Sommersi e salvati nel mare del web. Oblio e ricordo in rete: alcune considerazioni sui possibili scenari futuri

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Bisogna dimenticare molto per ricordare il poco che conta.

Michel de Montaigne

 

 

Con la sentenza del 13 maggio 2014, la Grand Chambre della CGUE ha riconosciuto, sposando conclusioni opposte rispetto a quelle presentate nel giugno 2013 dall’Avvocatura Generale, con una forza senza precedenti, la responsabilità dei motori di ricerca per il trattamento dei dati. Tra le questioni di rinvio pregiudiziale prospettate alla Corte, si domandava quale fosse la portata dei diritti della persona garantiti dalla Direttiva 95/47/CE. In particolare, la Corte ha riconosciuto che il motore di ricerca non solo è responsabile del trattamento dei dati, ma l’interessato ha diritto di rivolgersi ad esso affinché “sopprima l’elenco dei risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di questa persona, dei link verso pagine web  legittimamente pubblicate da terzi e contenenti informazioni veritiere riguardanti quest’ultima, a motivo del fatto che tali informazioni possano arrecarle pregiudizio o che essa desideri l’oblio di queste informazioni dopo un certo tempo”.

In sostanza viene riconosciuto il diritto all’oblio per la persona che subisce un pregiudizio non solo dal permanere online dell’informazione, ma anche dalla sua indicizzazione da parte del motore di ricerca, la cui responsabilità si affianca (fino a sostituire in taluni casi, verrebbe da pensare) quella dell’editore della singola pagina web. L’ingerenza nei diritti fondamentali del singolo è giustificata soltanto da particolari ragioni, come ad esempio l’aver ricoperto un ruolo particolare nella vita pubblica: tali circostanze possono giustificare la preponderanza dell’interesse del pubblico ad avere accesso all’informazione sull’interesse del singolo alla sua scomparsa.

La decisione è stata bersaglio di critiche da parte di Google. Dopo pochi giorni, tra l’altro, il motore di ricerca si è visto sommerso di richieste di cancellazione di dati da parte di persone che si ritengono lese nei loro diritti alla riservatezza e alla dignità personale (attualmente è stato predisposto un apposito modulo on line per esercitare il proprio diritto ad esser dimenticati). In altre parole, il gigante di Mountain View si è visto investito di un compito complesso: bilanciare nel caso concreto tra il diritto all’oblio e il diritto all’informazione. In particolare, questo ultimo profilo, fa sorgere le maggiori perplessità. Stante la delicatezza degli interessi coinvolti, affidare ad un soggetto privato tale funzione “costituzionale” sembra una scelta criticabile ed inopportuna. Inoltre, molte voci critiche si sono sollevate sostenendo che la sentenza sia frutto di un compromesso sbagliato, che rischia di minare gli equilibri della rete se non la sua stessa (presunta) neutralità.

A questo punto non sembra fuori luogo interrogarsi su quali possano essere gli scenari alternativi per ricercare un punto di equilibrio accettabile tra il diritto all’oblio digitale e le situazioni giuridiche limitrofe e confliggenti.

Se per il diritto all’oblio offline gli strumenti di tutela si sono moltiplicati e sovrapposti fino a realizzare un vero e proprio “pluralismo processuale”, per la versione digitale della situazione giuridica in esame il quadro si fa più complesso. Il diritto all’oblio è invocato dal singolo per proteggere il proprio presente e il proprio futuro dal proprio passato. È chiamato a sostegno dell’interessato per tutelare la sua identità personale attuale e futura da trascorsi spiacevoli, per difendersi da indebite intrusioni nella propria sfera privata passata, per mantenere un controllo sui dati e sulle informazioni un tempo immesse in rete che oggi si vogliono rimuovere da Internet, in ossequio ai principi cardine di scelta e controllo. Le nuove sfide che il rapido evolversi della tecnologia e della net economy impongono ai policy maker e agli interpreti tradizionali di ricercare un nuovo punto di equilibrio, di ripensare il ruolo degli attori e le forme di tutela. I valori in campo trascendono gli interessi del singolo. Sarebbe erroneo pensare che si tratti di un diritto che è invocato da chi ha qualcosa da nascondere e ha più mezzi per cancellare il proprio passato, al fine di controllare la sua immagine pubblica presente e futura. In gioco c’è la libertà del più potente mercato delle idee finora inventato dall’uomo: Internet.

L’alternativa è arrendersi e assistere alla progressiva scomparsa della privacy, di fronte al moltiplicarsi di tecnologie sempre più invadenti, e dell’oblio, a causa di archivi digitali sempre più vasti e interconnessi. Sarebbe l’alba di quella che è stata definita la società trasparente. Lo slogan più ripetuto, il mito dei suoi sostenitori è che la trasparenza è temuta solo da chi ha qualcosa da nascondere. Ma a simile opinione, viene spontaneo replicare con “chi è senza peccato, scagli per primo la pietra”.

Al di là delle citazioni evangeliche, anche chi non ha commesso nemmeno un peccato veniale in gioventù non dovrebbe sentirsi sicuro. Siamo abituati a vivere in un contesto di democrazia e tolleranza ma la sicurezza del futuro si radica nelle garanzie di oggi. In concreto, non si sa se un fatto oggi innocuo, domani potrà ripercuotersi contro il suo responsabile, se un’affermazione del passato, nel futuro potrà essere usata contro chi l’ha pronunciata. Dimenticare l’oblio diventa, dunque, un prezzo troppo alto da pagare per realizzare la c.d. “intelligenza collettiva”, che rischia invece di trasformarsi in un Big Brother.

La sfida va raccolta non rinunciando ai diritti di fronte al progresso tecnologico, ma cercando di affrontare i nuovi problemi con strumenti sia tradizionali sia innovativi, elaborando soluzioni bilanciate e rispettose delle conquiste di civiltà già raggiunte e consolidate.

Fatte queste premesse, difendere e ripristinare l’oblio non significa proteggere degli interessi di parte, ma un interesse collettivo. In questa prospettiva l’oblio diventerà qualcosa in più di una situazione giuridica al confine tra l’identità personale e la riservatezza, strumentale alla tutela di quest’ultime. Se nel mondo fisico dimenticare è la regola e ricordare richiede immensi sforzi, nel mondo digitale questo rapporto si inverte. L’oblio si trasformerà, pertanto, in un bene giuridico autonomo: il diritto a essere dimenticati (non il diritto a far dimenticare) si dovrà fare carico di proteggere i singoli dagli abusi che potrebbero derivare dal fatto che la rete non sia in grado di non ricordare, dal fatto che in Internet il permanere del ricordo sia la regola.

Tale bene andrà difeso attraverso soluzioni che tengano conto anche degli interessi contrapposti. Per questo motivo il diritto all’oblio non dovrà essere configurato come un diritto assoluto, ma l’esigenza di essere dimenticati andrà valutata di fronte al caso concreto.

Gli espedienti finora elaborati non appaiono sempre soddisfacenti ed anche quando accettabili si devono scontrare coi propri limiti. Occorre  in primis apportare gli opportuni correttivi alla normativa vigente. Diventa inoltre necessario individuare nuove soluzioni normative, negoziali e tecnologiche, ricostruzioni giuridiche che rompano gli schemi tradizionali.

Uno degli scenari più interessanti tra quelli proposti tenta di coniugare nuove tecnologie e supporti giuridici. In questo senso un valido aiuto può provenire dal c.d. web semantico (o web 3.0: si intende una rete in cui le pagine web, i documenti, i file multimediali e i contenuti pubblicati sono associati a dati ed informazioni – c.d. metadati – che ne specificano il valore semantico, in un formato più adatto alla interpretazione e all’interrogazione rispetto al semplice collegamento ipertestuale). Particolare importanza ricopre la c.d. policy aware web, nella quale sono regolati i criteri utilizzati per fornire un protocollo per applicare e scambiare le “preferenze” sulla privacy. In altre parole, le preferenze dell’utente sono codificate in queste policy ed associate ad un insieme di dati come metadati. Tali policy contengono il regime al quale l’utente intende sottoporre i propri file e le proprie informazioni. Si renderebbe realizzabile ciò che è difficilmente praticabile con gli attuali robot metatag protocol. E si scaricherebbe quest’onere non sul provider, ma sul singolo, che sarebbe così in grado di amministrare le proprie scelte e di mantenere un controllo effettivo sul consenso espresso e sui contenuti immessi in rete. Gli utenti dovrebbero sobbarcarsi il costo del tempo necessario per riflettere, decidere ed impostare, ma in cambio acquisterebbero un controllo maggiore.

Una tecnologia di consent managing capace di tradurre in dati ed informazioni intellegibili ad una macchina e vincolanti per gli utenti sembra sintetizzare, concretizzare e integrare due teorie. La prima, per la quale il codice in informatica è uno strumento di controllo ancor più stringente e coercitivo dell’architettura della rete di quanto lo sia un codice di norme per l’architettura sociale. La seconda invece auspica, senza precisare i particolari tecnici, delle informazioni a scadenza programmata: attraverso il web semantico sembra possibile eseguire questa programmazione.

Individuata una soluzione tecnica – un contenitore – nel web semantico, la proposta di inserire una scadenza alle informazioni – il contenuto – merita alcune ulteriori precisazioni.

Tale soluzione avrebbe il merito di diminuire le informazioni detenute da governi e imprese sui cittadini, riequilibrando l’attuale asimmetria informativa. Si tratterebbe, in pratica di inserire una data di scadenza come metainformazione collegata all’informazione cui si riferisce. Questa soluzione tecnica necessita di un supporto giuridico.

Anzitutto sono necessarie norme che sanzionino chi tenta di bypassare l’obbligo connesso all’informazione, modificando o alterando il metadato relativo alla scadenza. In secondo luogo, la durata dell’informazione, la sua scadenza, andrà stabilita secondo un meccanismo giuridico: esso dovrà essere di carattere normativo-impositivo o, auspicabilmente, di carattere negoziale. Questa soluzione si adatta particolarmente a quei casi nei quali un’informazione è generata da più parti (ad esempio nel momento in cui una parte la cede in cambio di un servizio). Un approccio “contrattualizzato” avrebbe anche il risvolto positivo di rendere maggiormente consapevoli gli interessati circa i rischi derivanti da un eccessivo perdurare in rete dell’informazione fornita.

Simili soluzioni non sono però del tutto esenti da rischi. Com’è stato autorevolmente sostenuto (in particolare dal L. Lessig), l’incorporazione di principi e regole nei sistemi informatici reca con sé non solo opportunità, ma anche pericoli. Il codice e il linguaggio informatico dettano regole molto più stringenti rispetto al “codice giuridico” ed al linguaggio umano, modificando in modo più profondo l’architettura del mondo digitale. Questo comporta anzitutto una minore elasticità nell’applicazione del principio incorporato, il quale rimarrebbe imbrigliato nella rigidità della logica della macchina, frustrandone così anche le potenzialità latenti che, al contrario, possono scaturire dall’interpretazione umana.

Inoltre, si deve riflettere sull’opportunità di attribuire al singolo o al gestore di un sistema la possibilità di introdurre dei diritti resi “assoluti”, o per lo meno difficilmente bilanciabili, attraverso mezzi informatici, fuori da meccanismi “democraticamente garantiti”. Che cosa accadrebbe poi, se malauguratamente venissero incorporati nei sistemi informatici dei diritti poco rispettosi dei principi degli ordinamenti del mondo reale?

Accanto a queste forme di tutela de iure condendo e in attesa di ulteriori sviluppi tecnologici non solo potenzialmente lesivi dell’oblio e della riservatezza, ma anche privacy enhancing, una soluzione efficace ed efficiente è la prevenzione.

Vanno portate avanti campagne di informazione mirate a sensibilizzare sui rischi di una condivisione poco ponderata di dati e informazioni. Target specifico di tali iniziative devono essere in particolar modo le generazioni cresciute non con la stilografica e il quaderno, ma con il computer, i tablet e gli smartphone, da un lato più avvezze alla tecnologia, dall’altro meno preoccupate dai possibili rischi. Infatti, allo stato attuale della tecnica, anche se venisse riconosciuto il diritto all’oblio su qualche azione che si ha commesso online e di cui poi ci si è pentiti, molto probabilmente sarebbe troppo tardi per poter adottare accorgimenti tecnici sufficienti a porvi rimedio.

Parallelamente va rafforzata la cultura di una privacy sana, non intesa come diritto a nascondere comportamenti poco trasparenti.

Infine va incoraggiato l’uso e lo sviluppo di servizi e strumenti tecnologici più rispettosi della riservatezza, compatibili con i principi della data protection che evitino di raccogliere ed immagazzinare surrettiziamente una miriade di informazioni che poi rimarranno in Internet a tempo indeterminato, in ossequio alle c.d. do not track policy. Si può pensare a forme di de-linking, ovvero sia di rimozione selettiva di un collegamento dai risultati di una ricerca on line; oppure ad uno standard che introduca una forma di opt-in su ogni dato immesso in Internet: ogni post, commento, fotografia o video caricato in rete dovrebbe richiedere un consenso specifico (e ritrattabile) da parte del soggetto cui i dati fanno riferimento.

Qualsiasi scelta si vorrà fare in futuro per individuare un equilibrio tra il diritto all’oblio e le situazioni giuridiche limitrofe o antagoniste (in altre parole per definire i contorni, i confini stessi, del diritto all’oblio) la bussola, o meglio la Stella Polare, alla quale l’interprete, in particolare il giurista, dovrà fare riferimento non potrà che essere la tutela della dignità della persona.

La permanenza in rete di dati ed informazioni non dovrà mai tradursi, infatti, in una lesione della dignità umana: non è ipotizzabile infatti un sano sviluppo della società, lungi dal voler assumere posizioni luddiste, se si sacrificano in nome del progresso tecnologico valori e cultura. Un avanzamento culturale ed assiologico, parallelo a quello tecnologico, è indispensabile. Un arretramento culturale, nello specifico un arretramento sul piano della cultura giuridica e dei diritti fondamentali, non può che portare ad un impoverimento della società e ad un progressivo ed inesorabile allontanamento dai valori irrinunciabili propri di un sistema democratico.

 

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