Riusciranno i notai a non essere disintermediati nel mondo telematico? (Parte I)

0

di Cesare Licini notaio

1. Uno vale uno”?

Abili storytellers stanno diffondendo la promessa del nuovo paradigma del mondo odierno: “Costruire infrastrutture, applicazioni e pratiche che abilitano un mondo decentralizzato” fatto di business“disintermedianti”, perché viaggiano su tecnologie di validazione decentrata delle transazioni basate sulla Blockchain-generatrice-di-fiducia (“The trust machine”). Cioè il Protocollo di un sistema peer to peer elettronico, non controllato da una istituzione statale, ma ugualmente capace di garantire l’integrità dei dati scambiati senza bisogno di ricorrere a un arbitro/terza parte, perché le transazioni sono autenticate e legittimate dagli stessi milioni di persone che ne sono utenti-autori. Né i dati sono conservati da qualche parte, perché sono conservati e condivisi all’interno di un networkdistribuito di computer anziché presso un solo provider, e condivisibili in tempo reale, cui si accede attraverso una crittografia: il risultato è la creazione di una sorta di gigantesco libro mastro globale che potrebbe smantellare il sistema delle transazioni come noi lo conosciamo.

Per banalizzare al massimo il modello Blockchain: finora l’archiviazione di dati è stata da sempre connotata dalla stessa fondamentale logica centralizzata che caratterizzava la carta; e anche con l’informatizzazione dei processi, i dati sono sempre stati immessi con paradigma di tipo analogico anche se con strumenti digitali, per cui i documenti necessitano di una firma cartacea e di un controllo “fisico” e personale da parte di un amministrazione che gestiva i sistemi, e c’era qualcuno che, centralmente, gestiva le estrazioni dei dati o la loro elaborazione. Mancavano soluzioni in grado di garantire alti livelli di sicurezza e modelli che permettessero di superare la rigida e tradizionale logica centralizzata.

Con la tecnologia Blockchain è implementata una Distributed Ledgers Technology, ovvero una Tecnologia di c.d. Libri Mastri informatici (Ledgers) che per essere aggiornati, gestiti, controllati e coordinati non abbisognano più di un livello centrale, bastando un modo distribuito in cui agiscono tutti gli attori, attraverso la creazione di grandi network costituiti da una serie di partecipanti e dove ciascun partecipante è chiamato a gestire un nodo di questa rete (rete Peer-to-Peer). Ciascun nodo è autorizzato ad aggiornare i Distributed Ledgers in modo indipendente dagli altri ma sotto il controllo consensuale degli altri nodi.

Gli aggiornamenti non sono più gestiti perciò sotto l’autorizzazione rigorosa di una autorità centrale, ma sono invece creati e caricati da ciascun nodo in modo appunto indipendente, ma nello stesso tempo ogni singola transazione, ancorché gestita in autonomia, deve essere verificata e approvata dalla maggioranza dei partecipanti alla rete. Ogni operazione rimane poi in modo indelebile e immutabile su ogni singolo nodo (M. Bellini, Che cosa sono e come funzionano le Blockchain Distributed Ledgers Technology, in DLT, 26 agosto 2017).

2. The Trust Machine

Al fondo vi è il disegno di un’architettura di fiducia distribuita, quello che l’Economist aveva indicato in una famosa copertina come “la macchina della fiducia” e che vuole diventare una nuova “macchina della verità”. La Blockchain in fondo si riduce a questo: un registro che si trasforma in uno strumento per costruire fiducia senza il ricorso a terze parti “di solito interessate”, che in ogni caso decidono chi ammettere, impongono commissioni e sono “passibili di corruzione”: che va dall’inclusione degli unbanked, due miliardi di persone escluse dai servizi bancari, all’efficientamento del sistema finanziario tradizionale, dalla certificazione delle proprietà terriere alla “disintermediazione della disintermediazione” che fa a meno di un intermediario già innovativo come Uber, destinati ad avere un futuro, che schiudono l’alba di una nuova economia disintermediata.

Infatti la Blockchain è stata cavalcata fin dall’inizio da libertari e cyberpunk come modello di un mondo affrancato dalla morsa di governi e autorità centrali soffocanti; l’idea politico-filosofica è che “gli individui, per la prima volta, potrebbero essere messi nelle condizioni di soggetti economici capaci di esercitare i propri diritti al commercio, espressione senza restrizioni e pensiero creativo, e allo stesso tempo assumere il controllo di ciò che appartiene loro legittimamente”, creando “un registro della storia senza interruzioni”. Cioè “consentire a individui auto-sovrani di registrare i dati in un registro pubblicamente verificabile, senza dover passare da alcuna autorizzazione”.

La prospettiva di costruire una “macchina della verità” è senza dubbio allettante. Ma è una utopia, esagerata, e non tiene conto di collaterali inediti problemi che così si generano. La Blockchainsenza dubbio certifica transazioni e asset in maniera sicura e inalterabile. Possiamo però essere sicuri che quei contenuti siano davvero corrispondenti al reale? Cioè che con le tecnologie più sofisticate avremo sempre qualche dubbio che qualcosa di falso possa essere certificato come “vero” per l’eternità, come insegnano i fatti sempre più gravi costituiti dalle fake-news?

Non siamo ancora pronti a rinunciare a intermediari “trusted”. Perché solo un pensiero banalizzato può illudersi che la Blockchain permetta di ottenere garanzie tipiche di trust ed affidabilità che fino ad oggi sono state necessariamente legate ad una figura terza, un notaio o un pubblico ufficiale.

Analoghe preoccupazioni dal mondo giudiziario alle prese con i “giudici-robot” (A. Gambino, I sette vizi capitali dei giudici-robot (tra Blockchain e AI): “Decisioni giudiziarie robotiche basate su Blockchain, esecuzioni automatiche delle sentenze, una verità tecnologica dell’algoritmo che sarà la verità del diritto. Cosa succederebbe se il sistema giudiziario fosse basato su decisioni robotiche in un sistema giudiziario basato su decisioni/sanzioni aliene da quell’atteggiamento unico che appartiene soltanto a chi giudica i suoi simili?”). Ci sarà mai spazio per una decisione giudiziale interamente robotica, cioè definita esclusivamente da un algoritmo?

L’estensione e l’efficienza apparente di questo modello peer-to-peer abilmente veicolato dagli opinion makers permette l’illusione di credere di poter fare a meno di un’autorità centrale, mettendo in moto progetti di rimozione della figura dell’intermediario (disintermediazione), che ha la funzione (pubblico o privato che sia) di intercedere tra due o più attori sociali per facilitare il raggiungimento di un accordo.

Queste prospettive sono ormai pericolosamente vicine: il decreto Semplificazioni ha introdotto nel nostro ordinamento una norma ad hoc: le “tecnologie basate su registri distribuiti come la Blockchain…consistenti nella possibilità di dare valore giuridico a una transazione che sfrutti un registro elettronico distribuito e informatizzato, senza notai o enti certificatori centrali”, mentre si definisce smart contract “un contratto eseguito in automatico da un programma informatico, con valore giuridico pari a quello di un contratto tradizionale scritto e firmato”, che – aggiunge Sarzana – diventa un “super documento” in grado di rivestire il ruolo di validazione temporale, di documento scritto e di identificazione delle parti. Il registro distribuito basterà a certificare la data in cui quella transazione è avvenuta; “laddove invece ora avremmo bisogno di un notaio o di una Pec”» (Fulvio Sarzana, membro del team degli esperti Blockchain presso il Ministero dello sviluppo economico). Marco Scialdone (Università Europea di Roma) afferma che “sarà possibile regolare attraverso uno smart contract su Blockchain tutte quelle casistiche per le quali la legge richiede oggi che si debba procedere con un atto da farsi per iscritto. Avremo contratti che saranno conclusi ed eseguiti direttamente da macchine sulla base di ciò che è scritto nel loro codice informatico e a ciò l’ordinamento riconoscerà pieno valore» (A. Longo, Valore legale della Blockchain e smart contract: primo via libera al Senato).

3. L’età dell’incompetenza

Non dobbiamo stupirci, in fondo, perché queste tendenze sono declinazioni particolari dell’odierno paradigma generale, consistente nel fatto che il grande sviluppo tecnologico dà accesso a una quantità di informazioni che ci immette in una “età dell’incompetenza” (T. Nichols, La conoscenza e i suoi nemici: l’era dell’incompetenza e i rischi per la democrazia, ed. Luiss), in cui una sorta di egualitarismo disinformato vorrebbe sostituirsi al tradizionale sapere consolidato, i cui portatori non sono più richiesti per scelte qualificate, ma sono visti come odiosi sostenitori di un sapere elitario e inutile (M. Nastri, Nuove tecnologie: l’ultima domanda, in Notariato, 5/2018, 485). Visto che bastano Wikipedia e Facebook, oltre ai social networks, la democrazia rappresentativa che doveva servire ad affidare il potere di fare le leggi e di governare a un’élite istruita e capace, cede all’affermarsi della Rete e ai semplicismi che la rete stessa favorisce, e con essa alla possibilità per tutti di intervenire su tutto (“uno vale uno”).

A. Baricco (E ora le élite si mettano in gioco) inquadra in termini schiettamente antropologici e politici – forse epocali – i fenomeni correnti, ed è questa la chiave “culturale” per capire cosa sta succedendo nelle nostre società, prima di riportarli a dimensioni e problemi settoriali: “Dunque, riassumendo: è andato in pezzi un certo patto tra le élites e la gente, e adesso la gente ha deciso di fare da sola. Non è proprio un’insurrezione, non ancora. È una sequenza implacabile di impuntature, di mosse improvvise, di apparenti deviazioni dal buon senso, se non dalla razionalità. Ossessivamente, la gente continua a mandare – votando o scendendo in strada – un messaggio molto chiaro: vuole che si scriva nella Storia che le élites hanno fallito e se ne devono andare. (…) È lì che è saltato quel tacito patto di cui parlavamo, e che descriverei così: la gente concede alle élites dei privilegi e perfino una sorta di sfumata impunità, e le élites si prendono la responsabilità di costruire e garantire un ambiente comune in cui sia meglio per tutti vivere. Tradotto in termini molto pratici descrive una comunità in cui le élites lavorano per un mondo migliore e la gente crede ai medici, rispetta gli insegnanti dei figli, si fida dei numeri dati dagli economisti, sta ad ascoltare i giornalisti e volendo crede ai preti. Che piaccia o no, le democrazie occidentali hanno dato il meglio di sé quando erano comunità del genere: quando quel patto funzionava, era saldo, produceva risultati. Adesso la notizia che ci sta mettendo in difficoltà è: il patto non c’è più. (…) Tutti i device digitali che usiamo quotidianamente hanno alcuni tratti genetici comuni che vengono da una certa visione del mondo, quella che avevano i pionieri del Game. Uno di questi tratti è decisamente libertario”.

La democrazia rappresentativa quindi è in crisi, perché si sta cercando di veicolare una democrazia diretta, a cavallo della Rete, che aspira a riflettere le opinioni popolari senza filtri e senza mediazioni, che mette in crisi gli impianti dei partiti dei sindacati e delle istituzioni e rivendica il potere senza le mediazioni della democrazia rappresentativa. Ancora: disintemediazione.

Tornando al diritto, all’interno della dimensione Blockchain, in un rapporto di funzionalità, si collocano poi i c.d. smart contracts o contratti “intelligenti”. Già la denominazione “celebrativa” che è stata ad essi attribuita dai suoi sostenitori dovrebbe mettere in guardia, perché le parole non sono mai neutrali, e far credere che possano esistere dei contratti che si eseguono automaticamente “da soli” è fuorviante. In realtà lo smart contract attua automaticamente quanto previsto nel contratto, perché è costruito per un codice semplice che ne è alla base senza poter essere modificato, ed in condizioni di applicazione certificate ed affidabili. Ma, per capirci, smart contracts sono ad es. i contratti di assicurazione per autoveicoli, o le locazioni, cioè quei tipi di contratti in cui basta che determinate condizioni contrattuali si attivino o disattivino automaticamente in quanto semplici, e che si “autogestiscano”, “si attuino da soli” e si “autolegittimino”, senza più bisogno di negoziare e formulare clausole. Non certo rapporti contrattali più complessi e articolati.

La quantità di documenti prodotti digitalmente dà un enorme potere a chi gestisce i dati. La questione della gestione e della reperibilità dei dati in modo ordinato e finalizzato riguarda le fondamenta stesse della convivenza civile nell’età della rete: la funzione del documentatore, che diventa gestore e custode di dati, deve essere necessariamente imparziale e “terza”. Chi tiene traccia non conserva più semplicemente i documenti, ma li registra e consente la loro reperibilità.

4. La tecnologia Blockchain è un’opportunità, ma è solo matematica spacciata per teologia

La Blockchain è un’opportunità di sicurezza e semplificazione mai vista prima, è certamente una eccellenza di cui bisogna sfruttare le opportunità, senza temerla, ma è anche autolesionista.

Il grado di sicurezza che può offrire il notaio, o meglio il sistema complessivo di cui il notaio è elemento principale, è certamente molto alto. Ma il notariato deve essere consapevole di essere uno dei più vistosi intermediari pubblici, primo bersaglio da disintermediare, deve essere consapevole che è investito da una deriva fortissima, opponendosi alla quale semplicemente perderà per “passatismo”, e quindi al contrario deve essere consapevole dei propri punti di forza e della propria eccellenza, deve far proprie le nuove tecnologie come Blockchain come una occasione per evidenziare la propria utilità e sfruttare quella eccellenza per arricchire la propria nel prestare il servizio pubblico, sommando l’eccellenza nella conservazione, per valorizzare la qualità del proprio prodotto intellettuale. In tutti i casi in cui si è assistito ad una deregolamentazione delle transazioni, magari proprio eliminando l’intervento notarile, sono nettamente aumentate le truffe e le operazioni fraudolente in danno dei più deboli. Ma ciò che ha subito il maggior danno è proprio l’intero sistema economico, perché la sicurezza nei traffici commerciali, garantita dal notariato latino, è un bene prezioso anche in termini economici, che fa risparmiare costi giudiziari e consente di ridurre le asimmetrie informative e contrattuali. Non è revocabile in dubbio che ancora oggi «Entre le faible et le fort, c’est la forme qui libère et la liberté qui opprime» (Lacordaire).

L’essenza Blockchain è il rapporto peer-to-peer per gestire transazioni, conoscenze, condivisione di beni, e si dice che il suo protocollo sarebbe una macchina perfetta, un algoritmo inattaccabile che genera e garantisce fiducia e sembra poter permettere a chiunque uno scambio sicuro.

La novità “filosofica” di Blockchain è di voler sostituire a tutte le istituzioni terze di controllo e di certificazione, la garanzia della condivisione del registro delle operazioni tra moltissimi operatori in rete orizzontale paritaria. Blockchain è presentata come una tecnologia autoportante, in cui è la struttura stessa a garantire l’immodificabilità del dato.

5. Quis custodiet custodes?

Però, l’affidabilità di qualunque sistema dipende dalla qualità e attendibilità di chi lo gestisce. Per questo è sempre necessaria una funzione di controllo da parte di soggetti che siano terzi, e non attori del sistema. Bisogna, quindi, chiedersi cosa comporti l’adozione di nuove inesplorate tecnologie in termini di sicurezza dei diritti, e se queste siano effettivamente neutre o non possano favorire alcuni (in genere i più forti) a discapito di altri, perché dietro ogni tecnologia c’è sempre il rischio che si celino volontà di egemonia. Per questo restano fondamentali gli interrogativi sulla governance: chi decide? Chi esalta Blockchain insiste sempre sulla sua sicurezza e affidabilità, ma ci distrae da un problema grave: in questo sistema peer-to-peer, chi dà la direzione? L’assenza di un soggetto responsabile che, oltre a verificare l’identità delle parti del contratto, ne controlli anche la capacità e l’effettiva volontà, rappresenta certamente un limite del sistema. Se è vero che, come diceva von Hayek: “chiunque abbia il controllo dei mezzi deve anche determinare quali fini debbano essere alimentati, quali valori vadano stimati (…) in breve, ciò che gli uomini debbano credere e ciò per cui debbano affannarsi”. Davvero si può affidare alla buona fede degli anonimi miners della catena BC la gestione dei pubblici registri, senza controllo dell’autorità pubblica?

E infatti, passare a un sistema di controllo decentralizzato capace di garantire le transazioni di merci o le proprietà continua a non rispondere ad una semplicissima domanda: chi immette i dati che poi l’algoritmo garantirà? Chi garantisce la correttezza dei dati immessi? Questo è il dato fondamentale (e caratterizzante dell’attività del notaio) che nessun algoritmo potrà mai sostituire: capire cosa vuole la parte e porre in essere gli strumenti giuridici capaci di soddisfare le esigenze del cliente stesso. È la funzione di adeguamento che caratterizza l’attività notarile e che nessuna tecnologia potrà evitare.

Inoltre questo formato garantisce la sicurezza dell’avvenuto deposito di documenti, ma non certifica il loro contenuto intrinseco; è in sé un vantaggio importante potere contare sulla certezza della catena sequenziale dei dati immessi, ma BC non è un giurista, garantisce solo un risultato matematico, non valutazioni giuridiche, e dunque è come detto un equivoco, il messaggio che BC, a partire da quei “cavalli di Troia” che sono i c.d. “smart contracts” stipulabili senza intermediazione di una funzione-terza, sulla base di modelli standardizzati, possa reggere la complessità della contrattazione.

È per questo che non per tutti ma per molti documenti, resta necessaria una funzione di controllo e garanzia da parte di soggetti che siano terzi imparziali, ed in questo contesto si inquadra un ruolo tecnologicamente evoluto del notaio. A questi sviluppi il notariato può contribuire creando le condizioni di quella fiducia che è un valore irrinunciabile in qualunque tipo di scambio.

Il mondo digitale e telematico è dematerializzazione dei documenti, ma certo non coincide con la loro scomparsa. Un documento continua a dover essere in qualche modo “notarizzato” anche nell’epoca di Internet. Dematerializzazione, reti telematiche, rapporti non-face-to-face, anonimato, accrescono l’esigenza di trasparenza, di legalità, di fiducia e di certezza e amplificano le potenzialità del notaio nella catena del valore che transita su questa piattaforma, come esperto e documentatore, e la possibilità, offerta dalle reti telematiche, di accedere con maggiore facilità accresce e non riduce l’esigenza che i dati immessi siano garantiti da un terminale umano (M. Palazzo, Il notaio nella stagione dei documenti digitali, in Vita not., 2/2017, 6).

L’attestazione notarile anche dematerializzata mantiene i pregi di affidabilità che ha dimostrato nella storia; sia in senso formale (come contenitore di legalità), che sostanziale (come conformità dei suoi contenuti all’ordinamento giuridico vivente), e la dematerializzazione dei documenti ne aumenta il primato, perché il mondo telematico richiede certezze documentali ancora maggiori rispetto al passato, mentre offre l’opportunità di raggiungere e proteggere aree delle relazioni economiche che, prima, non erano raggiungibili a causa dei limiti fisici. Il capitalismo è gravemente malato, e la cura non deve “essere ricercata a livello macro ovvero a livello di policy, ma soprattutto e prevalentemente a livello micro. Per ricostruire, cioè, la fiducia dei cittadini, ovvero la risorsa intangibile che sembra venuta meno in gran parte dei Paesi del mondo occidentale, è sempre più importante partire dalle singole istituzioni, private e pubbliche, e da chi le governa” (così G. Verona, L’etica dei comportamenti: una priorità dell’economia, in Corriere della sera).

Si tratta dunque di una tecnologia che dà una opportunità, straordinaria ma non sufficiente, di sicurezza e semplificazione. La presenza dell’intermediario professionale (il pubblico ufficiale, il notaio) per l’immissione dei dati nel registro non è un inutile peso, ma una garanzia della qualità del dato e ne aumenta il pregio, visto che vale anche qui la regola “garbage in, garbage out”, e una Blockchain resa ancor più virtuosa può aiutare l’economicità, l’apertura dei mercati e la concorrenza.

In mercati globali spersonalizzati è ancor più cruciale la tracciabilità dei dati di persone e cose (due diligence; know your customer): si crea plusvalore se viene eseguita in modo sicuro la “trasformazione” di beni e attività, in titoli legali di proprietà formale e di legittimità delle risorse e delle strutture economiche, fissati nella certezza stabile, affidabile, durevole e uniformata che deriva dalla certificazione dell’atto giuridico che le rappresenta, e rivendicabili contro il bene stesso (claimable against the asset itself: G. Calabresi e A.D. Melamed, Property Rules, Liability Rules, and Inalienability: One View of the Cathedral, in Harvard Law Rev., 1972, 1089-1128), qualunque ne sia il vettore che lo veicola (registro cartaceo/Blockchain). Così quei titoli concentrano in sé tutti i valori informativi (sono autosufficienti) e acquistano qualità assimilabili alla fungibilità e alla universalità del denaro (moneyness, good collateral) = valore finanziario implicito (embedded capital value) (H. De Soto).

Se perciò Storytelling è il racconto di un universo e di una rete narrativa, per quello di cui vogliamo fare ancora parte alimentandolo con le nostre narrazioni quotidiane, abbiamo bisogno di un universo narrativo che ci coinvolge in una storia credibile contestualizzata, dove confermarci prosecuzione di una tradizione e di storia sociale condivisa (“una ‘autobiografia’ progettata, focalizzata e raccontata cross-mediaticamente”: A. Fontana).

Il Digital Remaking of Society.

Sparisca pure la carta, ma non i notai, e si deve accedere da casa a qualsiasi piattaforma, privata o pubblica. Nel digital remaking of society c’è bisogno da parte del notariato di un approccio “olistico”: gli odierni mercati transfrontalieri on-line sono ancora nella sostanza talmente inediti, che rivendicano principi nuovi e non meri adattamenti del “Vecchio Mondo analogico”; il mondo telematico è una partita unica nella Storia, anche per l’enorme raggio operativo consentito dal superamento dei limiti fisici, che richiede già solo per questo certezze legali ancora maggiori rispetto al passato, in termini di nuovi regolamenti che il vecchio mondo centralizzato deve attuare nei confronti del nuovo de-centralizzato.

Gli specialisti internazionali dei servizi giuridici sono in campo per affermare la propria visione del mondo, perché sanno che il modello vincente garantirà la supremazia simbolica di essere gli autori dell’ordine comunitario. Anche il notaio è specialista di servizi giuridici, e non può permettersi di finire al margine di questa gara per la riconformazione delle strutture del diritto digitale: ricordiamoci, dunque, del diritto comune, che dal XII sec. offrì un inedito diritto generale dell’Europa del tempo, e del quale principali interpreti furono i notai. Il Notariato latino deve essere consapevole dei propri punti di forza, guardando alle nuove tecnologie come una occasione per contestualizzare il proprio plusvalore di custodi della neutralità giuridica informata del web, ma per trovarvi nuovo slancio per tornare a essere inventivo e promotivo della prassi notarile nel distendersi storico di un assetto sociale (M. Palazzo, op. cit., 7).

In termini generali e non giuridici, una forma “autentica” nel senso comune di “abbastanza credibile da essere considerata come vera” (autenticità privata) nel mondo telematico è cruciale ai fini della certezza della identificazione dei beni, come dell’identità delle parti e della rappresentanza nelle entità giuridiche.

Quindi è corretto che i contraenti liberamente scelgano di non usare forme autentiche in senso notarile, ma nel senso di: “sufficientemente affidabile da essere creduto come vero” quando il contratto affetta solo le parti.

Se invece le asimmetrie generano impatti negativi che andrebbero a carico del pubblico (esternalità negative), l’ordinamento deve imporre opzioni che incorporino queste valenze di interesse pubblico. È in ballo la certezza dei diritti, un bene pubblico troppo importante per lasciarlo alla libera contesa in conflitto di interessi; si impongono strategie pubbliche precauzionali, con dispositivi di protezione della generalità degli utenti di uno stesso mercato, impersonati in una “istituzione specializzata di controllo” deputata a produrre quel bene pubblico che è impedire scelte opportunistiche, inaccettabili dai valori di sistema.

Questa è la tradizione notarile, rispetto ai beni più importanti, come gli immobili o le società. Fino ad oggi non lo è stata per altri beni della vita quotidiana, rispetto ai quali gli ordinamenti considerano sufficiente l’autotutela dei contraenti. Ma il campo di gioco digitale dei commerci on-line senza intermediazioni terze, è così nuovo, da alterare le dinamiche giuridiche quando entrano nel web, e la totale rimessione all’autonomia privata genera sconosciute intollerabili asimmetrie informative causate dalla natura del veicolo telematico. Le tradizionali strutture vanno riadeguate, per fronteggiare i nuovi comportamenti individuali distorsivi e di azzardo morale. Negli affari transfrontalieri on-line, che sono senza compresenza fisica fra le parti, la realtà propone nuove esigenze di sicurezza sconosciute ai mercati “analogici”, su una serie di circostanze riguardanti le caratteristiche dei soggetti e degli oggetti del mercato, e sull’uso di smart cards e device ID (device identification) associati agli smartphone, che non permettono di controllare se chi le usa sia il titolare di quella identità, non meno che contro i fenomeni di identity frauds e identity thefts, o abusi di passwords, security codes, biometric identification, e reclamano esigenze di sicurezza ancora senza risposta. Questo è vero anche davanti alla forte deriva dei mercati verso l’abbattimento delle soglie formali di accesso al diritto. È chiaro però che fare scelte contrattuali fra schermi di computer in condizioni di incertezza e deficit di informazione sulle titolarità e sulle cose, genera inediti costi transattivi ex ante. Il paradigma notarile ha un costo minore alla spesa che, a posteriori e senza notaio, si spenderebbe per ricostruire la certezza del diritto. La ricaduta macroeconomica è enorme, perché i titoli pubblici incorporano un audit indipendente di valori informativi autosufficienti, che creano marketability, cioè certezza, fiducia, prevedibilità (embedded capital value, come market facilitators: Arrunada, H. De Soto).

Il grado di sicurezza che può offrire il sistema complessivo di cui il notaio è elemento principale, è molto alto, e nell’immaginario collettivo è un “brand” ancora ad altissimo valore aggiunto (il 14 novembre 2018, Casaleggio Associati pubblica un report sulla tecnologia Blockchain e la definisce: “Una sorta di notarizzazione [sic!] distribuita degli eventi” che potrebbe generare “una nuova modalità di archiviare e dimostrare fatti”, ma afferma pure che “anche lo Stato può essere protagonista nella certificazione delle filiere”), perché è ancora persistente la legittimazione simbolica come erogatori di fiducia, che risparmia costi giudiziari e riduce le asimmetrie informative. In tutti i casi in cui si è assistito ad una deregolamentazione delle transazioni, magari eliminando l’intervento notarile, sono aumentate le operazioni fraudolente in danno dei più deboli, e chi ha subito il maggior danno è l’intero sistema economico.

Una parte consistente del potenziale mercato telematico fatto di contratti a distanza conclusi tramite siti web senza la presenza fisica e simultanea dei contraenti, è costituita da operatori che ancora preferiscono agire di persona e non nel mondo elettronico, perché non riescono a superare la paura che negli invisibili percorsi del web sia violata la loro privacy, o la sicurezza nei pagamenti e nella protezione dei dati identificativi di accesso, o perché non si fidano che riceveranno gli acquisti o potranno respingerli. Altra remora è l’ignoranza sul quadro legale dei diritti e delle responsabilità nel commercio transfrontaliero sul web, e la stessa certezza delle legittimazioni dei contraenti.

[… Segue Parte II ]

Share this article!
Share.

About Author

Leave A Reply