La vendita di PC con software preinstallati è una pratica commerciale scorretta? Rinvio pregiudiziale alla CGUE

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La complessità delle relazioni commerciali sviluppa il suo centro nevralgico di tutele nei confronti del consumatore. Un soggetto che, se da un lato, è un player fondamentale del sistema economico, dall’altro, è continuamente esposto a rischi generati, soprattutto – e per ragioni intuibili – dalla asimmetria informativa; un’informazione che nelle transazioni di consumo non viene integralmente condivisa.

Nell’armonizzazione del diritto, la necessità di riequilibrare i  rapporti di commercio converge nella disciplina, contenuta della direttiva 2005/29/CE, delle pratiche commerciali sleali vietate dall’Unione Europea; azioni, omissioni, condotte, comunicazioni, pubblicità e marketing, poste in essere da un professionista e direttamente connesse alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto al consumatore, ogniqualvolta siano ingannevoli[1] o aggressive[2].

E’ proprio nell’ottica garantista del mercato interno, nella tutela dei rapporti business to consumers, che la Corte di Cassazione francese ha effettuato, con la sentenza del 17 giugno scorso, un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, circa l’interpretazione di determinate norme contenute nel citato testo normativo.

Alla base del tortuoso iter processuale, si pone il ricorso contro una vendita di PC con software preinstallati; programmi, in realtà, indesiderati per l’acquirente che chiedeva, così, il rimborso del prezzo pagato per la parte corrispondente al costo sostenuto per il bene non voluto.

Una vicenda, questa, senza dubbio particolare, e che mostra il suo profilo più interessante verso l’atteggiamento ondivago della giurisprudenza francese in merito alle pratiche commerciali sleali. Una diversità di pensiero accentuata, poi, se vogliamo, dall’ampiezza delle stesse definizioni.

Nel caso di specie, dunque, il centro della controversia ruota intorno agli articoli L 120-1, L 121-1, L 122-1 del Code du Commerce che traducono, in chiave nazionale,  quanto stabilito nell’articolo 5, “Divieto delle pratiche commerciali sleali”, e nell’articolo 7, “Omissioni ingannevoli”, della direttiva 2005/29/CE.

Il primo,  identifica il carattere sleale di una pratica commerciale nella contrarietà alla norme di diligenza professionale, oppure perché falsa, o perché idonea a falsare il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio; il secondo, invece, elenca una serie di situazioni omissive ingannevoli, tra cui, quella che qui interessa, l’assenza di informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno per prendere una decisione consapevole, o idonee ad indurlo in scelte  per le quali, in altre circostanze, non avrebbe optato.

I dubbi interpretativi, nel caso in esame, vanno in una triplice direzione e sono il frutto della combinazione delle due disposizioni.

Viene chiesto alla CGUE se la slealtà di una pratica possa essere ravvisata anche nell’omissione del prezzo del singolo software, nell’impossibilità, di fatto, per il consumatore di scegliere se accettare o meno i software, o, ancora, nel diniego di ottenere un computer senza i relativi programmi.

Nei precedenti gradi di giudizio, però, è stata tendenzialmente esclusa la configurabilità di una pratica commerciale sleale  nel caso di una simile vendita.

Alla base dei motivi di rigetto ci sono argomentazioni fortemente incentrate su indagini di mercato, nonché sulla libertà, in uno scenario concorrenziale, di rivolgersi ad altro fornitore. La preinstallazione di un software, dunque, scongiura l’ipotesi di pratica ingannevole, la quale, anzi, viene considerata come un’opzione che, lato produttore, risponde ad una politica aziendale dettata dalle preferenze dei consumatori di ottenere, il prima possibile con l’acquisto, prodotti immediatamente funzionanti.

L’omissione del prezzo specifico del singolo programma, inoltre, in fase di appello, non è stata assolutamente considerata come pregiudizievole degli interessi dell’acquirente.

Secondo i giudici, in presenza di tutte le altre informazioni necessarie come la qualità del prodotto, il prezzo complessivo e i risultati attesi dal suo utilizzo, è totalmente superflua l’indicazione del costo di ogni software;  il consumatore è conscio  che determinati prodotti, come i PC, per loro natura, ricomprendono altri beni (i software) i quali  non possono essere selezionati dal consumatore con ampi margini di scelta, almeno nell’offerta di base: nessuna influenza, dunque, sul comportamento economico di chi acquista.

Motivazioni alle quali si aggiunge, poi, una tassativa esclusione della riconducibilità alla fattispecie di “divieto di fornitura non richiesta”, descritta nel paragrafo 29 dell’Allegato 1 alla direttiva del 2005/29/CE.

Il documento in questione, che fornisce un’elencazione delle pratiche considerate in ogni caso sleali, vieta di esigere il pagamento, anche differito, di beni che il consumatore non ha richiesto;  in questo caso, la mancata identità con il caso in commento fa leva sulla situazione di fatto nella quale viene a trovarsi un acquirente mediamente informato. Come già accennato, anche adesso,  il consumatore consapevole  ben sa dell’esistenza di programmi all’interno di un pc, i quali vengono scelti tra quelli che, su un giudizio di opportunità, potrebbero essere maggiormente utili  o richiesti da un grande numero di persone; circostanza che non dovrebbe indurre un soggetto a considerarsi vittima di una sorta di raggiro qualora l’oggetto della compravendita sia il computer e non, nello specifico, i software; nessuna coercizione o asimmetria informativa, né, tantomeno, negligenza professionale.

Se è vero, però, che determinate situazioni possono tracciare un trend quasi certo di sviluppo ciò non può dirsi per il diritto,  che fa della sua duttilità il punto di forza in un sistema estremamente mutevole. Certamente, la direttiva 2005/29/CE nell’ottica di tutela del consumatore, almeno negli obiettivi, vuole tutelare gli interessi di quella parte che, contrattualmente, appare meno forte; ma, come detto, a ciò si contrappone un’ampiezza delle stesse definizioni e della casistica. Non rimane, dunque, che attendere il punto di vista della CGUE, la quale potrebbe inserirsi sulla scia del pensiero della giurisprudenza francese, oppure dettare nuove linee interpretative



[1] Artt. 6 e 7 della direttiva 2005/29/CE

[2] Artt. 8 e 9 della direttiva 2005729/CE

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