Deindicizzazione globale degli URL su Google: sì del Garante Privacy, in attesa della Corte di giustizia

Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento n. 557 del 21 dicembre 2017 [doc. web n. 7465315]

In tema di c.d. “diritto all’oblio”, al fine di rendere effettiva la tutela assicurata dal diritto europeo, il provider è tenuto a dare seguito alle istanze di rimozione degli URL anche con riguardo alle versioni extraeuropee del motore di ricerca.

 

Sommario:  1. I fatti rilevanti. – 2. Il diritto all’oblio. – 3. Le obiezioni di Google alla deindicizzazione globale. – 4. La decisione del Garante Privacy. – 5. I rapporti tra il diritto nazionale e il principio di territorialità. – 6. Conclusioni.

 

  1. I fatti rilevanti.

Con ricorso del 4 agosto 2017, un professore universitario iscritto all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) ha chiesto al Garante Privacy di ordinare a Google la deindicizzazione di 26 link, i quali si riferirebbero a contenuti “gravemente offensivi” della sua dignità e della reputazione. A parere del ricorrente, gli articoli a cui si riferiscono i link riguardano informazioni attinenti al suo stato di salute e ad asseriti reati dallo stesso commessi.

Egli ha affermato di non essere sottoposto ad alcun procedimento penale per i fatti attribuitigli.  Questi contenuti risulterebbero quindi essere falsi e, a dimostrazione di ciò, sono sforniti di qualsivoglia supporto probatorio  Infine, gli articoli richiamati dai link di cui è causa conterrebbero sue fotografie ottenute e pubblicate senza aver mai richiesto il suo preventivo consenso.

Il ricorrente ha chiesto, quindi, il riconoscimento in proprio favore del diritto all’oblio nei confronti di Google, che non aveva dato seguito alle istanze rivoltele dal ricorrente.  Deindicizzazione che – a parere del ricorrente – sarebbe dovuta avvenire globalmente e non limitatamente al territorio italiano ed europeo.

Al contrario, Google ha sostenuto che non esistessero i presupposti per il riconoscimento del diritto alla deindicizzazione per una serie di ragioni.  In primo luogo, i contenuti contestati sono molto recenti (del 2017) e quindi non ricorrerebbe l’elemento temporale richiesto per poter accedere alla tutela richiesta.  In seconda battuta, il ricorrente sarebbe un personaggio avente un “ruolo nella vita pubblica”, in quanto professore universitario, imprenditore e autore di varie pubblicazioni.  Infine, gli articoli riportano notizie di gravi reati commessi dal ricorrente che, a causa di questi ultimi, sarebbe addirittura destinatario di un’azione collettiva civile e penale.

Google, pertanto, non sarebbe in grado di determinare la verità della notizia, né avrebbe il dovere di farlo.  Il ricorrente, infatti, può rivolgersi alle competenti Autorità giudiziarie per tutelare il proprio onore e la propria reputazione, laddove ritenga che questi siano stati lesi.  In virtù della logica di funzionamento del motore di ricerca, quest’ultimo non è dotato della capacità di verifica sulla veridicità o meno di una notizia a cui rimanda il link.

Mette conto rilevare che, nel corso del procedimento, il ricorrente ha chiesto a Google di provvedere alla rimozione di una serie di altri URL mai indicati prima d’ora negli atti.  La richiesta è legata al fatto che per ogni URL deindicizzato dai siti indicati nel ricorso (tra cui il sito www.ripoffreport.com) ne vengono creati altri di analogo tenore.  Il ricorrente ha quindi richiesto la deindicizzazione permanente del suo nominativo dai siti indicati .

 

  1. Il diritto all’oblio.

Come noto, nel contesto digitale il diritto all’oblio, rectius il diritto a ottenere la deindicizzazione dal motore di ricerca degli link riguardanti l’interessato, trova il suo fondamento nella sentenza Google Spain della Corte di giustizia[1].

La portata di questo diritto ha formato oggetto di un ampio e corposo dibattito in dottrina e in giurisprudenza, al fine di circoscriverne e delimitarne con la maggiore cura possibile ambiti e confini, e così ridurre la discrezionalità del provider dei servizi nel riscontrare le istanze degli interessati.  Sul punto è intervenuto pure il Working Party 29 con l’opinion WP225, che ha fornito delle linee guida per l’implementazione di questo diritto, proprio alla luce della sentenza Google Spain[2].

Oggi, quel diritto trova, o almeno parrebbe trovare, conferma positiva nel Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”), precisamente nei considerando 65 e 66 e all’art. 17.  Avuto riguardo all’ambito di applicazione del GDPR previsto dall’art. 3 dello stesso, le previsioni sul trattamento dei dati – e quindi anche del “diritto all’oblio” – si applicano anche ai titolari e ai responsabili non stabiliti nell’Unione europea quando le attività di trattamento riguardano l’offerta di beni o la prestazione di servizi a soggetti interessati che si trovano nell’Unione, indipendentemente dall’esistenza di un’obbligazione di pagamento da parte dell’interessato.

In quest’ottica, quindi, vi sarebbero argomenti per sostenere l’obbligo del titolare di dare seguito a una istanza di cessazione del trattamento dei propri dati personali non solo a livello europeo, bensì globale – laddove ne ricorrano le condizioni e laddove risulti applicabile il GDPR.

 

  1. Le obiezioni di Google alla deindicizzazione globale.

Con specifico riferimento a quanto qui interessa, ovverosia alla questione della “deindicizzazione globale”, Google si è fermamente opposta sostenendo in diritto che la tutela dei dati personali in questo caso ha come fondamento le disposizioni della direttiva (CE) 95/46, del Trattato dell’Unione Europea e del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.

Come tali, pertanto, i diritti fatti valere hanno un ambito applicativo limitato al territorio europeo.  Invero, la Corte di giustizia ha stabilito che il bilanciamento di interessi tra il diritto all’oblio e la libertà di informazione deve essere effettuato con riguardo alla normativa europea e dello Stato membro nel quale l’istanza è stata formulata e, comunque, nell’ambito dei sistemi giuridici dell’Unione europea.

La resistente ha inoltre aggiunto che la questione sulla deindicizzazione globale è attualmente all’esame della Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa C-507/17.  In sede d’appello avverso un provvedimento della Commission Nationale de l’informatique e des Libertés (CNIL) (l’Autorità privacy nazionale), il Conseil d’État francese ha sospeso il giudizio e formulato tre questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia, richiedendo sostanzialmente un’interpretazione autentica dell’ambito di applicazione dello stesso diritto sancito in prima battuta proprio dalla stessa Corte[3].

Le domande poste ai supremi Giudici europei sono le seguenti.

«Se il «diritto alla cancellazione», come sancito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza del 13 maggio 2014 1 sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 12, lettera b), e 14, lettera a), della direttiva del 24 ottobre 1995 2 , debba essere interpretato nel senso che il gestore di un motore di ricerca, nel dare seguito a una domanda di cancellazione, è tenuto ad eseguire tale operazione su tutti i nomi di dominio del suo motore, talché i link controversi non appaiano più, indipendentemente dal luogo dal quale viene effettuata la ricerca avviata sul nome del richiedente, e anche al di fuori dell’ambito di applicazione territoriale della direttiva del 24 ottobre 1995.

In caso di risposta negativa alla prima questione, se il «diritto alla cancellazione», come sancito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella summenzionata sentenza, debba essere interpretato nel senso che il gestore di un motore di ricerca, nel dare seguito a una richiesta di cancellazione, sia tenuto solamente a sopprimere i link controversi che appaiono in esito a una ricerca effettuata a partire dal nome del richiedente sul nome di dominio corrispondente allo Stato in cui si ritiene sia stata effettuata la domanda di cancellazione o, più in generale, sui nomi di dominio del motore di ricerca corrispondenti alle estensioni nazionali di tale motore per tutti gli Stati membri dell’Unione europea.

Inoltre se, a complemento degli obblighi richiamati nel precedente punto, il «diritto alla cancellazione», come sancito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella summenzionata sentenza, debba essere interpretato nel senso che il gestore di un motore di ricerca, quando accoglie una richiesta di cancellazione, è tenuto a sopprimere, con la tecnica del «blocco geografico», da un indirizzo IP che si ritiene localizzato nello Stato di residenza del beneficiario del «diritto alla cancellazione», i risultati controversi delle ricerche effettuate a partire dal nome di quest’ultimo, o persino, più in generale, da un indirizzo IP che si ritiene localizzato in uno degli Stati membri assoggettato alla direttiva del 24 ottobre 1995, e ciò indipendentemente dal nome di dominio utilizzato dall’utente di Internet che effettua la ricerca».

Al fine di evitare pronunce difformi, Google ha quindi chiesto al Garante Privacy di sospendere temporaneamente il procedimento, in attesa della decisione della Corte di giustizia sul caso di cui sopra.

 

  1. La decisione del Garante Privacy.

Accogliendo le doglianze del ricorrente e disattendendo le istanze di Google, il Garante Privacy non ha sospeso il giudizio e ha ordinato a quest’ultima di “rimuovere, entro venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento, gli URL tuttora deindicizzati fra i risultati di ricerca ottenuti digitando il nome e cognome del ricorrente, sia nelle versioni europee che extraeuropee, estendendo tale attività anche agli Url già deindicizzati nelle versioni europee di Google”.

Per quanto concerne le altre istanze del ricorrente, il Garante Privacy ha dichiarato l’inammissibilità della richiesta di deindicizzazione degli URL non indicati nell’interpello preventivo e nell’atto introduttivo e ha dichiarato il non luogo a provvedere in ordine alla richiesta di rimozione dei link che non vengono visualizzati dal motore di ricerca mediante digitazione del nome e cognome del ricorrente o deindicizzati nelle versioni europee del motore di ricerca Google.

 

  1. I rapporti tra il diritto nazionale e il principio di territorialità.

Per mezzo di questo provvedimento, il Garante Privacy ha esteso l’ambito applicativo del diritto alla deindicizzazione non solo all’interno dell’ambito dell’Unione europea, ma bensì a livello globale. Ciò significa che qualsiasi ricorrente cittadino italiano potrebbe chiedere e ottenere dal motore di ricerca un provvedimento che imponga la deindicizzazione dei risultati di ricerca che lo riguardano da tutte le versioni di Google disponibili nel mondo.

L’estensione a livello globale di questo diritto, allo stato non sancito da alcuna convenzione internazionale, pone inevitabili problemi in merito alla regolamentazione di Internet e al principio di territorialità e di sovranità.

È ancora oggetto di ampio dibattito, infatti, la decisione della Corte Suprema del Canada nella controversia Google, Inc. v. Equustek Solutions, Inc.[4].  I Supremi Giudici canadesi hanno confermato la decisione delle Corti inferiori che avevano riconosciuto il diritto del ricorrente di ottenere la deindicizzazione di taluni URL non solo in Canada, bensì a livello globale.

Una vittoria a metà, poiché, investita della questione, la United States District Court (Northern District of California)[5] ha negato efficacia nel territorio statunitense alla pronuncia per probabile violazione dell’articolo 230 del Communication Decency Act del 1996.  Questa fonte normativa si pone come scudo alla responsabilità del provider, con l’obiettivo di proteggere la libertà di espressione su Internet.  Invero, ai sensi della legge statunitense, un provider come Google non può essere considerato quale editore delle informazioni presenti sul proprio servizio su richiesta di un fornitore di contenuti terzo.

Il Giudice americano ha quindi rilevato che Google rispetta i requisiti di cui all’art. 230 del Communication Decency Act e, pertanto, non può essere considerato responsabile delle informazioni fornite da terzi.  Diversamente, sostiene il Giudice, i Tribunali canadesi hanno trattato Google come un editore, in violazione della legislazione sopra richiamata.  Per questo motivo, l’ordine di rimozione non può essere riconosciuto negli Stati Uniti.

In Italia, in un caso riguardante la violazione di diritti d’autore, nella sentenza DeltaTV v. Google/YouTube del Tribunale di Torino il Collegio ha ordinato a Google/YouTube «la cancellazione e comunque la rimozione dai propri sistemi informatici, o dai sistemi informatici di terzi con cui le convenute intrattengano rapporti contrattuali per la memorizzazione e la conservazione, degli audiovisivi» di cui si discuteva nell’ambito di tale giudizio[6].

Con ciò, i Giudici hanno dimostrato di non ritenere sufficiente il c.d. geoblocking, ovverosia il mero oscuramento del contenuto ritenuto illecito in modo tale da renderlo inaccessibile alle connessioni provenienti da un determinato luogo o paese – da individuarsi mediante analisi dell’indirizzo IP.  Nella motivazione, il Collegio ha precisato che «i video non sono stati rimossi ma solo oscurati, di modo che essi sono comunque visibili dall’estero ovvero dallo stesso territorio italiano con accorgimenti di facile approntamento (simulando cioè una connessione dall’estero)».

 

  1. Conclusioni.

La pronuncia qui annotata e le decisioni analizzate brevemente pongono problemi simili in materie completamente differenti tra di loro.

Se, da un lato, per taluni diritti potrebbe apparire facile individuare un “comune sentire” fra differenti sistemi giuridici, dall’altro lato la recente esperienza ha mostrato come l’esistenza di visioni diverse in merito alla tutela dello stesso diritto possa condurre a soluzioni opposte[7].

Se si consente a un Giudice di riconoscere validità a una propria pronuncia al di fuori dei confini nazionali e – conseguentemente – di creare un diritto là dove prima non c’era, il principio di territorialità viene inevitabilmente compromesso e con esso la certezza del diritto.

Occorre un ripensamento a livello globale della regolamentazione di Internet o sarà la auto-regolamentazione e l’attività incessante delle Corti a trovare le soluzioni adeguate a questi temi?  Il dibattito è aperto.

 

[1] Sentenza del 13 maggio 2014, Google Spain e Google Inc., C-131/12, EU:C:2014:317.

[2] Article 29 Data Protection Working Party, Guidelines On The Implementation Of The Court Of Justice Of The European Union Judgment On “Google Spain And Inc V. Agencia Española De Protección De Datos (Aepd) And Mario Costeja González” C-131/12, WP 225, Adopted on 26 November 2014 (http://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp225_en.pdf).

[3] GU 2017, C 347, pag.22 (http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=it&jur=C,T,F&num=C-507/17&td=ALL).

[4] Google Inc., v. Equustek Solutions, Inc., [2017] 1 S.C.R. 34 (Can.).

[5] Google LLC v. Equustek Solutions, Inc., 2017 WL 5000834 (N.D. Cal. Nov. 2, 2017).

[6] Sia consentito richiamare F. Frigerio, Il Tribunale di Torino interviene sulla responsabilità degli Internet Service Provider, Medialaws.eu, 1/2017 (https://www.medialaws.eu/il-tribunale-di-torino-interviene-sulla-responsabilita-degli-internet-service-provider/).

[7] Il riferimento è alla decisione Yahoo!, Inc. v. La Ligue Contre Le Racisme et L’Antisemitisme, 169 F. Supp. 2d 1181, 1194 (N.D. Cal. 2001), ancorché successivamente riformata dalla US Court of Appeals for the Ninth Circuit – 433 F.3d 1199 (9th Cir. 2006) rigettando le istanze di Yahoo!, Inc..

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