/C, in Studi e Materiali CNN, Milano, 2, 2006, 1332 ss. in cui si precisa che «il significativo squilibrio investe di fatto il giudice di notevole potere discrezionale nell’esame del caso concreto, dovendo questi ravvisare uno svantaggio del consumatore, nell’ambito delle posizioni contrattuali, di entità considerevole, dato non sempre agevolmente accertabile. In ogni caso dovrà trattarsi di uno squilibrio normativo (diritti ed obblighi del contratto) e non già di uno squilibrio economico, considerato che l’art. 34, comma 2, dispone che la valutazione del carattere vessatorio di una clausola non attiene all’adeguatezza del corrispettivo dei beni e servizi».

[2] Sul punto, come è noto, si è pronunciata la Corte di giustizia nella causa C‑18/18, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dall’Oberster Gerichtshof (Corte Suprema, Austria) e che è stata decisa con sentenza del 25 ottobre 2017, pervenuta in cancelleria il 10 gennaio 2018, nel procedimento Eva Glawischnig‑Piesczek contro Facebook Ireland Limited prevedendo che «alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni prima e seconda dichiarando che la direttiva 2000/31, in particolare il suo articolo 15, paragrafo 1, deve essere interpretata nel senso che essa non osta a che un giudice di uno Stato membro possa: – omissis – ordinare a un prestatore di servizi di hosting di rimuovere le informazioni oggetto dell’ingiunzione o di bloccare l’accesso alle medesime a livello mondiale, nell’ambito del diritto internazionale pertinente».

[3] Recentemente, la Corte di Cassazione ha osservato che «nell’ambito dei servizi della società dell’informazione, la responsabilità dell’hosting provider, prevista dal D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 70, art. 16, sussiste in capo al prestatore dei servizi che non abbia provveduto alla immediata rimozione dei contenuti illeciti, nonché se abbia continuato a pubblicarli, pur quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) sia a conoscenza legale dell’illecito perpetrato dal destinatario del servizio, per averne avuto notizia dal titolare del diritto leso oppure aliunde; b) l’illiceità dell’altrui condotta sia ragionevolmente constatabile, onde egli sia in colpa grave per non averla positivamente riscontata, alla stregua del grado di diligenza che è ragionevole attendersi da un operatore professionale della rete in un determinato momento storico; c) abbia la possibilità di attivarsi utilmente, in quanto reso edotto in modo sufficientemente specifico dei contenuti illecitamente immessi da rimuovere».

[4] Così, ad esempio in motivazione per il sistema disciplinare forense, v. Cass. civ., sez. un., 10 luglio 2003, n. 10842: «Deve, infatti, affermarsi che le disposizione dei codici deontologici predisposti dagli Ordini professionali, se non recepite direttamente da una norma di legge (ad esempio in materia di segreto professionale, tutelato anche nei confronti dell’autorità giudiziaria), non hanno né la natura né le caratteristiche di norme di legge, come tali assoggettabili al criterio interpretativo di cui all’art. 12 delle preleggi, ma sono espressione dei poteri di autorganizzazione degli Ordini (o Collegi) si da ripetere la loro autorità – come evidenziato in dottrina – oltre che da consuetudini professionali anche da norme che i suddetti Ordini (o Collegi) emanano per fissare gli obblighi di correttezza cui i propri iscritti devono attenersi e per regolare la propria funzione disciplinare. Alla stregua di quanto ora detto, quindi, le suddette disposizioni vanno interpretate nel rispetto dei canoni ermeneutici fissati dagli artt. 1363 c.c. e segg., sicché è denunziabile in Cassazione ex art. 360 c.p.c., n. 3 la violazione o falsa applicazione dei suddetti canoni – con la specifica indicazione di quelli tra essi in concreto disattesi – oltre che il vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 non riscontrabile allorquando – come nel caso di specie – si intenda far prevalere sulla logica e coerente interpretazione seguita nel giudizio di merito una diversa opzione ermeneutica patrocinata dalla parte ricorrente».

[5] Così il considerando 88, del recente regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) all’interno del quale si precisa che «i motori di ricerca online di dimensioni molto grandi potrebbero aver bisogno di rafforzare i loro processi interni o la vigilanza sulle loro attività, in particolare per quanto riguarda il rilevamento dei rischi sistemici, e di effettuare valutazioni dei rischi più frequenti o mirate in relazione alle nuove funzionalità. In particolare, laddove i rischi siano condivisi tra diverse piattaforme online o motori di ricerca online, dovrebbero cooperare con altri prestatori di servizi, anche avviando codici di condotta o aderendo a codici di condotta esistenti o ad altre misure di autoregolamentazione. Dovrebbero inoltre prendere in considerazione azioni di sensibilizzazione, in particolare qualora i rischi siano connessi a campagne di disinformazione». In argomento v. recentemente, D. D’Alberti, Google e le nuove autorità private: la metamorfosi dal fatto al diritto in Riv. Dir. Civ., 2021, 745 ss.

[6] Così, sempre con riferimento al sistema disciplinare forense, Cass. civ., sez. un., 29 dicembre 2017, n. 31227 secondo la quale: «Le deliberazioni con le quali il Consiglio nazionale forense procede alla determinazione dei principi di deontologia professionale e delle ipotesi di violazione degli stessi costituiscono regolamenti adottati da un’autorità non statuale in forza di autonomo potere in materia che ripete la sua disciplina da leggi speciali, in conformità dell’art. 3 disp. gen., comma 2, onde, trattandosi di legittima fonte secondaria di produzione giuridica, va esclusa qualsiasi lesione del principio di legalità, considerando altresì non tanto le tipologie delle pene disciplinari quanto l’entità delle stesse tra un minimo ed un massimo che ove graduabili, siano prestabilite dalla normativa statuale».

[7] Sul punto, v. da ultimo, R. Danovi, Ordinamento forense e deontologia, Milano 2023,  123, in cui si legge tra l’altro che «la giuridicità dell’ordinamento professionale e delle regole deontologiche è data anche dal fatto che la violazione di tali norme non comporta sanzioni morali ma sanzioni giuridiche, espressamente previste dall’ordinamento a conclusione di un procedimento disciplinare giurisdizionale (almeno nella seconda fase), con il controllo finale delle sezioni unite della Cassazione in sede di legittimità (tra l’altro per violazione di legge)».

[8] Recentemente, la Corte costituzionale ha evidenziato le ampie funzioni a cui assolvono le norme disciplinari precisando che «ben potendo in particolare le sanzioni disciplinari essere orientate, oltre che agli scopi di prevenzione generale e speciale, insiti in ogni tipo di sanzione, anche all’obiettivo di preservare l’integrità etica e l’onorabilità della professione, nonché a quello di assicurare la rimozione dalle funzioni di persone dimostratesi non idonee, o non più idonee, all’assolvimento dei propri doveri (sentenze n. 197 del 2018 e n. 161 del 2018), senza dover essere necessariamente finalizzate anche alla “rieducazione” della persona colpita dalla sanzione» (cfr. in materia notarile, Corte cost., 29 maggio 2019, n. 133).

[9] Così, proprio con riferimento alla compatibilità di una norma deontologica con i principi dettati dall’art. 21 Cost., v. recentemente e in motivazione Cass. civ., sez. un., 14 dicembre 2022, n. 36660: «Al riguardo va ribadito che, ai fini della responsabilità disciplinare dell’avvocato, le espressioni sconvenienti od offensive vietate dall’art. 20 del codice deontologico forense (nel testo applicabile “ratione temporis”, oggi art. 52) rilevano di per sé, a prescindere dal contesto in cui sono usate e dalla veridicità dei fatti che ne sono oggetto (Cass. S.U. n. 11370 del 31/05/2016; Cass. S.U. n. 11370/2016), dovendosi escludere che tale divieto, appunto previsto a salvaguardia della dignità e del decoro della professione, si ponga in contrasto con il diritto, tutelato dall’art. 21 Cost., di manifestare liberamente il proprio pensiero, il quale non è assoluto ma trova concreti limiti nei concorrenti diritti dei terzi e nell’esigenza di tutelare interessi diversi, anch’essi costituzionalmente garantiti (Cass. S.U. n. 13168 del 17/05/2021)».

[10] In questo senso, v. recentemente, G. Alpa, Sul potere contrattuale delle piattaforme digitali, in Contr. e Impr., 2022, 721 ss., il quale osserva come «il potere normativo si estrinseca nella imposizione di clausole contrattuali relative al servizio reso. Esse sono disciplinate dal diritto interno e, per certi aspetti, dal diritto dell’Unione europea e dal diritto interno di derivazione europea. Pertanto, anche se le piattaforme sono considerate come soggetti privati che operano nell’ordinamento giuridico transnazionale, esse non si potranno sottrarre alla disciplina dell’Unione europea e alle regole del diritto interno di derivazione europea. Accanto alla disciplina del rapporto contrattuale, nel diritto interno (e sempre in connessione con il diritto dell’Unione europea) si sono considerati diversi settori in cui già sono state introdotte regole che producono effetti anche nei confronti delle (imprese che governano le) piattaforme, come la tutela del consumatore, la tutela della concorrenza, la tutela del diritto d’autore, la tutela del marchio, la tutela dei dati personali. Come ogni impresa, le piattaforme debbono rispettare i diritti fondamentali, e, se possiedono i requisiti stabiliti dalle leggi in materia, debbono predisporre il bilancio non finanziario e partecipare al programma degli obiettivi di ESG (Environmental Social Governance) predisposto dall’ONU con termine finale il 2030. Il fatto, dunque, di essere classificate come «private transnational legal orders» non le esime dall’osservare le regole del diritto privato degli ordinamenti nazionali e dell’Unione europea: dal punto di vista del diritto interno esse sono imprese multinazionali al pari di altre imprese che operano nel campo della produzione di beni e servizi o nel campo della distribuzione. Ovviamente, il loro peso specifico deve esser considerato anche dal punto di vista del diritto pubblico, e quindi nella costruzione della pubblica opinione, nella circolazione di idee ed opinioni, nella dialettica del gioco democratico, poiché la circolazione dei dati di ogni tipo, che esse provocano, si intreccia con la vita democratica di un Paese, così come l’uso degli elaboratori elettronici, di Internet e degli altri strumenti di comunicazione».

[11] Fermo restando che la stessa non potrebbe essere denunciata autonomamente alla Corte costituzionale, ma sul punto v. recentemente Cass. civ., sez. un., 8 marzo 2022, n. 7501 secondo la quale «Manifesta è infine l’inammissibilità della eccezione di illegittimità costituzionale sollevata. Come si è sopra evidenziato, le norme del codice disciplinare forense costituiscono fonti normative integrative del precetto legislativo. Esse hanno dunque, per un verso, natura normativa (si consideri che dopo l’emanazione da parte del CNF, il codice disciplinare viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale), per l’altro la loro precettività non è autosufficiente, in quanto è proiezione della norma legislativa che ne costituisce la fonte (L. n. 247 del 2012, art. 3, art. 35, comma 1, lett. d e art. 65, comma 5). Come rilevò Cass. Sez. U. n. 26810 del 2007, il precetto normativo risulta dalla norma di rinvio e dalla fonte che lo integra, la quale non avrebbe titolo per essere vincolante in mancanza della norma di rinvio. La disposizione del codice deontologico viene così ad acquistare la natura di norma interposta, necessaria per dare concretezza al precetto normativo che altrimenti resterebbe in bianco, secondo un fenomeno noto all’ordinamento giuridico. La denuncia di illegittimità costituzionale è stata proposta direttamente nei confronti della norma interposta, senza passare attraverso la denuncia di illegittimità della norma di rinvio che ne fonda la precettività giuridica. Assunta in modo solipsistico, la disposizione del codice deontologico costituisce atto privo della forza di legge, conseguendo tale forza solo all’integrazione del precetto legislativo. Di un atto privo della forza di legge non può essere predicata l’illegittimità sul piano costituzionale».

[12] Con la difficoltà, peraltro, di ammettere che la materia possa essere considerata tout court oggetto di previsioni contrattuali cogenti anche perché l’eventuale vessatorietà delle clausole implicherebbe paradossalmente l’ammissibilità di una trattativa individuale, in argomento v. L. Valle, L’inefficacia delle clausole vessatorie e il codice del consumo, in Contr. e Impr., 2006, 662 ss. secondo la quale «la disciplina delle clausole vessatorie nei contratti con i consumatori è fondata sul controllo dell’equilibrio della singola operazione contrattuale; tanto che lo squilibrio a danno del consumatore prodotto da una clausola potrebbe essere compensato dal contenuto favorevole al consumatore di un’altra clausola del contratto o di un contratto a questo collegato. Ed è altresì fondata sulla regolazione, e non sul divieto, dell’esercizio dell’autonomia privata, nel senso che, se la clausola sia frutto di una trattativa individuale condotta dal professionista con il consumatore, essa non è vessatoria (ex art. 1469 ter, comma 4°, art. 34, comma 4°, codice del consumo). Quest’ultimo carattere accomuna la disciplina delle clausole vessatorie nei contratti con il consumatore a quella generale data all’art. 1341. In ragione di queste sue caratteristiche si è appunto sottolineata la differenza dell’inefficacia delle clausole vessatorie nei contratti con il consumatore rispetto alle diverse discipline della nullità di singole clausole, che pure interessano i contratti con il consumatore e più in generale con il cliente (considerato parte debole del contratto). E se ne è invece individuata la comunanza di impostazione con le discipline della nullità del patto che realizza l’abuso della dipendenza economica e degli accordi gravemente iniqui sui termini di pagamento e sulle conseguenze del ritardato pagamento nelle transazioni commerciali».

[13] In questo senso, si può citare, ad esempio, la Joint communication to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the regions, Action Plan against Disinformation della Commissione europea in cui si indica che «Social media have become important means of spreading disinformation, including in some cases, like Cambridge Analytica, to target the delivery of disinformation content to specific users, who are identified by the unauthorised access and use of personal data, with the ultimate goal of influencing the election results. Recent evidence shows that private messaging services are increasingly used to spread disinformation. Techniques include video manipulation (deep-fakes) and falsification of official documents; the use of internet automated software (bots) to spread and amplify divisive content and debates on social media; troll attacks on social media profiles and information theft. At the same time, more traditional methods such as television, newspapers, websites and chain emails continue to play an important role in many regions. The tools and techniques used are changing fast – the response needs to evolve just as rapidly» e come, tra i pilastri di intervento, le grandi piattaforme online dovrebbero “should immediately (i) ensure scrutiny of adplacement and transparency of political advertising, based on effective due diligence checks of the identity of the sponsors, (ii) close down fake accounts active on their services and (iii) identify automated bots and label them accordingly. Online platforms should also cooperate with the national audio-visual regulators and with independent fact-checkers and researchers to detect and flag disinformation campaigns in particular during election periods and to make fact-checked content more visible and widespread».

[14] Così l’art. 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, recante “Ordinamento della professione di giornalista”, la cui importanza è stata meritevolmente evidenziata all’art, 1 del Testo Unico dei doveri del giornalista adottato dal Consiglio Nazionale contenente le norme deontologiche applicabili e che riproduce, sotto la rubrica Libertà d’informazione e di critica che «l’attività del giornalista, attraverso qualunque strumento di comunicazione svolta, si ispira alla libertà di espressione sancita dalla Costituzione italiana ed è regolata dall’articolo 2 della legge n. 69 del 3 febbraio 1963: “È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d’informazione e di critica, limitata dall’osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. Devono essere rettificate le notizie che risultino inesatte e riparati gli eventuali errori. Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori”».

[15] Sul punto, anche per ulteriori riferimenti, v. recentemente M. A. Astone, Digital Services act e nuovo quadro di esenzione dalla responsabilità dei prestatori di servizi intermediari: quali prospettive?, in Contr. e Impr., 2022, 1050 la quale, con riferimento al recente regolamento europeo, osserva che «l’obiettivo è quello di intervenire sulla governance di internet, per tutelare gli utenti e per creare un mercato digitale articolato intorno a due linee di azione: l’inserimento dei servizi resi dalle piattaforme on line all’interno della più generale categoria dei servizi di hosting; la sicurezza della tecnologia e la protezione della persona umana da contenuti illegali e dannosi. L’obiettivo è, in particolare, quello di porre le basi per mercati equi e contendibili, come si evince dalla considerazione dell’altro Regolamento, quello sui mercati digitali, strettamente correlato al Digital services act, che nei servizi resi dalle piattaforme ricomprende quelli che presuppongono un ruolo attivo del gestore della piattaforma (per esempio motori di ricerca online; servizi di social network online; servizi di piattaforma per la condivisione di video). Ma soprattutto il DSA introduce uno statuto normativo più gravoso per le imprese di grandi dimensioni che gestiscono piattaforme – i c.d. Gatekeepers – sottoposti a stringenti obblighi riguardanti sia il trattamento dei dati personali, considerato che le loro dimensioni imprenditoriali e territoriali facilitano la trasmissione rapida e la circolazione delle informazioni, sia la prevenzione di squilibri contrattuali nei confronti degli utenti finali dei servizi di piattaforma di base. A tali obblighi si aggiungono pure divieti di pratiche sleali e di condizioni inique a presidio della concorrenza e della protezione del mercato digitale. Da tale statuto normativo emerge l’avvio di una nuova strategia. Infatti la tecnica utilizzata non è più fondata sulla riparazione, come nella direttiva 2000/31/CE, piuttosto sulla prevenzione e sulla responsabilizzazione dei fornitori di piattaforme on line; ciò si realizza con la previsione di obblighi di predisposizione di codici di condotta e della sottoscrizione di accordi di autoregolamentazione e di co-regolamentazione per lo svolgimento di una attività di moderazione dei contenuti, come già previsto dalla direttiva sui servizi media audiovisivi».

[16] Così, anche recentemente, CGUE, C-336/19, Centraal Israëlitisch Consistorie van België e.a. (2020).

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