La riforma dell’emittenza locale della legge di stabilità del 2015

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Nel mese di luglio del 2015 l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) ha emanato le delibere n. 402/15/CONS e n. 413/15/CONS aventi come oggetto, rispettivamente, la modifica del Piano Nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale DVB-T e l’avvio di una consultazione pubblica per la definizione delle modalità e delle condizioni economiche per la cessione della capacità trasmissiva delle reti televisive locali.

Le delibere sopracitate attuano le disposizioni del decreto “Destinazione Italia” (D.l. 23 dicembre 2013 n. 145), come modificato e integrato dalla “Legge di stabilità 2015”(Legge 23 dicembre 2014, n. 190), con il quale il legislatore ha avviato la riforma delsettore dell’emittenza locale.

Il Decreto, nella sua prima formulazione, si è posto come obiettivo quello di risolvere la problematica concernente le interferenze tra le frequenze assegnate agli operatori di rete locali italiani, in occasione dello switch off e quelle in uso nei Paesi radio-elettricamente confinanti, attribuendo all’Agcom il compito di effettuare una nuova pianificazione delle frequenze radiotelevisive; inoltre il Decreto ha statuito che le frequenze interferenti dovranno essere rilasciate volontariamente o coattivamente (art. 6, comma 8).

Pertanto la delibera n. 480/14/CONS del 23 settembre 2014 ha provveduto ad individuare in ogni regione le frequenze interferenti escludendole conseguentemente dalla nuova pianificazione.

Parallelamente, il Decreto ha previsto in favore degli operatori di rete che abbiano rilasciato le frequenze escluse, sia l’attribuzione di misure compensative di natura economica (art. 6 comma 9), sia la possibilità di continuare a esercitare l’attività di fornitore di servizi di media sulle frequenze degli operatori di rete locali non interessati dal rilascio. In capo a questi ultimi vige infatti un obbligo di must carry consistente nella cessione di una quantità di capacità trasmissiva non inferiore a un programma, secondo le modalità e le condizioni economiche di stabilite dall’Autorità (art. 6 comma 9-bis).

Successivamente, la legge di stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 2014, n. 190) ha aggiunto ulteriori cinque commi all’art. 6 del decreto “Destinazione Italia”, volti a completare ed integrare il riassetto del comparto ed assegnare ulteriori risorse agli operatori di rete locali.

Con tali disposizioni il legislatore ha optato per una nuova impostazione del settore dell’emittenza radiotelevisiva locale al fine di separare l’attività di operatore di rete da quella di fornitore di servizi di media, nonché di razionalizzare le risorse frequenziali attraverso il coordinamento con i Paesi confinanti, così da rendere più efficiente la pianificazione anche in vista del trasferimento della banda 700 MHz dall’utilizzo televisivo ai servizi mobili.

In particolare il comma 9-ter ha dato il compito all’Agcom di pianificare le “frequenzeattribuite a livello internazionale all’Italia e non assegnate a operatori di rete nazionali per il servizio televisivo digitale terrestre per la messa a disposizione della relativacapacità trasmissiva a fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale”.

L’assegnazione dei diritti d’uso su tali porzioni di spettro potrà avvenire esclusivamente attraverso una procedura prevista dallo stesso comma 9-ter e in base alla quale risulteranno assegnatari gli operatori di rete locali (o nazionali in via residuale) che, a seguito di una graduatoria gestita dal Ministero per lo sviluppo economico (MISE), saranno utilmente collocati in una graduatoria redatta sulla base di parametri tecnici che garantiscano l’affidabilità dei soggetti nello sviluppo della rete.

L’aspetto più rilevante consiste nel fatto che, una volta individuati gli operatori di rete aventi diritto a esercire le nuove frequenze, gli stessi avranno l’obbligo di mettere a disposizione la totalità della capacità trasmissiva assegnata; il medesimo obbligo vige in capo agli operatori di rete locali “già titolari di diritti d’uso di  frequenze attribuite a livello internazionale all’Italia” (art. 6, comma 9-quater), ovvero i soggetti che, già dalla delibera n. 480/14/CONS, risultino assegnatari di diritti d’uso su frequenze c.d. “coordinate”.

L’assegnazione delle nuove frequenze è pertanto soggetta ad un vincolo di scopo, consistente nell’obbligo di destinazione della relativa capacità trasmissiva ai contenuti dei fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale che si collocheranno utilmente in graduatorie stilate dal MISE, periodicamente aggiornate e differenziate per regioni, sulla base di criteri previsti dalla legge stessa, visti nell’ottica del legislatore come indici di qualità del servizio e dell’informazione a garanzia del pluralismo (art. 6, comma 9-quinquies).

Gli assegnatari delle nuove frequenze, così come coloro i quali sono attualmente titolari di diritti d’uso su frequenze coordinate, saranno operatori di rete in ambito locale puri, con conseguente differenziazione con i fornitori di contenuti, così come già previsto dalla legge in ambito nazionale.

Se le modalità di cessione sono previste già dalla legge, anche in questo caso il Decreto ha attribuito all’Autorità il compito di determinare le condizioni economiche di cessione(art. 6, comma 9-sexies).

In attuazione dunque del percorso individuato dal Legislatore, l’Autorità ha individuato con la delibera n. 402/15/CONS del 25 giugno 2015 le nuove frequenze coordinate assegnate all’Italia ma non attribuite ad operatori di rete nazionali. La pianificazione effettuata, al fine di garantire un’idonea qualità di ricezione ed un elevato livello di compatibilizzazione con le reti operanti nei bacini adiacenti, ha previsto che una stessa frequenza non possa, di norma, essere utilizzata in due Regioni confinanti, salvo situazioni e casi specifici.

Con la delibera n. 413/15/CONS del 9 luglio 2015, l’Agcom ha sottoposto a consultazione pubblica uno schema di provvedimento che riporta sia le modalità che le condizioni economiche di cessione della capacità trasmissiva delle reti televisive locali,al fine di consentire a tutti i soggetti interessati di trasmettere le proprie osservazioni in merito al testo proposto.

Nel dettaglio, per quanto riguarda le modalità di cessione, esclusivamente riferibili al must carry sulle frequenze pianificate nella delibera n. 480/14/CONS, l’Autorità, in primo luogo, ha identificato la “quota non inferiore a un programma” prevista dalla legge, quantificandola in 2,5 Mbit/s.

Gli operatori di rete su cui grava l’obbligo di must carry dovranno rendere pubblica la quantità di capacità trasmissiva che intendono cedere e il relativo prezzo, mentre i fornitori di servizi di media che dovranno essere trasportati dovranno successivamente indicare la preferenza dell’operatore, la capacità trasmissiva richiesta e l’area territoriale d’interesse; il MISE provvederà ad effettuare l’associazione tra domanda e offerta.

In merito alle condizioni economiche queste si riferiscono alla cessione, sia della quota delle frequenze già pianificate dalla delibera n. 480/14/CONS, sia delle nuove frequenze di cui alla delibera n. 402/15/CONS, nonché delle frequenze coordinate. Il prezzo definito in una misura massima (cap), è differenziato tra le varie regioni in considerazione della diversa distribuzione della popolazione, nonché delle differenzeorografiche tra le varie parti del Paese, che influenza il costo della realizzazione e manutenzione della rete.

Nel definire quindi i cap di prezzo per le diverse regioni, l’Autorità ha preso in considerazione la necessità di garantire, da una parte, l’accesso ai fornitori di contenuti in ambito locale, anche in ottica di tutela del pluralismo e, dall’altra parte, una ragionevole remunerazione per operatori di rete locali, al fine di incoraggiare gli investimenti e consentire lo svolgimento dell’attività di impresa, soprattutto laddove si realizzi, di fatto, la separazione tra le due attività di fornitore di servizi di media e di operatore di rete.

Alla fine della consultazione dell’Autorità e con il completamento delle procedure di assegnazione da parte del Ministero, il settore dell’emittenza locale sarà pertanto caratterizzato da una gestione più efficiente dello spettro da parte di operatori di rete puri e inoltre verranno risolti i problemi di interferenza con i Paesi radioelettricamenteconfinanti.

 

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