Sentenza nella causa C 439/09 Pierre Fabre Dermo-Cosmétique

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In materia di accordi istitutivi di un sistema di distribuzione selettiva, la Corte ha già rilevato che questi influiscono necessariamente sulla concorrenza nel mercato comune. In assenza di un’oggettiva giustificazione, essi devono essere considerati «restrizioni per oggetto». Tuttavia, un sistema di distribuzione selettiva è conforme al diritto dell’Unione a condizione che la scelta dei rivenditori avvenga secondo criteri oggettivi d’indole qualitativa, stabiliti indistintamente per tutti i rivenditori potenziali e applicati in modo non discriminatorio, che le caratteristiche del prodotto   richiedano, onde conservarne la qualità e garantirne l’uso corretto, una tale rete di distribuzione e, infine, che i criteri definiti non vadano oltre il limite del necessario.
Dopo aver ricordato che spetta al giudice del rinvio esaminare se una clausola contrattuale che vieta di fatto tutte le forme di vendita via Internet possa essere giustificata da un obiettivo legittimo, la Corte gli fornisce, a tal fine, gli elementi interpretativi di diritto dell’Unione che possono essergli utili per pronunciarsi.
In tal senso, la Corte sottolinea di non aver accolto, per considerazioni legate alle libertà di circolazione ‑ come aveva già rilevato nell’ambito della vendita di farmaci non soggetti a prescrizione medica [1] e di lenti a contatto [2] ‑ gli argomenti relativi alla necessità di fornire una consulenza personalizzata al cliente e di assicurare la tutela del medesimo contro un utilizzo non corretto di prodotti, addotti per giustificare un divieto di vendita via Internet. Parimenti, la Corte afferma che l’obiettivo di preservare l’immagine di prestigio dei prodotti della PFDC non può rappresentare un obiettivo legittimo per restringere la concorrenza.
Quanto alla possibilità, per il contratto di distribuzione selettiva, di beneficiare di un’esenzione per categoria, la Corte ricorda che tale esenzione non si applica agli accordi verticali che hanno per oggetto la restrizione delle vendite attive o passive agli utenti finali da parte dei membri di un sistema di distribuzione selettiva operanti nel commercio al dettaglio. Orbene, una clausola contrattuale che vieta di fatto la commercializzazione via Internet ha, quanto meno, per oggetto di restringere le vendite passive agli utenti finali intenzionati ad acquistare tramite Internet e non ubicati nella zona di riferimento fisica di un membro del sistema di distribuzione selettiva. Di conseguenza, il sistema di distribuzione selettiva non si applica a tale contratto.
Un simile contratto può invece beneficiare, a titolo individuale, dell’applicabilità dell’eccezione di legge di cui all’art. 101, n. 3, TFUE qualora il giudice del rinvio rilevi la sussistenza delle condizioni previste da tale disposizione.

 
[1] Sentenza della Corte 11 dicembre 2003, Deutscher Apothekerverband (v. CS 113/03).
[2] Sentenza della Corte 2 dicembre 2010, Ker‑Optika (v. CS 117/10).

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