Regolamento AGCom: tanto lavoro per nulla?

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Ne avevo parlato giovedì sera, nella bella tre giorni Copyleft days organizzata dal Teatro Valle Occupato.

Oggi il mio amico e collega Guido Scorza, con la sua usuale chiarezza e ricchezza di informazioni, ne ha scritto sul suo blog su Wired.

Il dubbio è semplice: siamo davvero sicuri che il Regolamento che l’AGCom si appresta ad approvare – forte di un decreto legge ad hoc che giacerebbe nei cassetti della Presidenza del Consiglio e che sanerebbe la sua carenza di potere in questa materia – sia conforme al diritto comunitario?

Si tratta di una questione formale, ma, come spesso avviene per le questioni formali, insuperabile.

La direttiva 98/34/CE, così come modificata dalla direttiva 98/48/CE, obbliga gli Stati membri a “notificare alla Commissione i progetti di regole tecniche nazionali relative a tutti i prodotti, nonché i progetti di regole nazionali specificatamente relative ai servizi della società dell’informazione”.

La prima bozza del Regolamento AGCom – come ricordato dal Presidente Calabrò, nelle sue audizioni al Senato e, da ultimo, alla Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale – è stata notificata alla Commissione.

Tralascio la polemica, che non cambia i termini della questione, sulle obiezioni della Commissione e sull’interpretazione in bonam partem offerta dal Presidente Calabrò. Né intendo passare in rassegna i molti punti della bozza di Regolamento (almeno dell’ultima versione nota) verso i quali nutro forti perplessità. È evidente, però, che il testo di cui si parla nelle audizioni parlamentari è diverso da quello notificato, poiché amplierebbe l’ambito di applicazione soggettiva, includendovi anche gli operatori stranieri (ad es. YouTube) e, probabilmente, dovrebbe prevedere dei nuovi obblighi per gli internet provider.

Mi domando, sul piano formale (dove però la forma è sostanza, incidendo sui profili di validità dell’atto normativo che si andrebbe ad approvare), se la modifica del testo notificato non imponga una nuova notifica alla Commissione europea.

Non sarebbe preferibile osservare pedissequamente i passaggi richiesti dalla direttiva n. 48 ed evitare le possibili censure della Commissione, anziché incaponirsi nel concludere i lavori prima del prossimo 18 maggio, data nella quale gli attuali membri dell’AGCom saranno costretti a passare il testimone per scadenza di mandato?

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2 Comments

  1. Guglielmo Troiano on

    Direttiva 98/34/CEE, art. 8, par. 1, c. 3
    “Gli Stati membri procedono ad una nuova comunicazione secondo le modalità summenzionate qualora essi apportino al progetto di regola tecnica modifiche importanti che ne alterino il campo di applicazione, ne abbrevino il calendario di applicazione inizialmente previsto, aggiungano o rendano più rigorosi le specificazioni o i requisiti.”

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