L’utilità della fattispecie di adescamento di minori per via telematica prevista dall’art. 609 undecies del Codice Penale

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1. Un caso recentemente deciso dalla Corte di Appello veneziana (C. App. Venezia, 20 giugno 2013, n. 659/13 r.g.) chiarisce con evidenza quali fossero i vuoti di tutela precedenti l’introduzione dell’ art.609 undecies che sanziona l’adescamento di minori anche mediante Internet. La fattispecie concreta si profila emblematica: un fisioterapista si presentava in social network come responsabile del casting per un’Agenzia di modelle milanese. In tale falsa veste, intratteneva chat e poi una corrispondenza via sms cellulare con una minore. Le prospettava la possibilità di fare un provino e di ottenere vantaggi – fra cui il mancato pagamento del materiale pubblicitario – in cambio di prestazioni sessuali. Le allusioni a quest’ultimo scambio erano aperte e non certo velate, così come secondo le sentenze, la consapevolezza dell’agente di stare trattando con un soggetto minore. Nell’impossibilità di applicare la previsione dell’art. 609 undecies, con motivazioni diverse, il Tribunale e la Corte di Appello propongono due interpretazioni contrastanti.

2. Secondo i primi Giudici il comportamento dell’imputato integra il tentativo di violenza sessuale per induzione, prevista dall’art. 609 bis, co 2 n. 2 c.p., nonché il reato di sostituzione di persona. Le particolari modalità della condotta induttiva sono identificate nell’inganno attuato nella persona offesa tramite il reato previsto dall’art. 494. In altri termini la minore si sarebbe inizialmente convinta a tenere le conversazioni con l’imputato nella speranza di ottenere un provino e, soltanto quando le richieste sessuali di questo erano diventate esplicite, si era convinta a parlarne con i  genitori e presentare querela. Secondo i primi Giudici l’aver utilizzato un falso nome, falsamente rappresentato la propria posizione professionale e la data di nascita erano comportamenti unicamente diretti a convincere la vittima a prestazioni sessuali. Le comunicazioni – sempre a parere del Tribunale ‒ configuravano il tentativo, in quanto oltre che univocamente dirette erano anche idonee, con un giudizio ex ante, a produrre il risultato illecito avuto di mira dell’imputato. Ne deriva la condanna per i reati di violenza sessuale tramite inganno e sostituzione di persona. Ritenuto di configurare, almeno nella forma tentata il reato previsto dall’art. 609 bis. n.2, il Tribunale ha ritenuto inapplicabile la fattispecie di adescamento di minori anche tramite internet, perchè la norma contiene una clausola di riserva (“salvo che il fatto costituisca più grave reato”) che la rende recessiva rispetto alla ipotesi più severamente sanzionata, configurabile secondo il Tribunale.

3. La Corte d’Appello, per contro, ha considerato – da un raffronto sistematico fra le due norme in rilievo – che la sostituzione di persona, rilevante ad integrare il delitto più grave, deve comportare una sostituzione fisica del soggetto. Tale l’interpretazione della formula “per essersi il colpevole sostituito ad altra persona”. Non si adatta, invece, alle altre modalità di commissione del reato previsto dall’art. 494 cod. pen. Ad altrimenti ritenere, secondo la Corte veneziana, il mero inganno acquisirebbe rilevanza come modalità di commissione della violenza sessuale, in contrasto con la chiara voluntas legis. L’assunto della Corte appare condivisibile, in quanto – nell’ambito ed in applicazione del principio di offensività – offre risalto alla lettera della legge ed alle differenze semantiche presenti fra le due fattispecie a raffronto, evitando di dilatare oltre i confini letterali, una norma – quella sulla violenza sessuale – di chiara esplicitazione e di gravose conseguenze.

4. Inoltre, la Corte osserva che tale norma non ha indicato in termini generici l’inganno, ma ha provveduto a tipizzarlo con precisione elevando soltanto la sostituzione di persona, con la formulazione dianzi descritta, a condotta punibile. Secondo la Corte, dunque, il carattere decettivo della condotta, per essere perseguibile, deve presentare la caratteristica di un’induzione che costringa a scegliere il rapporto sessuale e non che lo comporti per effetto di qualsiasi falsità. Anche quet’interpretazione restrittiva appare fluire nell’alveo della norma in funzione ordinariamente garantista e rispettosa del principio di tassatività. Ne concludono i Giudici che l’indicazione di nome e qualità professionali diverse da quelle possedute sono eccentriche rispetto al modello legale.

5. Da ultimo, anche la Corte rileva che la condotta sarebbe sussumibile nella fattispecie prevista dall’art. 609 undecies, di adescamento di minorenni, introdotta con la L. N. 172 del 2012 (in applicazione della  Convenzioe di Lanzarote). Tuttavia, la ritiene inapplicabile perché i fatti erano stati commessi precedentemente alla sua entrata in vigore e, dunque, vi osta il principio d’irretroattivita’ della legge penale più sfavorevole, essendo la pena prevista per l’adescamento superiore a quella indicata nel reato di sostituzione di persona.

6. L’imputato resta, dunque, condannato per il generico reato di sostituzione di persona, ma il caso diventa emblematico di due realtà: la prima e già rimarcata pericolosità dei social networks e di loro ssrumentalizzazioni da parte di delinquenti (anche se, in questa occasione, gravi risvolti e conseguenze sono state impedite dall’avvedutezza della minore). Dall’altro canto, proprio per colpire specificatamente questi fenomeni, l’utilità e l’efficacia della norma sull’adescamento opportunamente introdotta nel 2012, che in un caso come questo avrebbe, se già in vigore, disvelato tutta la sua efficacia repressiva.

(1) Nota: “Chiunque, allo scopo di commettere i reati cui agli articoli 600, 600 bis, 600 tet, 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’art. 600 quater, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, adesca un minore di anni sedeci, è punito, se il fatto non costituisce reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento s’intende qualsiasi atto volto a capire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minaccie posti in esssere anche mediante l’utilizzo della rete internent o di altri reti o mezzi di comunicazione.”

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