«Understood as a right»: il diritto ad Internet tra mezzi, fini e rieducazione della pena (nota a C. EDU, Jankovskis v. Lituania, ric. 21575/08)

Sono ben noti i dilemmi che accompagnano il presunto diritto ad Internet: per taluni riguardano la specie (si ragiona sulla possibile natura di diritto fondamentale), per altri investono direttamente il genere (si dubita cioè, a monte, che esso sia addirittura qualificabile come diritto).

Sotto questi profili la pronuncia in esame appare assai interessante: sia perché emessa dalla Corte EDU, ossia dal giudice tenuto a garantire lo standard minimo convenzionale in tema di diritti fondamentali; sia perché la “fonte” della controversia è il carcere; luogo, quest’ultimo, ove la privazione della libertà personale non può pregiudicare irragionevolmente la garanzia di diritti strettamente connessi alla dignità dell’uomo.

I fatti.

Nel 2006 un detenuto lituano, già laureato in medicina prima della condanna, chiedeva al proprio Ministero (Ministry of Education and Science) informazioni sulla possibilità di ottenere una seconda laurea, questa volta in giurisprudenza e perlopiù con specializzazione in “diritti umani”.

Il Ministero, nella propria replica, indicava un sito Internet pubblico, da esso gestito, denominato “AIKOS”: ivi era possibile reperire ogni genere di informazione necessaria, tra cui quelle relative a corsi, insegnamenti, programmi e regole di ammissione; i contenuti venivano aggiornati quotidianamente, garantendone così l’attualità; inoltre, era consentito fruire di un canale diretto nel quale porre quesiti specifici, ricevendo consulenza ad hoc.

Il detenuto si rivolgeva dunque alle autorità competenti del carcere, chiedendo di poter accedere al servizio.

La risposta era tuttavia negativa, sulla base delle seguenti argomentazioni: 1] nella sua missiva, il Ministero non aveva preso in considerazione la particolare condizione – soggetto sottoposto a detenzione – del richiedente; 2] nessuna norma allora vigente nell’ordinamento lituano consentiva ai detenuti di accedere ad Internet o di avere un account di posta elettronica.

Replicava il detenuto che l’accesso al web per soggetti nella sua condizione non era né esplicitamente consentito, né esplicitamente precluso dal diritto in essere. Forte dunque della comunicazione del Ministero, ribadiva le proprie doglianze, decidendo però ora di adire il giudice amministrativo (Kaunas Regional Administrative Court).

Innanzi alla Corte, con memoria scritta, l’autorità del carcere argomentava ulteriormente la propria posizione, precisando quanto segue: 1] secondo la normativa vigente, i detenuti avevano il diritto di entrare in comunicazione con i vari soggetti della pubblica amministrazione, ma solo per tramite dell’ordinaria posta cartacea (Article 100 of the Code of the Execution of Sentences); 2] l’uso di Internet avrebbe facilitato la progettazione e il coordinamento di attività illecite dall’interno del carcere: in esso, con la medesima finalità di prevenzione, era già precluso l’utilizzo della telefonia mobile e della radio; 3] ai detenuti era altresì impedito di comunicare tra loro mediante posta ordinaria: consentire l’utilizzo di Internet avrebbe di fatto eluso tale divieto; 4] le norme vigenti, infine, permettevano l’utilizzo del computer in carcere, precludendo però in toto l’accesso al web (Article 96 of the Code of the Execution of Sentences) .

La Corte accoglieva pedissequamente tali argomenti.

Il detenuto, dal canto suo, ricorreva in appello, lamentando che la Corte di primo grado aveva ignorato il nucleo fondante della sua istanza, ossia il diritto all’educazione e all’accesso alle informazioni: come parametri, egli indicava l’art. 25 della Costituzione lituana, nonché gli artt. 10 e 14 della CEDU.

La controparte si limitava invece ad aggiungere che all’interno del carcere vi era una scuola di secondo grado pienamente operativa: per tramite di essa, il detenuto poteva avere accesso a copioso materiale educativo e culturale, senza alcun bisogno di Internet. Inoltre, il carcere offriva altresì corsi di “alfabetizzazione informatica”, e il fatto che nel loro espletamento non fosse previsto l’accesso ad Internet non aveva mai dato luogo a dissidi o controversie di alcun genere.

Il giudice di secondo grado rigettava il ricorso, ribadendo in sintesi quanto già espresso nella pronuncia impugnata: non vi era una norma che esplicitamente consentiva l’uso di Internet; l’accesso al web, nonostante i propositi educativi del ricorrente, poteva degenerare in uso improprio e potenzialmente incline a scopi criminosi; al contempo, il diritto ad utilizzare il pc era inidoneo ad essere così estensivamente inteso da includervi, de jure, l’utilizzo di Internet.

A questo punto, il detenuto decideva di ricorrere innanzi alla Corte di Stasburgo.

Egli, lamentando la lesione dell’art. 10 CEDU, affermava che nessuna norma lituana, esplicitamente, proibiva l’accesso ad Internet; a tale preclusione, per stessa ammissione delle autorità lituane, si era arrivati conferendo un significato ampio alle fonti in vigore, le quali però se così interpretate si caratterizzavano per un’ambiguità prescrittiva non consona agli standards imposti dalla Corte EDU; inoltre, l’uso illecito del web (oltreché i pericoli correlati ad un suo capillare utilizzo in carcere) era del tutto estraneo alle intenzioni che animavano, fin da principio, la richiesta, avendo essa carattere meramente educativo e culturale. Da ultimo, la proibizione era senz’altro sproporzionata, posto che, come indicato dallo stesso Ministero, il complesso delle informazioni richieste sul corso di laurea erano esaustivamente reperibili solo sul sito, il quale veniva continuamente aggiornato proprio al fine di garantirne la sistematica attualità di contenuti tipica del web.

L’autorità lituana sosteneva, al contrario, che con qualunque altro mezzo – stampa specializzata, pubblicazioni varie etc. – il detenuto poteva reperire le informazioni del caso, le quali erano comunque abbondantemente fornite dalle stesse strutture detentive; non vi era dunque alcuna sproporzione nel divieto imposto, essendo quest’ultimo, peraltro, necessario per perseguire efficacemente delicate finalità di sicurezza pubblica. Inoltre, la norma poteva a ragione considerarsi fondata – seppur solo implicitamente – sul diritto in vigore, come riconosciuto dalle Corti nazionali adite. In ogni caso, per fugare almeno pro futuro ogni dubbio sul punto, nel 2010 era intervenuta una modifica legislativa, la quale aveva definitivamente esplicitato tale precetto. Ancora, sottolineava come la giurisprudenza della Corte EDU sull’art. 10 non aveva mai imposto agli Stati forme particolari di accesso alle informazioni per i detenuti, evidenziando inoltre come in moltissimi Paesi contraenti era esplicitamente previsto un limite di accesso ad Internet in situazioni analoghe.

Questi i fatti. La parola, ora, alla Corte EDU.

I giudici di Strasburgo, anzitutto, rigettano un’eccezione di inammissibilità del resistente, della quale pare opportuno dare conto fugacemente poiché fondata, perlopiù, su mero tuziorismo: il Governo lituano sostiene difatti che il ricorrente non avrebbe esaurito i ricorsi nazionali interni, omettendo di agire innanzi al Ministero e chiamando in causa, direttamente, l’istituto di detenzione. La Corte, agevolmente, ribadisce un orientamento più volte espresso: ove vi siano rimedi giurisdizionali “paralleli”, tali da perseguire il medesimo obiettivo e livello di protezione, spetta al ricorrente scegliere quale intraprendere, dovendo essi – ai fini dell’accesso alla Corte EDU – considerarsi alternativi, non certo complementari (cfr., ex pluribus, Leja v. Latvia, 71072/01, § 46).

Nel merito, i giudici riconoscono (e ribadiscono: cfr. Kalda v. Estonia, 17429/10, § 52) l’importanza sempre crescente assunta oggigiorno da Internet nella vita dei consociati, a maggior ragione nel convogliare informazioni di ogni genere: tuttavia, se tale ruolo consente di percepirlo come un diritto («understood as a right», § 62), non si può certo affermare che ai sensi dell’art. 10 CEDU esso debba essere considerato come tale. Ciò che viene in rilievo, al contrario, è il diritto dei cittadini – sancito nel medesimo articolo – di ricevere informazioni, il quale può essere limitato dagli Stati solo mediante apposita riserva di legge, per fini legittimi e necessari in una società democratica.

Il trittico di requisiti coglie in radice i termini del conflitto tra le parti: quanto al primo – la riserva di legge – la Corte afferma che il divieto di accesso ad Internet, pur non esplicitato dalla disciplina vigente al momento del sorgere della controversia, è da considerarsi sufficientemente chiaro. Se, argomentano i giudici, vi era una preclusione letterale per telefonia mobile e radio, se ne poteva tranquillamente dedurre il divieto anche per uno strumento ben più invasivo come Internet (§ 57). Del pari da accogliere è la tesi del Governo in merito al secondo argomento, circa la legittimità dei fini che hanno motivato il divieto: la sicurezza all’interno e all’esterno del carcere, e più in generale la necessità di impedire i generalissimi «disorder and crime», giustificano la preclusione ai detenuti di un mezzo potenzialmente così pervasivo come Internet; questo, a maggior ragione in un Paese, la Lituania, nel quale le autorità hanno già dovuto affrontare numerose truffe telefoniche provenienti proprio dal carcere, come allegato dallo stesso Esecutivo (§§ 58, 14).

È, pero, in merito al terzo punto che la Corte esprime le considerazioni di maggior interesse: si tratta di una limitazione necessaria in una società democratica?

I giudici di Strasburgo sottolineano che il dettaglio di informazioni rinvenibile sul sito indicato dal Ministero al ricorrente non è, nemmeno lontanamente, paragonabile a quello ottenibile mediante altri mezzi più tradizionali: sia per la quantità di contenuti che il web – il programma AIKOS in questo caso particolare – mette a disposizione, sia per il fondamentale, continuo aggiornamento a cui il mezzo informatico è sottoposto. Internet, dunque, non entra in gioco frontalmente, come diritto protetto dall’art. 10 CEDU, bensì mediatamente, ossia come mezzo attraverso cui ottenere informazioni non altrimenti procacciabili, anche semplicemente avendo riguardo alla rapidità del contenuto informativo; basti pensare, si legge tra le righe, ai requisiti di accesso per il corso di laurea: ove questi variassero repentinamente, sarebbe senz’altro necessario – per il detenuto – averne notizia immediata, onde evitare confusione su quanto richiesto al momento dell’iscrizione. In gioco, evidenzia la Corte, non vi è soltanto un generico diritto all’informazione, bensì la riabilitazione del detenuto e la sua reintegrazione nella società (It is not unreasonable to hold that such information was directly relevant to the applicant’s interest in obtaining education, which is in turn of relevance for his rehabilitation and subsequent reintegration into society), (§§ 59, 60).

Alla controparte pubblica, pertanto, risulta imputabile un doppio profilo di responsabilità: da un lato, essa ha totalmente omesso ogni considerazione sulla natura del sito in questione; difatti, si tratta di una piattaforma pubblica, interamente gestita dal Ministero; ciò avrebbe dovuto rappresentare un punto fermo idoneo quantomeno a stemperare i rischi, in teoria perfettamente comprensibili, legati alla sicurezza e al proliferare di attività criminose. In secondo luogo, si rimprovera all’autorità nazionale di aver preso in considerazione il “diritto” ad Internet in quanto tale, ex se, senza comprendere come in realtà esso sia “solo” uno strumento finalizzato ad un fine particolare, quello educativo, vero obiettivo del ricorrente.

Per tutti questi motivi, dunque, la Corte ritiene che il pregiudizio patito dal ricorrente a cagione del mancato accesso ad Internet per fini educativi non sia rispettoso della prescrizione ex art. 10 CEDU.

La violazione è dunque accertata, anche se la particolarità delle circostanze induce la Corte a non irrogare alla Lituania la sanzione economica richiesta dal detenuto.

Tuttavia, la pronuncia appare importante: secondo la CEDU Internet non è ancora un diritto in senso stretto, ma può essere uno strumento attraverso cui esercitare diritti fondamentali. Un mezzo dunque, non un fine.

Per i sostenitori di questo nuovo diritto può sembrare un risultato di poco conto: senza voler dare alcun giudizio sul tema, andrebbe però tenuto presente che a certe condizioni e a lungo andare il mutamento di mezzi in fini è assai probabile, secondo una riflessione cristallizzata nel pensiero occidentale da Hegel ma risalente, a quanto pare, già al mitico Eubulide.

E sono proprio piccole brecce come queste a dare il là, in potenza, a tali mutamenti.

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