Il Tribunale di Torino interviene sulla responsabilità degli Internet Service Provider

Nota a Tribunale di Torino, sez. I civile; 7 aprile 2017 n. 1928 (R.G. 38112/2013)

 

 

  1. Premessa.

Con la sentenza n. 1928 pubblicata il 7 aprile scorso, il Tribunale di Torino ha messo il punto nel giudizio di primo grado alla controversia che dal 2013 vede impegnate, da un lato, la società Delta TV Programs S.r.l. e, dall’altro, le società Google, Inc., YouTube LLC e Google Ireland Holdings. La decisione dei Giudici si inserisce in un vivace dibattito giurisprudenziale che impegna le Corti italiane, con alterne vicende, da quando è entrato in vigore il decreto legislativo n. 70 del 2003 (il c.d. “decreto e-commerce”), che segue di pochi anni l’approvazione della direttiva 2000/31/EC sul commercio elettronico.

  1. Le parti in causa.

You Tube LLC e le società del gruppo Google sono state convenute in giudizio dalla società torinese Delta TV Programs S.r.l., la quale lamentava la violazione dei propri diritti di proprietà intellettuale e, in particolare, dei diritti di sfruttamento economico di alcune telenovelas sudamericane, che Delta TV deteneva in esclusiva per il territorio italiano.

Nello specifico, la violazione si era concretizzata poiché Delta TV aveva ravvisato la presenza non autorizzata dei contenuti a essa licenziati in via esclusiva sulla piattaforma di video-sharing YouTube. La presenza di questi video online e il fatto che gli utenti di YouTube non pagassero alcunché a Delta TV per visionare suddetti contenuti avrebbero cagionato ingenti danni all’attrice. Questa, infatti, lamentava che nessun operatore economico sarebbe mai disposto a pagare un prezzo per rendersi licenziatario laddove gli stessi contenuti licenziati fossero accessibili sulla rete liberamente e gratuitamente.

  1. Fatti processuali pregressi.

Nella fase pre-contenziosa, Delta TV ha affidato a una lettera di diffida le proprie doglianze nei confronti delle società poi convenute, chiedendo loro di interrompere le trasmissioni delle telenovelas e rimuovere tutto il materiale caricato in violazione dei propri diritti d’esclusiva. Ha chiesto, inoltre, di astenersi dal perpetrare nuove violazioni impedendo il caricamento sulla piattaforma di ulteriore materiale in violazione dei diritti di proprietà intellettuale di Delta e risarcire i danni già prodottisi.

Non avendo dato seguito alle richieste dell’attrice, le società del gruppo Google sono state convenute in giudizio. Con un ricorso cautelare depositato in corso di causa, l’attrice-ricorrente ha chiesto in via d’urgenza la cancellazione del materiale di cui è causa dai sistemi di YouTube. La richiesta è stata negata in prima sede cautelare. Invero, il Giudice ha ravvisato come, dopo la notifica dell’atto di citazione, e l’avvenuta conoscenza da parte di YouTube dell’effettiva lista di materiali in violazione dei diritti di Delta TV, gli stessi materiali non risultassero più disponibili sulla piattaforma YouTube e quindi fosse cessata la materia del contendere.

Di diverso avviso il Collegio in sede di reclamo, il quale ha parzialmente riformato la decisione del Giudice dell’urgenza, ordinando alle convenute-resistenti di rimuovere dalla piattaforma gli audiovisivi e di impedire l’ulteriore caricamento degli stessi mediante l’utilizzo del software “Content ID”, utilizzando come riferimenti i file corrispondenti agli URL indicati da Delta.

  1. Sul framework normativo e sulla natura di YouTube LLC.

Nella lunga decisione, i Giudici ritengono opportuno spendere vari paragrafi per individuare la legge applicabile alla piattaforma YouTube. In particolare, il Tribunale ritiene che YouTube offra un servizio di videosharing (attraverso siti Internet come www.youtube.it e www.youtube.com). Ciò significa che sono i singoli utenti a caricare i video sulla piattaforma. Gli stessi utenti possono accedere, visionare, condividere e commentare i video stessi.

Ai sensi della legislazione italiana ed europea applicabile, YouTube rientra pertanto nella categoria dei fornitori di servizi della società dell’informazione e, in particolare, nella categoria del hosting provider, ex art. 16 del d. lgs. 70/2003 e art. 14 della direttiva 2000/31/CE.

Il Tribunale si interroga, poi, sulla tipologia di fornitore di servizi di cui YouTube assume la natura. Negli anni, sia la giurisprudenza italiana che quella europea hanno rimarcato la differenza tra le categorie del c.d. hosting provider passivo, ovverosia di mero host, per identificare i casi in cui il prestatore si limiti a fornire un servizio in maniera neutrale, e di hosting provider attivo, nella misura in cui esso operi con modalità tali da fargli perdere il proprio carattere neutrale.

Questa distinzione, accolta con favore dal Tribunale di Roma, ha trovato l’opposizione della Corte d’Appello di Milano. Essa, infatti, ha preferito porre l’accento sul carattere “innovativo” del fornitore di servizi di hosting per allontanare il servizio stesso dagli scarni e ampiamente superati modelli legislativi. Il carattere “evoluto”, tuttavia, non vale ad allontanare l’hosting provider dal perimetro normativo di riferimento, quantomeno per quel che riguarda la responsabilità. In assenza di modifiche legislative, non v’è ragione per ritenere in via interpretativa l’hosting provider non soggetto alle disposizioni di favore del decreto e della direttiva e-commerce.

  1. La decisione del Tribunale.

La sentenza si caratterizza per una serie di profili innovativi che meritano di essere qui brevemente elencati. Il primo punto verte sulla qualificazione dell’hosting provider, il secondo sulla tipologia di notice che il titolare dei diritti che rivendica deve inviare al provider per attivare il suo obbligo di intervento a posteriori e il terzo riguarda i potenziali effetti extra-territoriali dell’ordine del Giudice.

In primo luogo, il Tribunale di Torino fornisce un’interpretazione a tratti innovativa per quanto concerne l’annosa disputa l’hosting provider attivo/passivo e il c.d. hosting provider evoluto. I Giudici, infatti, ritengono che l’attività svolta in generale e il modello di business adottati dal prestatore di servizi non siano idonei a mutare la qualifica dell’ISP. Lo è, per l’inverso, l’attività svolta in concreto dal prestatore nei riguardi del contenuto che esso ospita.

Un hosting provider può qualificarsi come attivo solo se pone in essere attività funzionali a manipolare, alterare o comunque incidere sui contenuti ospitati. Le attività attinenti alla migliore utilizzazione, visualizzazione e sfruttamento commerciale dei contenuti non sono idonee a mutare la qualificazione di un hosting provider da passivo ad attivo. Siffatto hosting provider che pone in essere tali comportamenti non può veder mutare il proprio regime di responsabilità limitata di derivazione comunitaria.

Passando al secondo aspetto, come conseguenza del primo, al fine di attivare l’obbligo di controllo a posteriori di cui all’art. 16 del decreto e-commerce del 2003, il titolare dei diritti di sfruttamento economico deve inviare all’hosting provider una diffida specifica e contenente l’URL dei singoli contenuti di cui si assume la violazione.

Una volta a conoscenza dell’illiceità di alcuni contenuti che ospita, l’hosting provider è investito dell’obbligo di attivarsi e di cooperare con il titolare dei diritti, al fine di interrompere effettivamente l’illecito denunciato ed evitarne la prosecuzione. Se non lo fa, diviene soggetto – assieme all’autore della violazione, alla responsabilità che da quest’ultima scaturisce.

Mette conto notare che, in virtù delle difese svolte da YouTube nel caso in esame, e alla luce delle peculiarità di quel servizio, il Tribunale riconosce che quest’ultima utilizza già un software, Content ID, per la miglior tutela dei contenuti protetti. Partendo proprio da questa difesa di parte, il Tribunale (già sul punto anticipato dal Collegio in sede di reclamo, come visto sopra) ritiene che YouTube sia tenuta a utilizzare il suddetto software al fine di evitare che altri soggetti carichino nuovamente i medesimi contenuti, già oggetto di rimozione, sulla piattaforma.

Saggiamente, il Tribunale riconosce i limiti di suddetto sistema, con ciò facendo quindi salvi quei casi in cui l’utilizzo del software Content ID è soggetto a «un minimo margine di probabilità di insuccesso».

Infine, con l’obiettivo di evitare il protrarsi della violazione dei diritti di sfruttamento economico, l’hosting provider deve rimuovere completamente dai propri sistemi (e da quelli dei fornitori con cui intrattenga accordi per la memorizzazione e la conservazione di contenuti) il contenuto illecito, non potendosi limitare a oscurarlo dall’Italia, poiché è agevolmente possibile – utilizzando meccanismi di mascheramento dell’IP – simulare una connessione dall’estero, aggirando così il blocco.

Questo punto della decisione apre a domande e questioni che, per la brevità della presente esposizione, appare opportuno riservare a ben altre sedi. Basti per ora ricordare che il tema dell’estensione extra-giurisdizione dell’ordine di un Giudice nazionale è molto controverso ed è stato affrontato, in tempi assai recenti, dalla Corte Suprema del Canada nel caso Equustek Solutions, Inc. e altri v. Google, Inc.

Per la suddetta violazione, le società convenute sono state condannate alle spese legali, nonché alla corresponsione di Euro 250.000 a titolo di risarcimento danni.

  1. Conclusione.

Come accennato, la sentenza annotata si caratterizza per essere particolarmente innovativa e per offrire soluzioni, fino ad oggi esplorate con scarsa attenzione dalla giurisprudenza italiana, a problemi che affliggono da anni il dibattito – anche dottrinale – in materia di responsabilità dei fornitori di servizi della società dell’informazione.

In attesa di un auspicabile mutamento normativo che chiarisca, ma non scardini i caratteri essenziali della disciplina sul commercio elettronico, il Tribunale di Torino non ritiene di discostarsi dalle disposizioni in tema di responsabilità limitata degli ISP. Con ciò, si pone in aperto contrasto con altri fori che, con soluzioni più o meno giustificate e/o giustificabili, hanno dato una risposta diametralmente opposta alle stesse domande.

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