RTI v. Dailymotion: il Tribunale di Roma interviene nuovamente sulla responsabilità dell’hosting provider sulla scia della sentenza della Cassazione nel caso RTI v. Yahoo!

0
1. Premessa sulla decisione e sulla condanna dell’hosting providerCome prevedibile, la sentenza n. 7708/2019 della Corte di Cassazione (già commentata qui) ha iniziato subito a comparire nelle motivazioni dei giudici di merito chiamati a decidere sui caratteri della responsabilità di quel particolare prestatore di servizi della società dell’informazione che è l’hosting provider.

Con la sentenza n. 14757 del 12 luglio 2019, il Tribunale di Roma ha accolto le domande di Reti Televisive Italiane S.p.A. (in breve, RTI) e condannato la società francese di videosharing Dailymotion S.A. a risarcire alla prima circa 5,5 milioni di euro di danni per violazione della normativa a tutela del diritto d’autore.

Il Tribunale ha altresì inibito a Dailymotion ogni ulteriore violazione, perpetrata con qualunque mezzo, dei diritti di sfruttamento dei contenuti oggetto di causa, fissando una somma pari a 5.000 euro per ogni violazione e/o inosservanza successivamente constatata. Infine, ha ordinato la pubblicazione del dispositivo della sentenza sulle edizioni cartacee e online de “Il Sole 24 Ore”, “Il Corriere della Sera” e “Il Giornale”, oltre che sulla homepage di Dailymotion.

 

2. I fatti di causa e le posizioni delle parti: esenzione o meno dell’hosting provider

Nel 2012 RTI ha evocato in giudizio Dailymotion, noto servizio online per la condivisione di video, chiedendo la condanna di quest’ultima per violazione della legge sul copyright in relazione a 995 video ospitati, senza autorizzazione, sulla piattaforma della convenuta e contenenti opere sulle quali RTI ha sostenuto di vantare i diritti autoriali esclusivi di sfruttamento economico.

Preliminarmente, Dailymotion ha eccepito la carenza di giurisdizione del Tribunale di Roma e, nel merito, ha sostenuto di essere un hosting provider e di poter così beneficiare dell’esenzione di responsabilità prevista dall’articolo 14 della direttiva 2000/31/CE in materia di commercio elettronico (cosiddetta, direttiva e-commerce), nonché del corrispondente articolo 16 del Decreto Legislativo n. 70 del 2003 (cosiddetto, decreto e-commerce).

A dimostrazione della propria qualificazione, Dailymotion ha depositato alcune decisioni di tribunali francesi e ha chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea in relazione all’interpretazione della direttiva e-commerce e delle esenzioni di responsabilità ivi previste.

Uniformandosi alla propria oramai granitica giurisprudenza sul punto, il Tribunale di Roma ha respinto l’eccezione di carenza di giurisdizione alla luce dell’articolo 5, punto 3) del regolamento 2001/44/CE (c.d. Regolamento Bruxelles I) e degli articoli 78 ter e 79 della legge sul diritto d’autore (Legge n. 633 del 1941).

 

3. I caratteri sostanziali e processuali della responsabilità dell’hosting provider alla luce della sentenza RTI v. Yahoo!

Nel merito, rigettata la richiesta di rinvio pregiudiziale, il Collegio ha esaminato i precedenti europei sulla direttiva e-commerce [il Collegio ha, invero, esaminato i casi Google/Louis Vuitton (C-236/08), L’Oreal/eBay (C-324/09), Stitchting/Ziggo (C-610/15) e SNB-REACT (C-521/17)], nonché come detto la sentenza n. 7708/2019 della Corte di cassazione nel caso RTI v. Yahoo!. L’interpretazione della normativa sull’e-commerce, così come ricavata dal Tribunale di Roma, è all’evidenza molto restrittiva.

Il Tribunale ha statuito che l’articolo 14 della direttiva e-commerce è applicabile solo agli hosting provider passivi, ovverosia coloro che effettuano un’attività “di ordine meramente tecnico, automatico e passivo” (come previsto dal considerando n. 42 della direttiva e-commerce). Al contrario, gli hosting provider attivi non rientrano tra i soggetti beneficiari dell’esenzione di cui si è detto sopra e, quindi, la loro responsabilità dovrà essere accertata in base alle regole ordinarie sui fatti illeciti.

Il Collegio sposta poi l’attenzione sul tema probatorio, ossia uno dei temi lasciati aperti dalla Corte di cassazione, statuendo che l’onere di dimostrare il proprio carattere attivo o passivo spetta, in questo caso, a Dailymotion, in ragione del principio della vicinanza dell’onere della prova.

Di fronte a questa decisione, il Tribunale di Roma apre però alla possibilità che un hosting provider sia considerato attivo per talune funzioni e passivo per altre. È, quindi, in relazione alla specifica attività oggetto d’indagine che dovrà essere verificata o meno la sussistenza dell’esenzione di cui all’articolo 16 del decreto e-commerce.

Nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto non dirimenti le prove portate dalla convenuta e, anche alla luce delle considerazioni svolte dal CTU nominato, ha dedotto che Dailymotion ha svolto un ruolo attivo in relazione ai contenuti audiovisivi di titolarità di RTI.

Ciò detto, i Giudici mettono in guardia le piattaforme e spiegano che la profilazione operata a mezzo cookie automatici non esclude il carattere attivo del provider. Invero, è “sempre l’uomo, secondo degli schemi ben precisi, che profila i cookies di profilazione” al fine di massimizzare la vendita dei servizi pubblicitari connessi ai contenuti ospitati. Non viene spiegato, però, come la sola presenza di cookie di profilazione sia sufficiente a mutare la natura del provider.

L’argomento non pare aderente a quanto sostenuto nella sentenza RTI v. Yahoo!, in particolare là dove la Cassazione richiede una condotta attiva di manipolazione dei dati immessi al fine di mutare la natura del servizio. Manipolazione che non è dato riscontrare nel caso in esame.

Per quanto attiene al tema della conoscenza, il materiale oggetto di causa era stato segnalato alla piattaforma con una diffida di parte, priva degli URL dei contenuti, a cui non era seguita la rimozione degli audiovisivi in contestazione.

Sempre in aderenza all’ormai consolidato orientamento capitolino, il Tribunale ha confermato che l’indicazione degli URL nella missiva di parte non è in alcun modo indispensabile. Ricevuta una segnalazione sufficientemente circostanziata, con almeno l’indicazione specifica dei contenuti ritenuti illeciti, il provider ha il dovere di attivarsi per porre rimedio alla violazione.

 

4. La condanna al risarcimento dei danni dell’hosting provider

Accertata la responsabilità di Dailymotion per aver omesso di rimuovere i contenuti, il Tribunale ha calcolato equitativamente l’entità dei danni risarcibili applicando il criterio del prezzo medio del consenso, ricavandone una somma pari a 5,5 milioni di euro.

Coerentemente con l’attribuzione di responsabilità a titolo extracontrattuale in capo a Dailymotion, e quindi a titolo di concorso attivo nell’illecito, il Collegio sceglie di far risalire al momento in cui i video sono stati caricati sulla piattaforma il punto di partenza temporale da cui calcolare il risarcimento, non già dal momento in cui la convenuta era stata (seppur genericamente) informata della loro presenza con la lettera di diffida di RTI.

Share this article!
Share.

About Author

Leave A Reply