L’artista deve poter rimanere nei ricordi dei suoi fans

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Si possono legittimamente pubblicare le generalità di una persona che, un quarto di secolo orsono, ha girato famosi film hard sotto uno pseudonimo ma oggi svolge un attività del tutto differente?

Sì, se nel corso di un’intervista, anche se risalente nel tempo, la diretta interessata abbia pubblicamente svelato le proprie generalità; tuttavia, se negli anni ha cambiato lavoro, la diretta interessata può ottenere, senza che ciò però comporti una responsabilità del giornalista per la pubblicazione dell’articolo, l’eliminazione del proprio nome e cognome dallo stesso.

Questo il principio espresso dal Garante della Privacy con la decisione del 25 gennaio 2011; analizziamo bene la vicenda per comprendere i fatti e poi esprimere un giudizio.

L’interessata si è lamentata con il Garante della Privacy della pubblicazione su “Il dizionario del cinema hard” e su alcuni siti internet di alcuni suoi dati personali – tra i quali il vero nome e cognome – associati ad alcuni film a “luci rosse” dalla stessa interpretati, oltre 25 anni fa, avvalendosi di pseudonimi proprio al fine di evitare la sua identificazione.

All’epoca, tuttavia, la diretta interessata aveva rivelato la propria identità nel corso di un intervista, poi ripresa da altri giornali rendendo così le sue generalità, in esplicitazione di un pieno e libero consenso, di dominio pubblico. Ciò comporta, secondo il Garante, l’applicazione dell’articolo 5, comma 2, del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica. Questa disposizione chiarisce infatti come possano essere pubblicati i “dati relativi a circostanze e fatti resi noti direttamente dai diretti interessati, o attraverso loro comportamenti in pubblico”.

Ma non è tutto; non può negarsi, continua il Garante della Privacy, che le pubblicazioni delle quali l’interessata si duole hanno indubbio pregio storico/informativo, per gli appassionati del settore, e sono estrinsecazione dell’effettivo esercizio dell’attività giornalistica dato che mirano “ad informare rispettivamente i lettori del libro de quo e gli utenti di detti siti web riguardo al percorso artistico di un attrice (indicata nei film dell’epoca talora con vari nomi) che è stata personaggio noto nel settore cinematografico di riferimento, in quanto protagonista, o comunque partecipante, a più film”.

Io credo che la decisione del Garante sia condivisibile; la persona si può, e talvolta si deve, dimenticare, ma l’artista deve poter rimanere nei ricordi dei suoi fans!

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