Obsolescenza programmata. L’AGCM sanziona Apple e Samsung

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Sommario: 1. Introduzione – 2. I provvedimenti dell’Antitrust – 3. Rilevanza di una corretta informazione del consumatore sulla vita utile del prodotto – 4. L’obsolescenza programmata in ambito internazionale – 5. Rimedi – 6. Conclusioni.

 

  1. Introduzione

Con due provvedimenti del 25 settembre 2018, pubblicati in data 24 ottobre[1], l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato con il massimo edittale[2]le società del gruppo Apple[3]e del gruppo Samsung[4]per pratiche commerciali scorrette exartt. 20, 21, 22 e 24 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (“Codice del Consumo”). Tali pratiche riguardano il rilascio di alcuni aggiornamenti del firmwaredei loro dispositivi che ne hanno provocato gravi disfunzioni e ridotto in modo significativo le prestazioni, in tal modo accelerando il processo di sostituzione degli stessi.

Con questi provvedimenti, l’AGCM prende posizione riconoscendo un fenomeno che da tempo e sempre più è avvertito dai consumatori come lesivo dei loro diritti, quello della c.d. obsolescenza programmata.

L’obsolescenza programmata può essere definita come quella pratica posta in essere dal produttore di un bene di consumo diretta a parametrate il ciclo di durata dello stesso in un periodo inferiore rispetto al suo normale deterioramento.

L’obsolescenza programmata ha dunque lo scopo di «instillare nell’acquirente il desiderio di comprare qualcosa di appena un po’ più nuovo e un po’ prima di quanto sia necessario»[5]. Con riferimento soprattutto ai prodotti elettronici, il produttore spinge il consumatore a sostituire il bene prima del normale tempo di usura degradando le funzionalità dello stesso e aumentandone progressivamente i problemi nell’utilizzo.

Gli effetti di questa tendenza sono, da un lato un vantaggio per l’industria, dall’altro l’alterazione dell’autonomia contrattuale e della libera scelta del consumatore, costretto a sostituire un bene prima di quanto pensasse, in considerazione di una comune ma purtroppo erronea valutazione della qualità e durata del device, nonché danni in termini di inquinamento (causato dalla complessità nello smaltimento dei dispositivi elettronici) e di consumo di risorse materiali e energetiche necessarie per costruire beni di poco migliori rispetto a quelli sostituiti.

L’obsolescenza programmata è quindi il risultato di diversi fattori. La tendenza alla vendita di sempre nuovi dispositivi fa leva sulla naturale inclinazione al consumismo della società. Per sostenere la domanda di prodotti nuovi ad intervalli di tempo sempre più ridotti si è arrivati quindi a forzare l’acquisto di tali beni riducendo la funzionalità di quelli al momento sul mercato, non potendo infatti aspettare il loro normale deterioramento. Ancora, si osserva spesso che il deterioramento dei dispositivi si inizia a percepire una volta scaduto il periodo di garanzia legale di conformità stabilito per i prodotti elettronici[6]. In questo modo la riduzione di funzionalità e i malfunzionamenti dei dispositivi non sarebbero a carico del produttore ma si tradurrebbero in un ulteriore esborso del consumatore.

 

  1. I provvedimenti dell’Antitrust

I due provvedimenti “gemelli” con cui l’Autorità Antitrust italiana ha sanzionato Apple e Samsung per pratiche commerciali scorrette riguardano la proposizione e l’installazione di aggiornamenti software che hanno causato notevoli malfunzionamenti nei dispositivi interessati[7].

Tali pronunce mostrano subito il loro rilievo innovativo, potendo fungere da preludio a un’interpretazione evolutiva delle norme del Codice del Consumo e a una riflessione sull’opportunità di una riforma di alcuni punti della normativa consumeristica.

Il percorso argomentativo svolto dall’AGCM trova il suo avvio nella considerazione del carattere aggressivo degli aggiornamenti insistentemente proposti dalle due compagnie ai possessori dei modelli di smartphoneoggetto dell’istruttoria.

In particolare, le modalità con cui detti aggiornamenti sono stati prospettati ai consumatori vengono qualificate come indebito condizionamento nei confronti dell’utenza. Secondo l’Autorità, le opzioni a disposizione del consumatore in occasione del lancio di un nuovo upgrade – ossia la scelta tra la possibilità di installare subito o più tardi l’aggiornamento – non lascerebbero scelta a coloro che valutassero «non opportuno passare alla nuova versione del firmware[…] per cui il consumatore è costretto a svolgere continuamente un’azione positiva per rimandare il download o l’installazione»[8].

Inoltre, viene contestato alle due multinazionali l’omissione informativa in danno degli utenti.

Gli aggiornamenti firmware rilasciati hanno cagionato nei dispositivi interessati malfunzionamenti consistenti in spegnimenti improvvisi, rallentamenti e deterioramento delle batterie. Il fenomeno, secondo quanto si legge nei provvedimenti, è da addebitare all’impatto della nuova versione del sistema operativo sull’hardware. L’Antitrust rileva infatti che: «l’installazione di un nuovo firmwaresu un hardwareinferiore a quello di ultima generazione – ancorché compatibile – e con alcuni componenti chiave usurati può dunque determinare una riduzione, anche significativa, delle prestazioni dell’apparecchio»[9], cosa che si è verificata nel caso di specie. Orbene, ciò che l’AGCM addebita ad Apple e Samsung è il non avere informato gli utenti circa le possibili conseguenze negative degli aggiornamenti sulla funzionalità degli smartphones.

Riguardo al comportamento che ci si sarebbe atteso dai professionisti, l’Autorità sancisce alcuni importanti principi. In primo luogo, qualora un aggiornamento possa influire in senso peggiorativo sulle prestazioni dell’apparecchio, il professionista ha l’onere di «non soltanto individuare dei modelli astrattamente compatibili con un certo aggiornamento firmware, ma anche valutare l’impatto degli aggiornamenti rilasciati per i dispositivi già in uso, tenendo conto del possibile stato dell’hardwaresul quale il medesimo potrà essere installato»[10]. Ciò alla luce del fatto che la notevole asimmetria informativa con l’impresa impone al consumatore di affidarsi alla reputazione del professionista per valutare l’utilità e la necessità dell’aggiornamento.

In secondo luogo, viene affermata la necessità di un delicato bilanciamento tra l’esigenza di garantire la sicurezza dell’utente e la risoluzione di bug e il diritto del possessore del dispositivo di «utilizzare il prodotto con le funzionalità che erano state promesse e che risultavano presenti al momento dell’acquisto»[11].

In considerazione della circostanza che non sempre gli aggiornamenti firmwareapportano un effettivo miglioramento del funzionamento del prodotto, rientra nello standarddi diligenza richiesto al professionista non solo informare i consumatori dei possibili rischi, ma anche individuare la configurazione hardwareche consenta di minimizzare simile rischio, al fine di porre il consumatore nella condizione di scegliere consapevolmente se effettuare o meno l’aggiornamento.

Pertanto, non pare giustificabile un compromesso «non scelto consapevolmente dal consumatore sulla base delle proprie preferenze e dopo essere stato messo in condizione di valutare se il dispositivo sia in grado di fornire tali prestazioni – che sacrifichi la funzionalità attuale del prodotto in cambio di una innovazione tecnologica potenziale»[12]. Sotto tale aspetto, rileva altresì l’impossibilità di effettuare un downgrade, unica soluzione atta a porre rimedio a eventuali malfunzionamenti conseguenti al download dell’aggiornamento[13].

Si perviene, infine, al nucleo centrale dei provvedimenti: ossia la correlazione tra le condotte di Apple e Samsung e la politica di sostituzione degli apparecchi.

Il concetto può essere così sinteticamente riassunto: le evidenze istruttorie dimostrano la coincidenza temporale tra il rilascio degli aggiornamenti contestati e un picco delle richieste di assistenza da parte dei possessori dei modelli interessati, non giustificabile – per la sua entità numerica e temporale – con l’usura degli apparecchi. A fronte di simili problematiche, riscontrate in prossimità o poco oltre il decorso del termine biennale di garanzia del prodotto, l’Autorità sottolinea come i professionisti abbiano subordinato la riparazione dei dispositivi a costi eccessivamente elevati rispetto al valore residuo del bene. Conseguentemente, si è incentivato un processo di sostituzione con diversi modelli del medesimo produttore.

L’Antitrust pertanto giunge a qualificare i comportamenti di Apple e Samsung come pratiche commerciali scorrette, in violazione degli artt. 20, 21, 22 e 24 del Codice del Consumo.

 

  1. Rilevanza di una corretta informazione del consumatore sulla vita utile del prodotto

Come anticipato, la pubblicazione dei due provvedimenti in commento è l’occasione per svolgere riflessioni sulla vita utile del prodotto e sull’interpretazione delle norme in materia di garanzia di conformità.

Le decisioni dell’AGCM pongono l’accento sull’aspetto informativo relativo alla vita utile del prodotto, intesa come il periodo lungo il quale è lecito attendersi che il bene conservi intatte le sue funzionalità originarie. L’informazione relativa a tale profilo è necessaria a consentire al consumatore di poter assumere le proprie decisioni in modo consapevole.

Pertanto, fra gli obblighi incombenti in capo all’impresa nei confronti degli utenti rientra anche quello relativo alla corretta informazione circa il periodo di tempo entro il quale il prodotto cesserà di funzionare secondo le specifiche progettuali e produttive adottate per la sua realizzazione.

Si potrebbe opporre che il decorso del termine di garanzia biennale esoneri il produttore da ogni responsabilità se il bene risulti inutilizzabile dopo questo lasso di tempo, già decorso in relazione a molti dei dispositivi interessati dall’aggiornamento.

Ebbene, i provvedimenti Apple e Samsung impongono di pensare alla ratiodelle disposizioni del Codice del Consumo in tema di garanzia di conformità e la funzione stessa dell’istituto, alla luce di un parallelo con le disposizioni codicistiche.

Gli artt. 1490 ss. c.c. tutelano il compratore nell’ipotesi in cui il bene presenti dei vizi che lo rendano inidoneo all’uso cui è destinato, con la previsione a suo favore delle c.d. azioni edilizie volte a ottenere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo, entro stringenti termini decadenziali (otto giorni dalla scoperta per la denuncia del vizio e un anno dalla consegna per l’esercizio dell’azione)[14].

Ebbene, l’inidoneità all’uso normale di regola dipende da difetti di costruzione ed è data perciò generalmente da deficienze, da imperfezioni, che rendono il prodotto inidoneo all’uso a cui è destinato.

Pertanto, i brevi termini decadenziali stabiliti dal Codice Civile non rappresentano certo il tempo nel quale, in genere nell’uso comune, il compratore si attende di utilizzare il bene, bensì piuttosto il tempo entro il quale deve poter discernere i vizi per ottenere dal venditore un prodotto privo da difetti e/o imperfezioni di costruzione e poterne poi usufruire come il mezzo per ottenere i servizi ed in genere l’utilità che normalmente se ne attende.

Del tutto simile a quella del Codice Civile è la tutela offerta al compratore consumatore dal Codice del Consumo, che ne ha esteso e specificato il contenuto, alla luce dell’evoluzione del contesto socio-economico e delle asimmetrie informative che caratterizzano la posizione del consumatore in un’economia a capitalismo maturo.

La presenza di tali asimmetrie informative con le imprese potrebbe, peraltro, consentire alle stesse di realizzare ed offrire prodotti aventi caratteristiche diverse da quelle che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche di prodotto di fascia alta anche sotto il profilo della lunghezza del suo ciclo di vita.

Consapevole di tali criticità, il legislatore europeo ha introdotto l’istituto della garanzia legale di conformità e il legislatore italiano lo ha recepito agli artt. 128 ss. del Codice del Consumo, nei quali si prevede che il venditore sia tenuto a rispondere per i difetti che si palesino entro i due anni dalla consegna e che l’acquirente abbia due mesi dalla scoperta del vizio per far valere il diritto alla riparazione o alla sostituzione[15].

Anche in questo caso, i termini brevi stabiliti dal Codice del Consumo non rappresentano certo il tempo nel quale il consumatore si attende di utilizzare il bene, bensì piuttosto il tempo entro il quale deve poter discernerne i difetti di conformità[16]per ottenere dal venditore un prodotto privo da difetti e/o imperfezioni di costruzione e per poterne poi usufruire come il mezzo per ottenere i servizi ed in genere l’utilità che normalmente, nell’uso comune, se ne attende.

Le norme del Codice del Consumo in tema di garanzia presentano, dunque, una ratioche le pone in linea di continuità con le disposizioni codicistiche.

Conseguentemente, anche la finalità dell’art. 132 del Codice del Consumo è quella di fissare un momento certo entro il quale riscontrare e porre rimedio a difetti di conformità della cosa riconducibili alla sua realizzazione.

In altri termini, il decorso dei due anni dalla consegna non equivale al periodo oltre il quale il prodotto potrà essere inservibile. Lungi dal generalizzare la facoltà di consentire la progettazione di beni destinati al rapido deterioramento, il legislatore ha voluto solo fissare un termine dopo cui – al contrario – la vita utile della resdovrebbe essere la più lunga possibile. Trascorsi due anni senza che nulla accada, invero, è evidente che il bene fosse immune da vizi che lo rendano difforme dalla descrizione fatta nel contratto e dalle aspettative legittimamente nutrite dal consumatore.

Tale conclusione è, peraltro, insita nell’interpretazione letterale delle disposizioni in esame, il cui testo fa riferimento ai «vizi della cosa venduta» e alla «garanzia legale di conformità»; non certamente, invece, a una garanzia di vita utile del prodotto.

Pertanto, gli artt. 128 ss. del Codice del Consumo non esauriscono le obbligazioni gravanti sull’impresa relativamente alle qualità del bene, in quanto il professionista è tenuto a fornire un’informazione chiara e completa nel caso in cui adotti una pratica consistente nel realizzare beni destinati a una breve vita utile.

Conseguentemente, il trascorrere del termine biennale dalla consegna del dispositivo non vale a rendere lecita una condotta che favorisca – per mancanza di diligenza o in ossequio a una strategia commerciale – un processo forzato di sostituzione degli apparecchi, che invece la maggior parte dei consumatori si attendano di poter utilizzare per un lasso di tempo molto maggiore di due anni.Nel caso di specie, la mancanza di una chiara e completa informazione circa l’impatto che gli aggiornamenti software avrebbero avuto sui dispositivi, alterandone le caratteristiche originarie, viene fatto rientrare nel divieto di pratiche commerciali scorrette e segnatamente di omissioni ingannevoli exart. 22 del Codice del Consumo.

 

  1. L’obsolescenza programmata in ambito internazionale

I procedimenti istruttori condotti dall’Antitrust e le pronunce commentate si pongono nel solco di un dibattito sovranazionale che vede al centro la nozione di obsolescenza programmata e che va dai casi americani[17]fino ai diversi approcci europei.

Le istituzioni dell’Unione europea hanno da tempo evidenziato la necessità di immettere in circolazione beni di consumo durevoli. Per esempio, nel Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema, dal titolo «Per un consumo più sostenibile: la durata di vita dei prodotti industriali e l’informazione dei consumatori per ripristinare la fiducia», si raccomanda di:

«indicare la durata di vita o il numero di utilizzazioni stimate dei prodotti, in modo che il consumatore possa decidere del suo acquisto con piena cognizione di causa. Per incitare all’acquisto di prodotti duraturi, esso raccomanda di sperimentare, su base volontaria, l’uso di prezzi espressi in termini di costo annuo in funzione della durata di vita stimata. La speranza di vita indicata andrebbe in questo caso controllata per evitare che il consumatore sia vittima di abusi. Il consumatore potrebbe così acquistare prodotti più cari, ma più ammortizzabili nel tempo e le imprese europee non potrebbero che essere incitate a produrre oggetti più duraturi»[18].

Inoltre, recentemente il Parlamento europeo nell’ambito dei suoi poteri di indirizzo verso la Commissione ha presentato una proposta di risoluzione intitolata «Una vita utile più lunga per i prodotti: vantaggi per consumatori e imprese»[19]. L’atto prende le mosse dalla necessità di promuovere politiche di ampio respiro per favorire un periodo dei prodotti più lungo, combattendo il fenomeno dell’obsolescenza programmata. Fra le proposte formulate meritano attenzione quella di introdurre un criterio di resistenza minima ed estendere la durata della garanzia. L’accento viene posto altresì sulla possibilità di introdurre un’etichetta europea che indichi la durabilità del prodotto, standarizzando le informazioni contenute nei manuali quanto a durata, possibilità di upgradinge riparabilità del prodotto. Infine, si fa riferimento ad apposite misure per contrastare l’obsolescenza programmata adottando adeguate misure dissuasive.

In terzo luogo, diverse iniziative legislative intraprese in altri Stati europei, nonché in Italia[20], rivelano come il sistema si stia evolvendo verso un rafforzamento della disciplina vigente anche in tema di garanzia.

Per esempio, in Svezia, dove il termine di garanzia legale è esteso a tre anni, mentre nel Regno Unito e in Irlanda a sei anni. In Finlandia, invece, non esiste un periodo di tempo prestabilito ma questo dovrà valutarsi sulla base della ragionevole durata della vita del prodotto[21].

Particolarmente interessante, infine, il caso della Francia che disciplina espressamente la fattispecie dell’obsolescenza programmata come illecito penale. L’art. L. 441-2 del Code de la consommationla definisce come «l’insieme delle tecniche grazie alle quali un operatore sul mercato cerca di ridurre deliberatamente la durata di vita di un prodotto per aumentarne il tasso di sostituzione». La condotta così descritta è punita con la reclusione fino a due anni per l’amministratore delegato e un’ammenda da 300.000 euro fino al 5% del fatturato per l’impresa.

In applicazione di tale normativa, un procedimento penale nei confronti di Apple è stato già avviato dinnanzi al Tribunale di Nanterre, in seguito alla denuncia dell’associazione di consumatori “HOP” (“Stop Planned Obsolescence”)[22].

Sebbene l’esperienza francese sia foriera di notevoli suggestioni, pare tuttavia oggettivamente complesso l’accertamento di una siffatta condotta nell’ambito del procedimento penale, anche per via dell’elevato standard probatorio richiesto dalla norma e delle garanzie che devono presidiare il processo.

Pare dunque preferibile l’adozione di misure volte da un lato a rafforzare i poteri delle Autorità amministrative preposte alla tutela dei consumatori e dall’altro a fornire quest’ultimi di idonei rimedi da azionare sul piano civilistico.

 

  1. Rimedi

In considerazione di quanto sopra si potrebbe cercare di identificare qualche rimedio al fenomeno dell’obsolescenza programmata. Oltre a quanti ritengono che bisognerebbe esplicitamente vietare per legge tali pratiche o magari sanzionarle penalmente come fa l’ordinamento francese, altre strade sembrerebbero percorribili.

Poiché il fenomeno dell’obsolescenza programmata è spesso rinvenibile una volta scaduto il termine della garanzia legale di conformità, un primo rimedio sembrerebbe quello di aumentare il periodo di garanzia legale oltre gli attuali due anni. Ciò fornirebbe anche ad utenti e interpreti un sicuro appiglio interpretativo per inquadrare tali fattispecie

Ciononostante sembrerebbe possibile evidenziare anche un’altra strada, più rispettosa del ruolo che tanto l’AGCM quanto le istituzioni europee, come sopra accennato, hanno riconosciuto alla corretta informazione al consumatore, al ruolo del professionista e alla comune aspettativa di vita di un prodotto da parte del consumatore.

Proprio valorizzando il ruolo dell’informazione si potrebbe introdurre e rendere obbligatorio un nuovo parametro di informazione – e quindi di concorrenza – per far sì che siano gli stessi consumatori tramite le loro scelte a modificare le tendenze del mercato.

In concreto, si potrebbe quindi prevedere che professionisti e produttori di beni elettronici e di consumo debbano specificare (nelle etichette come previsto dalla risoluzione europea, ma anche nelle campagne pubblicitarie, nelle specifiche tecniche relative ai prodotti sui siti del produttore, nei manuali di istruzioni, ecc.) il periodo di durata minimo stimato del prodotto.

Oltre alle specifiche tecniche o alle tanto declamate nuove funzionalità dei devicesarebbe opportuno obbligare i produttori a specificare anche in quanto tempo il prodotto si usurerà perdendo in tutto o in parte le proprie funzionalità. Sembrerebbe questa una misura relativamente più agevole per orientare il mercato verso comportamenti più virtuosi, responsabilizzando i produttori e rafforzando i consumatori.

Lo strumento sarebbe quindi la disponibilità di un’informazione in più per il consumatore e il fine la possibilità di questo di fare scelte più consapevoli e, nel libero gioco del mercato, premiare quel produttore che dichiari (e quindi si impegni a garantire) una durata più ampia del proprio dispositivo.

Si introdurrebbe così, prima dell’acquisto, un elemento attualmente sempre taciuto ma che influisce profondamente sull’utilizzabilità del bene[23]. Allo stesso tempo si permetterebbe una comparazione dei vari beni sotto un ulteriore profilo che non potrà che diventare un nuovo elemento di concorrenza tra i produttori. Questi sarebbero infatti costretti, per vendere, ad allungare i tempi di vita dei loro dispositivi riducendo così il fenomeno dell’obsolescenza programmata.

Gli effetti auspicati di tale proposta sarebbero: la modifica delle attuali dinamiche che spingono i produttori a sabotare i loro stessi prodotti velocizzandone il deterioramento; la valorizzazione del comportamento e del ruolo del consumatore che vede così aumentare gli elementi a sua disposizione per scegliere, riducendo l’asimmetria informativa che tradizionalmente lo affligge; un nuovo elemento su cui fondare la tutela del consumatore, laddove la dichiarazione mendace o la non conformità tra quanto dichiarato dal produttore sulla durata del dispositivo e la sua vita effettiva sarebbe ulteriormente sanzionato dall’AGCM come ulteriore pratica commerciale scorretta in quanto ingannevole.

 

  1. Conclusioni

All’esito di questa veloce disamina, al di fuori di ipotesi de iure condendo, non si può non rilevare l’importanza delle pronunce ad oggetto che aprono le porte a nuove e ulteriori valutazioni sul punto da parte di soggetti istituzionali e giudiziari.

Sebbene le pronunce dell’AGCM siano riferite a un particolare modello di smartphonedelle multinazionali sanzionate, in relazione a un particolare tipo di sistema operativo e relativo aggiornamento, i principi espressi ben possono essere oggetto di analisi dottrinale ed eventualmente ripresi per valutare futuri casi.

Tanto più che il dibattito sul tema dell’obsolescenza programmata, appena iniziato, non sembrerebbe ancora concluso. Oltre a eventuali class actionche dalle pronunce dell’AGCM potrebbero prendere le mosse, ulteriori spunti sul tema saranno certamente rinvenibili anche dai giudici amministrativi se, come annunciato, le due società sanzionate faranno ricorso avverso le sanzioni.

Insomma, il dibattito giuridico sul tema, una riflessione corale e potenzialmente coinvolgente tutti i soggetti dell’ordinamento, dal legislatore al giudice, sembrerebbe (ci si augura) appena iniziato. All’AGCM il merito di aver rotto il ghiaccio.

 

 

[1]AGCM,PS11009-PS11039 – Apple e Samsung sanzionati, aggiornamenti software hanno procurato gravi inconvenienti e/o ridotto le funzionalità di alcuni cellulari, 24 ottobre 2018.

[2]L’Autorità ha sanzionato i gruppi Samsung e Apple per 5 milioni di euro con riferimento alla pratica commerciale scorretta consistente nell’aver indotto i consumatori ad installare aggiornamenti su dispositivi non in grado di supportarli, senza fornire adeguate informazioni, né alcuna possibilità di ripristino delle originarie funzionalità dei prodotti (c.d. downgrading). Il gruppo Apple è stato inoltre sanzionato con altri 5 milioni di Euro con riferimento a una seconda pratica commerciale scorretta relativa al non aver fornito adeguate informazioni circa alcune caratteristiche essenziali delle batterie al lito e come conservare la piena funzionalità dei dispositivi.

[3]Il testo del provvedimento relativo al gruppo Apple è disponibile sul sito dell’Autorità.

[4]Il testo del provvedimento relativo al gruppo Samsung è disponibile sul sito dell’Autorità.

[5]Citazione attribuita a Clifford Brooks Stevens. Cfr. Brooks Stevens Biography, Milwaukee Art Museum.

[6]Tale circostanza è stata rilevata dall’AGCM secondo la quale, con riferimento al caso Samsung: «Samsung avrebbe infatti sollecitato, in prossimità dello scadere della garanzia legale, l’esecuzione di aggiornamenti software che avrebbero determinato una riduzione della funzionalità dei propri apparecchi cellulari e in alcuni casi il guasto di un importante componente hardware, senza segnalare le possibili conseguenze in termini di ridotta funzionalità o lentezza nelle prestazioni che gli stessi erano idonei a determinare». In particolare ai §§ 45 e 46 si legge che: «L’istruttoria è stata avviata sulla base di numerose segnalazioni di consumatori pervenute dal settembre 2017, nelle quali si lamenta che la generalità degli esemplari del prodotto Note 4, proposto da Samsung a partire dalla fine del 2014 come il proprio smartphonedi punta e contraddistinto da caratteristiche qualitative e di prezzo di fascia alta, avrebbe perso la propria capacità di funzionamento all’incirca dopo due anni di utilizzo, indipendentemente dall’uso fatto e dalla cura prestata dal consumatore, dapprima con continui rallentamenti e riavvi automatici per poi finanche giungere allo spegnimento totale. Quasi tutti i consumatori facevano riferimento ad una presunta “obsolescenza programmata” del prodotto, rilevando che il bene sarebbe divenuto inutilizzabile all’incirca al termine della durata biennale della garanzia legale di conformità». Si vedano anche i §§ 64 ss. AGCM, Provvedimento sul caso Samsung, spec. 4 e 13 ss., 21 ss. oppure Provvedimento sul caso Apple, § 143.

[7]Si tratta rispettivamente del sistema operativo iOS 10 e successivi aggiornamenti per gli iPhone 6/6plus/6s/6splus e degli aggiornamenti per il Samsung Galaxy Note 4 basati sulla versione Marshmallowdi Android.

[8]Cfr. il § 154 del provvedimento Applee 141 del provvedimento Samsung.

[9]Cfr. il § 123 del provvedimento Applee 118 del provvedimento Samsung.

[10]Cfr. il § 130 del provvedimento Applee 129 del provvedimento Samsung.

[11]Cfr. il § 130 del provvedimento Samsung.

[12]Cfr. il § 132 di entrambi i provvedimenti.

[13]In quest’ottica giova menzionare il caso di HP, che nel 2016 è stata costretta a consentire ai propri clienti di effettuare il downgrade dopo l’installazione di un aggiornamento firmwaredi alcune stampanti che bloccava il funzionamento delle cartucce compatibili. Le proteste dei consumatori indussero il professionista a tale clamorosa decisione. Si veda in proposito: TonerMarket.it,Stampanti HP – nuovo aggiornamento del firmware che consente l’utilizzo di cartucce compatibili, 26 settembre 2017.

[14]Il motivo di una disciplina tanto stringente è chiaramente evincibile dal par. 670 della Relazione al Codice Civile: «La statistica impressionante di liti in questo settore ed i riflessi gravi sull’economia stessa del contratto, hanno indotto ad affrontare e risolvere il problema in modo unitario circa i termini e le condizioni per l’azione […]. Il nuovo sistema, racchiuso nelle norme degli articoli da 1490 a 1497, si può così riassumere: i vizi apprezzabili e non facilmente riconoscibili e i difetti di qualità non tollerabili, per quanto diano luogo a due diverse azioni […] sono unificati nell’ulteriore trattamento perché entrambi devono essere denunciati entro otto giorni a pena di decadenza e fatti valere in giudizio entro il termine prescrizionale di un anno».

[15]In tale rinnovato regime normativo i tradizionali rimedi dalla risoluzione e della riduzione del prezzo potranno farsi valere solo in casi residuali, contemplati dall’art. 130, c. 7, del Codice del Consumo.Nel caso in cui i difetti si manifestino entro sei mesi dalla consegna vige una presunzione iuris tantum per la quale si ritiene che gli stessi esistessero già in tale data «a meno che tale ipotesi non sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità». Tale presunzione risponde al principio di vicinanza della prova. Cfr. CGUE, C-497/13, Faber(2015).

[16]Sono infatti definiti dall’art. 129 del Codice del Consumo come privi di difetti di conformità i beni che:

a) sono idonei all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;

b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;

c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull’etichettatura;

d) sono altresì idonei all’uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.

[17]Negli USA diversi e famosi sono gli esami di “planned obsolescence”. Negli ultimi anni la Apple è stata infatti al centro di alcune vicende legali: A.Sarhan, Planned Obsolescence: Apple Is Not The Only Culprit, in Forbes, 22 dicembre 2017;M.Murphy, Apple faces lawsuits after admitting to slowing down older iPhones, in The Telegraph, 22 dicembre 2017.

[18]Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Per un consumo più sostenibile: la durata di vita dei prodotti industriali e l’informazione dei consumatori per ripristinare la fiducia» (parere di iniziativa), 2014/C 67/05, GU C 67, 6 marzo 2014,.

[19]Proposta di risoluzione del Parlamento europeo, Una vita utile più lunga per i prodotti: vantaggi per consumatori e imprese (2016/2272(INI)), 9 giugno 2017. Questa invita la Commissione a promuovere i prodotti riparabili: garantendo e agevolando misure che rendono l’opzione della riparazione attraente per il consumatore o incoraggiando i fabbricanti a sviluppare la tecnologia delle batterie al fine di garantire una maggiore corrispondenza tra la durata di vita delle batterie e quella prevista del prodotto. Ancora, esorta gli Stati membri ad esplorare incentivi adeguati che promuovano prodotti durevoli, di elevata qualità e riparabili, a incoraggiare la riparazione e la vendita di seconda mano e a introdurre formazioni per la riparazione.

L’atto si fonda, fra l’altro, anche su uno studio promosso nel 2016 dalla commissione parlamentare per il mercato interno e la protezione dei consumatori dal titolo “A longer life time for products: benefits for consumers and companies”.

[20]Tre proposte di legge sono state presentate in Italia nella XVII legislatura: C. 1563 del 10 settembre 2013, Lacquaniti ed altri: “Disposizioni per il contrasto dell’obsolescenza programmata dei beni di consumo”; C. 3404 del 4 novembre 2015, Ricciatti ed altri: “Disposizioni per il contrasto dell’obsolescenza programmata dei beni di consumo”; C. 2849 del 27 gennaio 2015, Della Valle ed altri: “Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e altre disposizioni per il contrasto dell’obsolescenza programmata dei beni di consumo”.

[21]Cfr. Ecc-Net,La garanzia legale in Europa.

[22]Apple,Epson face French legal complaints over allegedly shortening life of products, Reuters, 28 dicembre 2017.

[23]Come riportato anche dall’AGCM nel provvedimento Samsung, § 46: «Nelle segnalazioni i consumatori lamentavano, inoltre, che Samsung non avrebbe dato nelle sue comunicazioni commerciali nessuna indicazione su eventuali limiti prevedibili della durata di vita o del numero di utilizzazioni del prodotto».

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