I limiti della critica giudiziaria tra tutela dell’onore dei magistrati ed esigenze democratiche

Corte di Cassazione, sez. V penale, 17 gennaio 2019, n. 8195

In tema di diffamazione, la sussistenza del diritto di critica giudiziaria presuppone che il giudizio formulato poggi su un sostrato fattuale veritiero e che essa non si risolva in un attacco gratuito alla persona del magistrato.

 

Sommario: 1. Il caso – 2. I motivi di ricorso – 3. l primo problema: il delicato bilanciamento tra diritto di critica e tutela dell’onore – 4. Il secondo problema: quali confini per la critica? – 5. Il punto di approdo della Cassazione.

 

  1. Il caso

Con la sentenza che si annota la Corte di Cassazione traccia i confini di applicabilità della causa di giustificazione di cui all’art. 51 c.p. (sub specie di esercizio del diritto di critica) in relazione al delitto di diffamazione commesso nei confronti di un magistrato, riconducendo ad unità i molteplici principi elaborati in materia.

La vicenda giudiziaria trae origine dalla pubblicazione, da parte dell’imputato, sul sito “Augusta online” di un articolo concernente il procedimento penale “Mare Rosso” fondato sulla contestazione, nei confronti di oltre quaranta indagati, dei reati di cui agli artt. 416 c.p., 439 c.p. e 51, d.lgs. 22/1997 in relazione all’inquinamento da mercurio delle zone circostanti Augusta a causa di sversamenti del petrolchimico.

Nello specifico, oggetto dell’articolo era l’archiviazione disposta dal GIP, su richiesta del sostituto procuratore procedente, nei confronti di alcuni indagati. Poiché l’autore dell’articolo definiva tale provvedimento “vergognoso”, il pubblico ministero richiedente si risolveva a sporgere querela, ravvisando nella critica un’offesa alla propria reputazione.

Il processo che seguiva si risolveva nella condanna dell’imputato in primo grado, confermata poi dal giudice di seconde cure.

L’impianto accusatorio, condiviso dai giudici di merito, si reggeva sui seguenti elementi.

In primo luogo, la notizia dell’archiviazione del procedimento “Mare Rosso” doveva considerarsi falsa, in quanto all’esito delle indagini preliminari condotte dal Sostituto Procuratore querelante nei confronti di circa quaranta persone, alcuni indagati erano stati rinviati a giudizio e altri avevano optato per il patteggiamento.

In secondo luogo, l’espressione “vergognosa archiviazione” utilizzata dall’imputato si riferiva con chiarezza a presunti insabbiamenti od omissioni posti in essere dalla Procura procedente.

Infine, il ricorso a tale espressione critica non poteva che intendersi indirizzato alla persona del querelante, facilmente identificabile in colui che aveva svolto funzioni inquirenti nell’ambito del procedimento “Mare Rosso” e che aveva formulato le richieste conclusive delle indagini preliminari.

Da qui il ricorso per Cassazione del giornalista che censura il percorso argomentativo seguito dalla Corte d’appello.

Vediamo dunque di ripercorrere sinteticamente i passaggi centrali del suddetto ricorso per poi passare ad esaminare la presa di posizione dei Giudici di legittimità.

 

  1. I motivi di ricorso

Il ricorrente rileva anzitutto come la critica contenuta nell’articolo non mirasse affatto (come invece sostenuto dai giudici di merito) a screditare l’operato della Procura della Repubblica procedente, bensì a censurare il silenzio serbato sulla vicenda dalle commissioni, dai comitati civici e dagli ambientalisti locali che protestavano, invece, per fatti di minore gravità. Si evidenziava, inoltre, che nell’articolo non fossero comunque ravvisabili quelle allusioni a presunti insabbiamenti e omissioni posti in essere dalla magistratura inquirente, ritenute, invece, configurabili dai giudici di merito.

In secondo luogo, il ricorrente evidenziava che, pur volendo condividere il convincimento del Tribunale di Messina e della Corte di appello di Messina, e ritenere dunque che la critica del ricorrente fosse direttamente indirizzata al provvedimento di archiviazione, il Sostituto Procuratore che aveva richiesto l’archiviazione del procedimento rispetto ad alcuni indagati non poteva che essere ritenuto del tutto estraneo alla valutazione critica alla base dell’articolo incriminato. Infatti, secondo quanto previsto dal codice di procedura penale, il querelante si era limitato a chiedere l’archiviazione del procedimento e quest’ultima era stata poi disposta dal GIP.

Infine, il ricorrente censurava l’esclusione da parte dei giudici di merito della configurabilità della causa di giustificazione di cui all’art. 51 c.p. La difesa riteneva che nella vicenda giudiziaria in cui era rimasto coinvolto il proprio assistito fossero stati trascurati i pur sussistenti presupposti per la configurabilità della predetta scriminante, sub specie di diritto di critica.

 

  1. l primo problema: il delicato bilanciamento tra diritto di critica e tutela dell’onore

La motivazione resa dalla Corte è strutturata come un insieme di linee guida finalizzate a garantire l’uniforme definizione di futuri processi in tema di diffamazione (con specifico riguardo a osservazioni critiche concernenti provvedimenti della magistratura inquirente).

L’obiettivo del collegio è quello di individuare il punto di equilibrio tra libertà di espressione, sub specie di diritto di critica nei confronti dell’operato dei magistrati, e onore dei singoli destinatari della critica. Si tratta, come noto, di interessi dotati di sicura copertura costituzionale.

Per quanto concerne l’onore, sappiamo bene che vi è un esteso dibattito circa l’identificazione del preciso referente di tutela, ma è parimenti innegabile che esso possa essere ravvisato, seguendo la giurisprudenza prevalente, in una armonica combinazione degli artt. 2 e 3 della Cost[1].

L’ancoraggio costituzionale del diritto di criticare l’operato della magistratura (in particolare, inquirente) ha, se vogliamo, confini assai più estesi. Infatti, se l’art. 21 Cost. riconosce una copertura costituzionale generale alla libertà di espressione, dal combinato disposto degli artt. 101 e 112 Cost. è enucleabile una tutela specifica, seppur indiretta, del diritto di critica dei provvedimenti della magistratura inquirente.  Imponendo al pubblico ministero di esercitare l’azione penale al ricorrere dei relativi presupposti e di svolgere le proprie funzioni (in quanto appartenente alla magistratura) nel rispetto della legge, gli artt. 101 e 112 della Costituzione rendono implicitamente il popolo titolare del diritto di verificare il rispetto della propria volontà (recte, della legge) da parte di quanti siano chiamati ad amministrare la giustizia.

Ed invero, il fatto che la lettura delle sentenze sia caratterizzata dall’espressione “in nome del popolo italiano”, lungi dall’essere estrinsecazione di un formalismo finalizzato solo a conferire solennità al decisum, mira a ricordare a tutti gli operatori giuridici presenti in aula al momento della lettura il proprio diritto di censurare eventuali profili critici nell’amministrazione della giustizia. Tuttavia, il riferimento al “popolo italiano” rende tale diritto di critica non relegabile alle sole aule giudiziarie e alle cancellerie, dove pure dovrebbe esplicarsi sottoforma di impugnazione – nelle forme e nei modi previsti dal codice di rito – dei provvedimenti della magistratura[2]. Al contrario, esso, interessando direttamente l’intera opinione pubblica, dovrebbe tradursi in un controllo generale della corretta amministrazione della giustizia. La critica dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria deve intendersi, dunque, incardinata lungo due distinti binari paralleli: quello processuale e quello sociale e mediatico. Quest’ultimo vede come attori principali giornalisti e mass media, definiti in diverse occasioni dalla Corte EDU “cani da guardia” della democrazia e delle istituzioni (comprese quelle giudiziarie),[3] e trova il suo contraltare nel diritto dei cittadini di essere informati del modo in cui viene amministrata la giustizia, ai fini della creazione di una cittadinanza consapevole.

 

  1. Il secondo problema: quali confini per la critica?

Il secondo aspetto affrontato dalla sentenza in esame concerne la distinzione tra le due forme in cui la libertà di espressione può scriminare un fatto di diffamazione, ovverosia il diritto di cronaca e il diritto di critica. La Corte analizza, dunque, il differente manifestarsi, nelle due ipotesi, dei presupposti della causa di giustificazione di cui all’art. 51 c.p. (con specifico riguardo al criterio della verità dei fatti).

Sono noti i tratti distintivi dei due diritti.

Il diritto di cronaca si configura come il diritto di raccontare accadimenti reali per mezzo della stampa in considerazione del loro interesse per la generalità dei consociati; il diritto di critica, invece, consiste nell’espressione di una valutazione motivata e argomentata su vicende relative a vari settori della vita. Dunque, così richiamato il carattere obiettivo del diritto di cronaca a fronte della natura soggettiva e valutativa del diritto di critica, può ben comprendersi l’affermazione secondo cui «il cronista racconta il fatto, il critico lo interpreta»[4].

In entrambe le modalità espressive vengono in rilievo i canoni della verità dei fatti, della pertinenza (rilevanza sociale dell’argomento o del fatto oggetto di cronaca o di critica) e della continenza (la correttezza e la proporzionalità dell’esposizione)[5]. Essi si atteggiano, però, diversamente nelle due ipotesi[6].

Il problema, come noto, non riguarda tanto la pertinenza o la continenza quanto la verità del fatto.

Per ritenere integrato il requisito della pertinenza, ravvisabile ogniqualvolta il fatto esposto dal cronista o dal critico sia caratterizzato da utilità sociale, è sufficiente che il destinatario della critica e/o il fatto da cui essa tragga origine abbiano rilievo pubblico[7].

Ai fini che qui interessano, si rileva che, con specifico riguardo alla cronaca e alla critica giudiziarie, la giurisprudenza sembra aver costruito una vera e propria presunzione iuris et de iure di pertinenza della notizia oggetto della cronaca o della critica ogniqualvolta essa riguardi l’esercizio di un potere statale, sostenendo che in tal caso «l’interesse pubblico alla conoscenza della notizia è da ritenersi sempre sussistente, in quanto la libertà di manifestazione del pensiero in ordine a temi di interesse generale è da considerarsi un vero e proprio presupposto delle società democratiche, necessario alla possibilità di svolgimento del dibattito pubblico. E ciò, in particolare, nell’ambito della c.d. critica giudiziaria, in cui l’esternazione del pensiero critico ha ad oggetto quel particolare potere pubblico, rappresentato dall’amministrazione della giustizia […] Il diritto di critica giudiziaria ha una estensione necessariamente ampia, posto che in democrazia, a maggiori poteri (quali sono quelli riconosciuti al magistrato) corrispondono maggiori responsabilità e l’assoggettamento al controllo da parte dei cittadini, esercitabile anche e proprio attraverso il diritto di critica»[8].

Quanto alla continenza, opportunamente definita in giurisprudenza quale «forma civile di esposizione dei fatti e della loro valutazione»[9], non sembra che essa possa essere esclusa in ragione del solo utilizzo, da parte del cronista o del critico, di espressioni che abbiano contenuto lesivo dell’altrui reputazione[10]. E infatti, come evidenziato dalla Corte nella sentenza in commento, da un lato, la sussistenza di un fatto lesivo del bene giuridico protetto dall’art. 595 c.p. è presupposto indefettibile dell’applicabilità dell’art. 51 c.p., dall’altro, ai fini della configurazione dell’esimente de qua in relazione al delitto di diffamazione occorre avere riguardo non solo al contenuto (come detto, necessariamente) offensivo delle frasi pronunciate o scritte, ma anche alla modalità espositiva e al lessico utilizzati dal soggetto agente[11]. Il requisito della continenza può, infatti, ritenersi sussistente anche qualora il critico ricorra «a parole sferzanti, nella misura in cui siano correlate al livello della polemica, ai fatti narrati e rievocati»[12], purché non si traducano in attacchi gratuiti alla persona e in arbitrarie aggressioni al patrimonio morale del destinatario[13].

In materia di critica giudiziaria la giurisprudenza, pur ammettendo la configurabilità della scriminante de qua, richiede, tuttavia, un accertamento più rigido dell’integrazione dei relativi presupposti, in ragione del fatto che il dovere di riservatezza gravante sui magistrati impedisce loro di reagire direttamente agli attacchi di cui siano destinatari. Queste le parole della Corte: «Il maggior rigore imposto nel caso in cui il diritto di critica venga esercitato nei confronti di un magistrato è giustificato dalla necessità di difendere l’apparato dell’amministrazione della giustizia da attacchi che, in quanto privi di fondamento, si risolverebbero esclusivamente in aggressioni ad hominem. In questa prospettiva, l’esercizio del diritto di critica giudiziaria non deve trasmodare nel dileggio e nella gratuita attribuzione di malafede a chi conduce le indagini, avendo anche il magistrato del pubblico ministero diritto alla tutela della propria reputazione e alla intangibilità della propria sfera di onorabilità; sicché, pur potendo ogni provvedimento giudiziario essere oggetto di critica anche aspra, questa non deve, quindi, risolversi in un attacco alla persona del magistrato criticato»[14].

A differenza di quanto riscontrabile rispetto a pertinenza e continenza (per il cui accertamento non è necessario distinguere tra diritto di cronaca e diritto di critica), il criterio della verità dei fatti deve essere apprezzato diversamente a seconda che l’art. 51 c.p. venga invocato sulla base dell’esercizio dell’una o dell’altra manifestazione della libertà di espressione. Nel primo caso, secondo la giurisprudenza consolidata, «per “verità” ai fini che qui interessano deve intendersi la sostanziale corrispondenza (adaeguatio) tra i fatti come sono accaduti (res gestae) e i fatti come sono narrati (historia rerum gestarum[15]; nel secondo caso, invece, in ragione della natura valutativa e dunque necessariamente soggettiva della critica, «il rispetto della verità del fatto assume un rilievo più limitato e necessariamente affievolito rispetto al diritto di cronaca, in quanto la critica  […] ha per sua natura carattere congetturale, […] e non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva e asettica»[16]. Pertanto, affinché il requisito della verità del fatto possa dirsi rispettato in relazione al diritto di critica, è necessario e sufficiente che quest’ultima abbia ad oggetto un nucleo fattuale veritiero e oggettivamente idoneo a fungere da base del giudizio[17].

Tale indirizzo esegetico è, d’altronde, perfettamente allineato alla giurisprudenza della Corte EDU. Quest’ultima, da un lato, ha elaborato una macro-distinzione tra dichiarazioni relative a fatti (statements of facts) e dichiarazioni che contengono giudizi di valore (value judgements), come tali non suscettibili di dimostrazione, dall’altro, pur affermando il carattere attenuato del criterio della verità del fatto rispetto al diritto di critica, ha ritenuto che in tal caso il potenziale offensivo dell’articolo o dello scritto possa intendersi neutralizzato solo nel caso in cui esso si basi su di un nucleo fattuale veritiero e rigorosamente controllabile, sufficiente per poter trarre un giudizio di valore negativo[18].

 

  1. Il punto di approdo della Cassazione

Sulla base del quadro qui in sintesi ricostruito, la Cassazione annulla la sentenza di condanna emessa dai giudici di merito, ravvisando la sussistenza degli estremi della scriminante dell’esercizio del diritto di critica.

In primo luogo, la Corte nega la falsità della notizia, evidenziando che, mentre alcuni degli indagati nell’ambito del procedimento “Mare Rosso” erano stati rinviati a giudizio e altri avevano optato per il patteggiamento, per ben ventitré indagati era stata formulata richiesta di archiviazione in relazione ai delitti di cui agli artt. 416 c.p., 439 c.p. e 51, d.lgs. 22/1997.

Pertanto, la Corte di cassazione, valorizzando, a differenza dei giudici del gravame, il dato delle archiviazioni effettivamente richieste e intervenute (seppure solo nei confronti di alcuni degli indagati), ritiene integrato il requisito della verità dei fatti.

In secondo luogo, la Corte condivide le doglianze del ricorrente in tema di continenza espositiva. In particolare, la Corte esclude che dietro l’espressione “vergognosa archiviazione” si celino allusioni a presunti insabbiamenti od omissioni da parte della Procura procedente (riconducendo il convincimento dei giudici del gravame sul punto a una mera illazione). Infine, il collegio di legittimità ritiene che la critica formulata dall’imputato non possa neppure essere ricondotta ad un attacco gratuito alla persona del querelante, trattandosi, invece, di un dissenso motivato[19], espresso in termini misurati e necessari.

È qui evidente il richiamo dei giudici di legittimità a quell’indirizzo, cui anche sopra si è fatto riferimento, fondato sulla distinzione tra critica rivolta a un provvedimento giudiziario – che, come tale, non solo deve essere ritenuta legittima ma che, sulla scia degli indirizzi della Corte di Strasburgo, rappresenta una forma di controllo dei cittadini sull’esercizio della funzione giudiziaria – e critica indirizzata invece alla persona del magistrato che apre la strada alla sua qualificazione come “attacco gratuito” ovvero mero ricorso ad argumenta ad hominem.

Nel caso di specie la Cassazione ci pare fare buon governo dei principi che ha enucleato nella sua ultradecennale elaborazione dei contorni dei diritti di cronaca e di critica.

Anzitutto la Corte, come accennato, evidenzia l’erroneità della scelta di equiparare diritto di cronaca e diritto di critica con specifico riguardo al criterio della verità. La Corte ritiene che i giudici del merito abbiano sostanzialmente sovrapposto gli ambiti di operatività di cronaca e critica.

Poiché, nel caso di specie, a venire in considerazione era un giudizio di valore innestato su un fatto storico che la Corte di Cassazione ritiene realmente accaduto, secondo il collegio di legittimità non ha senso sottoporre a verifica espressioni valutative in termini di vero o falso. Al contrario, la Corte ritiene necessario rifarsi a quell’orientamento secondo cui «la critica si concretizza nella manifestazione di un’opinione. È vero che essa presuppone in ogni caso un accadimento storico, ma il giudizio valutativo, in quanto tale, è diverso dal fatto da cui trae spunto e non può pretendersi che sia “obiettivo”»[20].

Infine, chiariti questi profili, la Corte, dando per implicita la ricorrenza del presupposto della pertinenza, atteso che la critica riguardava una vicenda giudiziaria di rilievo, si sofferma sul criterio della continenza. Sul punto il collegio, con argomentazione convincente, da un lato, qualifica come «mera illazione»[21] la scelta dei giudici del merito di ravvisare nella critica del ricorrente un’allusione al coinvolgimento del pubblico ministero querelante in un tentativo di insabbiamento del caso, dall’altro, ritiene che nella frase incriminata, in ragione del contesto e della valenza dell’espressione utilizzata, non sia ravvisabile alcuna offesa all’onore del sostituto procuratore querelante, bensì un semplice disappunto per l’esito di una vicenda giudiziaria di particolare allarme sociale (l’inquinamento da mercurio della rada di Augusta). Letta questa affermazione alla luce dell’analisi prima svolta della giurisprudenza di settore, la Cassazione ritiene in definitiva come si sia qui alle prese con una motivata critica a un provvedimento giudiziario – o comunque a una scelta delle autorità inquirenti (quella di richiedere l’archiviazione) – e non invece dinanzi ad argomenti diretti solo ad aggredire la sfera morale del magistrato.

Da qui la soluzione secondo cui sarebbero ravvisabili nel caso di specie, a differenza di quanto ritenuto dai giudici di merito, gli estremi della critica giudiziaria ex art. 51 c.p.

 

 

 

[1] In giurisprudenza vedi C. Cost., 27 marzo 1974, n. 86; Cass. pen., sez. V, 24 giugno 2016, n. 37397; Cass. pen., sez. V. 31 gennaio 2019, n. 12180. In dottrina, sul tema generale dei limiti costituzionali della libertà di espressione, vedi i classici studi di G. Delitala, I limiti giuridici alla libertà di stampa, in Justitia, 1959, 386 ss.; C. Esposito, La libertà di manifestazione del pensiero nell’ordinamento italiano, Milano, 1958, 31 ss.; G. Vassalli, Libertà di stampa e tutela dell’onore, in Archivio penale, 1967, 15 ss. Sull’oggettività giuridica dell’onore e sulla questione del suo ancoraggio costituzionale è d’obbligo un rinvio, in ambito penalistico, a E. Musco, Bene giuridico e tutela dell’onore, Milano, 1984, 35 ss. Più di recente, v., anche per aggiornati riferimenti all’evoluzione del dibattito in materia, A. Gullo, Delitti contro l’onore, in F. Palazzo-C. E. Paliero (diretto da), Trattato teorico-pratico di diritto penale, Torino, 2015, 142; A. Tesauro, La diffamazione come reato debole e incerto, Torino, 2005; A. Visconti, Reputazione, dignità, onore. Confini penalistici e prospettive politico-criminali, Torino, 2018, 317 ss.

[2] Sul punto si segnala, ex multis, Cass. pen., sez. V, 26 febbraio 2016, n. 26745 secondo cui «il diritto di critica dei provvedimenti giudiziari e dei comportamenti dei magistrati deve essere riconosciuto nel modo più ampio possibile, non solo perché la cronaca e la critica possono essere tanto più larghe e penetranti, quanto più alta è la posizione dell’homo publicus oggetto di censura e più incisivi sono i provvedimenti che può adottare, ma anche perché la critica è l’unico reale ed efficace strumento di controllo democratico dell’esercizio di una rilevante attività istituzionale che viene esercitata è bene ricordarlo – “in nome del popolo italiano” da persone che, a garanzia della fondamentale libertà della decisione, godono giustamente di ampia autonomia ed indipendenza».

[3] In una pronuncia del 2007 (CEDU, Kobenter e Standard Verlags gmbh c. Austria, ric. 60899/00) la Corte EDU, richiamando precedenti pronunce in tema di libertà di stampa, (CEDU, Bladet Tromsø e Stensaas c. Norway, ric. 21980/93; EDU, Unabhängige Initiative Informationsvielfalt c. Austria, ric. 28525/95) si è espressa come segue. «The press plays an essential role in a democratic society. Although it must not overstep certain bounds, in particular in respect of the reputation and rights of others, its duty is nevertheless to impart – in a manner consistent with its obligations and responsibilities – information and ideas on all matters of public interest. Not only does it have the task of imparting such information and ideas, the public also has a right to receive them. Were it otherwise, the press would be unable to play its vital role of “public watchdog”». In tema, A. Gullo, Delitti contro l’onore, cit., 196 ss.; Id., Diffamazione e legittimazione dell’intervento penale. Contributo a una riforma dei delitti contro l’onore, Roma, 2013, 9 ss.; S. Turchetti, Cronaca giudiziaria e responsabilità penale del giornalista, Roma, 2014, 87 ss.

[4] F. Verde, La diffamazione a mezzo stampa e l’esimente dell’esercizio del diritto, Bari, 2009, 141.

[5] Per un’analisi approfondita del “decalogo del giornalista” di creazione giurisprudenziale si rinvia a R. Pardolesi, Sezione I Civile; Sentenza 18 Ottobre 1984, N. 5259, in Il Foro Italiano, 107, 1984, 2711 ss. Sul punto, la giurisprudenza ha ritenuto «opportuno ricordare che il diritto di critica, rappresentando l’esternazione di un’opinione relativamente a una condotta ovvero a un’affermazione altrui, si inserisce nell’ambito della libertà di manifestazione del pensiero, garantita dall’art. 21 della Carta costituzionale e dall’art. 10 della Convenzione EDU. Proprio in ragione della sua natura di diritto di libertà, esso può essere evocato quale scriminate, ai sensi dell’art. 51 c.p., rispetto al reato di diffamazione, purché esso venga esercitato nel rispetto dei limiti della veridicità dei fatti, della continenza espressiva, nonché dell’interesse pubblico alla conoscenza della notizia, secondo quanto già posto in luce in sede rescindente» (Così Cass. pen., sez. I, 13 novembre 2018, n. 8801).

[6] Secondo Cass. pen., sez. V., 19 ottobre 2012, n. 45014 «Il diritto di critica, nelle sue più varie articolazioni, ossia di critica politica, giudiziaria, scientifica, sportiva, espressione della libertà di manifestazione del proprio pensiero, garantita dall’art. 21 Cost., così come dall’art. 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, si traduce proprio nell’espressione di un giudizio o di un’opinione personale dell’autore, che non può che essere soggettiva. L’accertamento della scriminante in questione, richiede, tuttavia, in linea generale la verifica della sussistenza dei tre requisiti individuati dalla giurisprudenza di questa Corte, ossia la verità, la continenza e l’interesse sociale alla notizia». In dottrina, sul tema, vedi A. Gullo, Diritto di critica e limiti, in P. Siracusano (a cura di), I delitti contro l’onore. Casi e materiali, Torino, 2001, 173 ss.

[7] Parte della giurisprudenza ritiene, inoltre, che il requisito dell’interesse generale presupponga anche l’attualità della notizia, «nel senso cioè che una delle ragioni fondanti della esclusione della antigiuridicità della condotta lesiva della altrui reputazione è vista nell’interesse generale alla conoscenza del fatto ossia nell’attitudine della notizia a contribuire alla formazione della pubblica opinione, in modo che ognuno possa fare liberamente le proprie scelte, nel campo della formazione culturale e scientifica» (Così  Cass. pen., sez. V, 11 maggio 2012, n. 39503; in senso analogo Cass. pen., sez. V, 23 settembre 2014, n. 49570).

[8] Cass. pen., sez. I, 13 novembre 2018, n. 8801. Il tema della definizione dei confini di legittimità della critica giudiziaria è stato direttamente affrontato in diverse occasioni anche dalla Corte EDU. Tra le numerose pronunce in argomento si segnalano: Perna c. Italia, ric. 48898/99 (2001); July e Sarl Libération c. Francia, ric. 20893/03 (2008); Lešník c. Slovacchia, ric. 35640/97 (2003); Nikula c. Finlandia, ric. 31611/96 (2002).

[9] Così Cass. civ., sez. I, 30 giugno 1984, n. 8959. In dottrina, ex multis, F. Verde, op. cit., 139.

[10] Cass. pen., sez. I, 5 novembre 2014, n. 5695; Cass. pen., sez. V, 19 novembre 2015, n. 4298; Cass. pen., sez. V, 16 giugno 2016, n. 41414; Cass. pen., sez. V, 24 giugno 2016, n. 37397; Cass. pen., sez. V, 18 novembre 2016, n. 4853.

[11] Per la giurisprudenza nazionale, si rinvia a Cass. pen., sez. un., 30 maggio 2001, n. 37140. Si segnala, tuttavia, che sul tema si è espressa in diverse occasioni anche la Corte EDU, secondo cui «the freedom of expression, as secured in paragraph 1 of Article 10 (art. 10-1), constitutes one of the essential foundations of a democratic society and one of the basic conditions for its progress and for each individual’s self-fulfilment. Subject to paragraph 2 (art. 5-2), it is applicable not only to “information” or “ideas” that are favourably received or regarded as inoffensive or as a matter of indifference, but also to those that offend, shock or disturb; such are the demands of that pluralism, tolerance and broadmindedness without which there is no “democratic society”»: così in Oberschlick c. Austria, ric. 11662/85 (1991).

[12] Così Cass. pen., sez. V, 27 ottobre 2010, n. 4853.

[13] Cass. pen., sez. V, 4 dicembre 1991, n. 1481; Cass. pen., sez. V, 8 aprile 2003, n. 22869; Cass. pen., sez. V, 10 settembre 2008, n. 35032. In dottrina, interessanti riflessioni in merito alla critica giudiziaria a mezzo social network (con particolare riferimento alla problematica valutazione del presupposto della continenza) sono state elaborate da E. Scaroina, Giustizia penale e comunicazione nell’era di Twitter tra controllo democratico e tutela dell’onore, in Archivio penale, 3, 2018, 19 ss.

[14] Così Cass. pen. Sez. I, 13 novembre 2018, n. 8801.

[15] Così Cass. pen., sez. V, 25 febbraio 2016, n. 25636. In senso analogo, Cass. pen., sez. V, 27 aprile 1992, n. 7632; Cass. pen., sez. I, 21 febbraio 1994, n. 2173.

[16] Cass. pen., sez. V, 28 ottobre 2010, n. 4938; Cass. pen., sez. V, 4 novembre 2014, n. 7715; Cass. pen., sez. V, 26 settembre 2016, n. 25518.

[17] Secondo Cass. pen., sez. V, 7 novembre 2018, n. 60 «In tema di diffamazione a mezzo stampa, presupposto imprescindibile per l’applicazione dell’esimente dell’esercizio del diritto di critica è la verità del fatto storico posto a fondamento della elaborazione valutativa». In senso analogo si sono espresse Cass. pen., sez. I, 27 settembre 2013, n. 40930; Cass. pen., sez. V, 4 novembre 2014, n. 7715; Cass. pen., sez. V, 17 novembre 2017, n. 8721.

[18] CEDU, Mengi c. Turkey, ric. 13471/05 (2013). In dottrina vedi M. Pelissero, op.cit., 1230.

[19] L’importanza della motivazione del dissenso espresso nell’esercizio del diritto di critica è stata chiarita dalla Corte di cassazione, secondo la quale «La critica consiste, evidentemente, in un giudizio motivato, in una argomentata opinione negativa sulla condotta o sul pensiero di altri. Ciò che la distingue dall’insulto, dunque, non è la minore capacità offensiva, quasi che la critica fosse un insulto tight, ma è la mancanza di gratuità della critica, vale a dire il fatto che l’opinione negativa è, in qualche modo, “giustificata” da un ragionamento (non importa se condivisibile, purché non paradossale). La circostanza che il criticante dia ragione della sua negativa opinione, non limitandosi a “bollare” il criticato con un epiteto poco lusinghiero, consente di affermare che egli sta esercitato un diritto, costituzionalmente garantito e funzionale alla formazione dell’opinione pubblica su eventi e personaggi socialmente rilevanti» (Così Cass. pen., sez. V, 4 marzo 2005, n. 15001).

[20] Così il § 4.4 della sentenza in commento.

[21] § 4.5 della sentenza.

Share this article!
Share.