Ritrasmissione di segnali radiotelevisivi negli alberghi: la Corte di Giustizia (C-641/15) interviene sul diritto connesso in favore degli organismi di radiodiffusione

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L’Handelsgreicht Wien, il Tribunale Commerciale di Vienna, si è appellato alla Corte di Giustizia dell’Unione europea sull’interpretazione dell’art. 8 della Direttiva 2006/115, in un caso di accertamento dei diritti connessi in favore degli organismi di radiodiffusione (Causa C-641/15).

La Verwertungsgesellschaft Rundfunk GmbH è la società di gestione collettiva dei diritti d’autore austriaci: a essa fanno capo numerosi organismi di radiodiffusione ed è abilitata ad esercitare determinati diritti di proprietà intellettuale, nonché, come nel caso di specie, in caso di comunicazione al pubblico attraverso la radio diffusione.  La società di gestione chiedeva alla Hettegger Hotel Edelweiss GmbH, società di diritto austriaco che amministra l’Hotel Edelweiss, il pagamento dei diritti connessi in favore degli organismi di radiodiffusione in relazione alle emissioni televisive e radiofoniche derivanti dagli apparecchi tv messi a disposizione degli ospiti dell’albergo.

 

Ricorrendo al Tribunale commerciale di Vienna, la società di gestione mirava ad ottenere la condanna dell’Hotel Edelweiss al fine di ottenere le informazioni sui programmi radiotelevisivi che potevano essere ricevuti nelle camere interessate oltre al risarcimento del danno.

La Verwertungsgesellschaft Rundfunk affermava che l’Hotel Edelweiss, predisponendo apparecchi televisivi nelle camere del suo albergo, effettuava un atto di comunicazione al pubblico ai sensi dell’art. 76a dell’Urheberrechtsgesetz, la Legge sul diritto d’autore austriaco, in prosieguo «Urhg» e dell’art. 8 par. 3 della Direttiva 2006/115. Ai sensi di dette disposizioni, secondo la ricostruzione della società di gestione, il prezzo della camera d’albergo doveva essere considerato un diritto d’ingresso nella misura in cui l’offerta televisiva nell’albergo influisse su tale prezzo. Ergo, la comunicazione al pubblico delle emissioni dei titolari di diritti che essa rappresenta dev’essere soggetta all’autorizzazione di questi ultimi e al pagamento delle imposte.

L’Hettegger Hotel Edelweiss si è opposta alla tesi della controparte, sostenendo che l’esistenza di una comunicazione al pubblico ai sensi dell’art. 76a dell’UrhG, presuppone una comunicazione in luoghi accessibili al pubblico mediante un diritto d’ingresso e che tale espressione designa un diritto d’ingresso richiesto per tale comunicazione. Pertanto, il prezzo che il cliente deve versare come corrispettivo, non può essere considerato un diritto d’ingresso. L’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 3, della Direttiva 2006/115 è necessaria ai fini della soluzione della controversia e, con la sospensione del procedimento, il Tribunale commerciale di Vienna rimette alla Corte di Giustizia dell’Unione europea la seguente questione pregiudiziale. Il giudice del rinvio, sostanzialmente, domandava alla Corte se la tesi sostenuta dalla società di gestione fosse corretta e quindi se l’articolo 8, paragrafo 3, debba essere interpretato nel senso che la comunicazione nelle camere di un albergo costituisce una comunicazione fatta in un luogo accessibile al pubblico mediante pagamento di un diritto di ingresso.

Anzitutto la Corte di Giustizia ha preliminarmente ricordato che nella sentenza 7 dicembre 2006 (C-306/05) è stato chiarito che la distribuzione di un segnale, mediante apparecchi televisivi da parte di un albergo ai clienti alloggiati nelle proprie camere, indipendentemente dalla tecnica di trasmissione utilizzata, costituisce un atto di comunicazione al pubblico, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 e che il carattere privato delle camere di tale albergo non impedisce di considerare atto di comunicazione al pubblico, ai sensi di detta disposizione, la comunicazione di un’opera ivi effettuata mediante tale mezzo. Per quanto concerne la direttiva 2006/115, la Corte ha altresì dichiarato, nella sentenza 2012 (C-162/10), che il gestore di un albergo, il quale mette a disposizione nelle camere degli ospiti, apparecchi televisivi e/o radio, cui invia un segnale di trasmissione, effettua un atto di comunicazione al pubblico, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della medesima direttiva. La Corte inoltre sostiene che il diritto esclusivo degli organismi di radiodiffusione è limitato ai casi di comunicazione al pubblico in luoghi accessibili al pubblico, mediante pagamento di un diritto di ingresso.

I giudici della Corte, per individuare e definire il concetto di luogo accessibile al pubblico mediante pagamento di un diritto di ingresso, riprendono la Convenzione di Roma del 26 ottobre 1961 e la convenzione sui fonogrammi dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI); quest’ultima specifica che il fatto di pagare una consumazione in un ristorante o in un bar, in cui siano diffuse emissioni televisive, non può essere considerato quale pagamento di un diritto di ingresso. Dunque, allo stesso modo, deve ritenersi che il prezzo di una camera d’albergo, come il prezzo di un servizio di ristorazione, non costituisce un diritto d’ingresso specificatamente richiesto, in particolare, come corrispettivo di una comunicazione al pubblico relativa ad un’emissione televisiva o radiofonica, ma costituisce principalmente il corrispettivo di un servizio di alloggio, cui si aggiungono, a seconda della categoria di albergo (struttura ricettiva), la comunicazione di emissioni radiofoniche mediante apparecchi di ricezione installati nelle camere, che, normalmente, sono indistintamente compresi nel prezzo di pernottamento.

Pertanto, sebbene la distribuzione di un segnale mediante apparecchi televisivi e radiofonici, installati nelle camere di un albergo, costituisca una prestazione di servizi supplementare avente un’influenza sullo standing dell’albergo e quindi sul prezzo della camera, nel contesto dell’esame relativo all’esistenza di un atto di comunicazione al pubblico ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 3, paragrafo 1, della Direttiva 2001/29 e dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115 non si può considerare che tale prestazione supplementare sia offerta in un luogo accessibile al pubblico mediante il pagamento di un diritto di ingresso, ai senso dell’articolo 8, paragrafo 3, di quest’ultima direttiva.

In conclusione, l’articolo 8, paragrafo 3 della direttiva 2006/115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d’autore in materia di proprietà intellettuale, dev’essere interpretato nel senso che la comunicazione di emissioni radiotelevisive tramite apparecchi TV situati nelle camere di un albergo non costituisce una comunicazione effettuata in un luogo accessibile al pubblico mediante pagamento di un diritto d’ingresso, di conseguenza non è dovuto alla società di gestione collettiva un compenso a titolo di remunerazione del diritto connesso  in favore degli organismi di radiodiffusione in relazione all’uso di tali apparecchi TV sistemati nelle camere d’albergo  (è fatta salva ovviamente la remunerazione di altri titolari di diritti d’autore e connessi, diversi dagli organismi di radiodiffusione, per la comunicazione al pubblico effettuata dall’albergo tramite ritrasmissione agli apparecchi televisivi nelle sue camere).

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