Free flow of information – Il contrasto alla disinformazione in tempi di guerra

Sommario: 1. Premessa. – 2. I principi convenzionali a tutela della libera circolazione delle informazioni. – 3. Il fondamento normativo dell’intervento del Consiglio dell’Unione europea del primo marzo 2022, il rapporto con le Convenzioni internazionali e con la Carta europea ed il ricorso di RT France al Tribunale dell’Unione. – 3.1 Le competenze dell’Unione europea in materia di politica estera e di sicurezza. – 3.2 Il regolamento (UE) 2022/350: le sanzioni dirette a colpire la disinformazione posta in essere dalla Federazione russa. – 3.3 Il rapporto tra la decisione PESC 2022/351 e il regolamento (UE) 2022/350 (da un lato) e (dall’altro lato) le norme convenzionali e quelle contenute nella Carta europea dei Diritti dell’Uomo. –  3.4 Il ricorso dell’emittente RT France al Tribunale dell’Unione contro la decisione PESC 2022/351 e il regolamento (UE) 2022/350. – 4. La direttiva 2018/1808/UE e la Convenzione sulla televisione transfrontaliera quali strumenti “ordinari” di reazione alla disinformazione proveniente da servizi audiovisivi soggetti alla giurisdizione di uno Stato membro (nel caso della direttiva) o di uno Stato aderente (alla Convenzione). – 5. Il regolamento (UE) 2022/350 ed il Regolamento Open Internet. – 6. Il regolamento (UE) 2022/350 e la Direttiva sul commercio elettronico. – 6.1 Il safe harbour degli ISP. – 6.2 Le “informazioni” incluse nel regolamento (UE) 2022/350 quali contenuti sufficienti per l’attivazione degli ISP. – 7. La Direttiva Digital Single Market. – 8. Ulteriori considerazioni in merito al regolamento (UE) 2022/350 alla luce della Direttiva sul commercio elettronico e della Direttiva DSM e la posizione assunta dalla Commissione europea in risposta ad una richiesta di chiarimenti. – 9. Le evoluzioni del quadro normativo europeo – Il Regolamento DSA (attualmente in corso di adozione). – 10. Conclusioni.

 

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