Tribunale di Torino, ordinanza 7 luglio 2011: il Gruppo Facebook tutelabile dalle norme su concorrenza sleale

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Quando il soggetto che avvia i contatti e calamita le “amicizie virtuali” di un “Gruppo” costituito all’interno del imprenditore, il tenore dei rapporti con gli utenti del Gruppo, normalmente operanti in un ambito meramente sociale, muta e si intride di rilevanza economica e di potenzialità commerciale. Pertanto il “Gruppo” costituito all’interno del distintivo atipico, suscettibile di tutela contro l’interferenza confusoria, quantomeno ai sensi dell’art.2598, n.1, cod. civ.., che protegge, in generale, anche i “segni legittimamente usati da altri” quale fattispecie espressamente considerata di atto idoneo a creare confusione con i prodotti e l’attività del concorrente.
Qui il testo dell’ordinanza

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