La criptovaluta nell’ordinamento giuridico europeo e nazionale: una panoramica delle nuove disposizioni regolamentari.

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  1. Introduzione, recente evoluzione del mercato

Negli ultimi anni, il mercato delle cripto-attività, è stato caratterizzato da una crescita esponenziale[1]. Se da un lato hanno sicuramente influito la diffusione di nuove tipologie di valute virtuali e la sempre più facile accessibilità alle piattaforme on-line di scambio di cripto-valute, dall’altro molti “soggetti inesperti “sono stati spinti a investire in questo settore a causa dell’illusione di profitti facili, esponendosi così a numerosi rischi.

Le repentine fluttuazioni di valore del Bitcoin[2], caratteristiche intrinseca fin dalla sua creazione, sono ben note, ed il 2022 è stato un anno complesso per il mercato delle criptovalute a causa dell’aumento dell’inflazione e dei tassi di interesse stabiliti dalla Federal Reserve. Questo ha portato numerosi investitori ad ottenere guadagni improvvisi e poi subito dopo la perdita repentina del capitale investito.

Il recente fallimento dell’Exchange FTX ha avuto conseguenze significative sia per gli investitori, che per il mercato del cripto valute: negli Stati Uniti ha portato al congelamento degli asset e dei depositi detenuti presso FTX, causando una perdita stimata vicina ai due miliardi di dollari, di cui gran parte appartenente a investitori privati, inclusi quasi centomila italiani.

Questo evento ha avuto ripercussioni anche nel mercato europeo, creando un effetto domino su altri operatori del settore e sul mercato globale del cripto valute. Bitcoin ha perso il 14,7% del suo valore solo nel mese di novembre 2022.

Tali eventi evidenziano il rischio intrinseco di strumenti finanziari altamente volatili come le criptovalute, che non sono soggette all’emissione e alla garanzia delle banche centrali o delle autorità pubbliche sottolineando l’importanza di un intervento regolatorio condiviso nonché la definizione di un framework internazionale, per affrontare tali rischi e proteggere gli investitori e alla luce di un’espansione sempre più veloce delle cripto-attività.[3]

 

  1. Aspetti caratteristici e definizione

Una criptovaluta è una valuta virtuale che, secondo la definizione di Banca d’Italia, costituisce una rappresentazione digitale di valore ed è utilizzata come mezzo di scambio o detenuta a scopo di investimento.[4]

Durante ogni transazione, vengono utilizzati algoritmi specifici per effettuare il pagamento e viene effettuato un controllo per evitare la duplicazione del denaro, double spending.

Alcune fra queste monete possono essere letteralmente “estratte” tramite il mining; attività in teoria disponibile a tutti, ma nella pratica dipendente dalla potenza di calcolo del singolo “miner”.

L’infrastruttura software di funzionamento del sistema utilizzata dalla maggior parte delle criptovalute è Il protocollo blockchain, che consiste in un protocollo transazionale digitale che supporta anche utilizzi ulteriori rispetto a quello che si verifica nel settore delle cripto-attività; rappresenta il registro pubblico di tutte le transazioni effettuate con criptovalute sullo stesso chain, ed è visibile a tutti gli utenti. Una volta completata, ogni transazione diventa irrevocabile.[5]

Ad oggi si contano quasi ventimila diverse tipologie di coin, risultando dunque utile tentare, seppur in termini generali, una classificazione.

I criteri più comunemente utilizzati per classificare le cripto-attività sono due: la funzione economica[6] e la presenza o meno di “collateral[7].

In base alla funzione economica, si distinguono

– token di pagamento (payment tokens): sono gettoni digitali utilizzati come mezzi di scambio di beni o servizi, ed eventualmente anche come riserva di valore e unità di misura;

– token di utilità (utility tokens): sono gettoni digitali non negoziabili che incorporano diritti amministrativi o licenze d’uso per accedere a piattaforme e a servizi;

– token di sicurezza (security tokens): sono gettoni digitali trasferibili o potenzialmente negoziabili su una piattaforma.

In ragione dell’esistenza, o meno, di meccanismi di garanzia a supporto della loro solidità, è possibile distinguere, poi in:

– unbacked cryptoasset, ovvero cripto-attività molto rischiose poiché del tutto prive di valore intrinseco; non sono legate ad alcuna attività reale o finanziaria e non sono garantite dal diritto del possessore al recupero delle somme investite (Bitcoin è un esempio di unbacked crypto);

– asset linked stablecoin, ovvero cripto-attività garantite da portafogli reali di attività sottostanti, ad esempio depositi bancari o materie prime,  che a loro volta si possono distinguere in: a) le asset-pegged stablecoin, ancorate a una valuta o a un’attività reale e garantite solo in parte dalla presenza di moneta in tale valuta monetaria  o di attività reale nell’attivo dell’emittente; b) le assetbacked stablecoin, ancorate a una valuta o a un’attività reale e garantite dalla presenza nel bilancio dell’emittente di moneta in valuta o di attività reale in quantità uguale alla quantità di stablecoin emesse[8].

Infine, risulta opportuno menzionare anche le monete digitali emesse dalle banche centrali, le c.d. Central Bank Digital Currency, CBDC: una forma di moneta elettronica che può essere scambiata con trasferimenti peer-to-peer, in cui le transazioni avvengono direttamente tra l’ordinante e il beneficiario senza il bisogno di un intermediario centrale[9].

 

  1. Le misure regolatorie a livello europeo e nazionale

 Venendo dunque all’auspicato tema della necessaria regolamentazione del fenomeno, nel contesto europeo si è registrato l’avvio di alcune importanti iniziative di regolamentazione della finanza digitale per garantire che l’Unione Europea sviluppi un approccio che promuova sviluppo tecnologico, stabilità finanziaria e nel contempo un livello adeguato di protezione dei consumatori, il cd. Digital Financial Package (Pacchetto Europeo sulla finanza digitale).

Alla luce di una disparità regionale in termini legislativi e di diverse velocità tecnologiche con cui gli Stati membri operano, l’UE sta svolgendo una parte attiva nel processo globale di avvicinamento a meccanismi stabili di regolazione cripto con l’emanazione del Digital Financial Package, che costituisce la strategia quadro finalizzata a facilitare e sviluppare diverse soluzioni innovative tecnologiche a livello nazionale e transfrontaliero e ad adeguare il quadro normativo e alla crescente digitalizzazione del settore finanziario.

La Digital Finance Strategy si basa su quattro elementi considerati prioritari “removing fragmentation in the Digital Single Market, adapting the EU regulatory framework to facilitate digital innovation, promoting a data-driven finance and addressing the challenges and risks with digital transformation, including enhancing the digital operational resilience of the financial system” e la Commissione europea chiaramente specifica che “a strong and vibrant European digital finance sector would strengthen Europe’s ability to reinforce our open strategic autonomy in financial services and, by extension, our capacity to regulate and supervise the financial system to protect Europe’s financial stability and our values[10].

La normativa prevede regole ad ampio raggio, di organizzazione e di attività, mirando ad assicurare la certezza del diritto, il sostegno all’innovazione, la tutela dei consumatori, degli investitori e dell’integrità del mercato, nel rispetto della concorrenza e della stabilità finanziaria.  In tal modo, il Digital Financial Package si inserisce in un quadro più ampio di disciplina delle cripto-attività e DLT, essendo accompagnato da proposte atte ad assicurare che le normative già esistenti non ostacolino la diffusione delle nuove tecnologie e, al tempo stesso, a garantire che tali nuove tecnologie rientrino nell’ambito di applicazione della regolamentazione finanziaria e della gestione dei rischi delle imprese attive nel settore delle cripto-attività nell’UE.

Il “Pacchetto Europeo sulla finanza digitale” contiene tre proposte per il settore della finanza digitale:

  1. regolamento Markets in CryptoAssets o MICA: una normativa armonizzata in tema di cripto-attività che tuteli gli investitori;
  2. regolamento DORA: un quadro normativo uniforme sulla resilienza operativa digitale, per prevenire e mitigare le minacce informatiche;
  3. regolamento Digital Ledger Technology o DLT che disciplina l’utilizzo della blockchain e la tecnologia del registro distribuito.

 

  1. MICA (Markets in Crypto Assets)

 La prima iniziativa è il regolamento MICA (Markets in Crypto Assets), centoventisei articoli dedicati principalmente all’emissione e all’offerta al pubblico delle cripto-attività, non riconducibili a strumenti o servizi finanziari, ma anche all’autorizzazione e alle condizioni operative per i fornitori dei servizi del settore, come i servizi di cambio, di custodia e gestione di piattaforme per la negoziazione, alla protezione dei consumatori e alla prevenzione degli abusi di mercato.

In tal senso, il MICA proteggerà gli investitori aumentando la trasparenza e istituendo un quadro completo per gli emittenti e i fornitori di servizi, compresa la conformità alle norme antiriciclaggio, al fine di preservare la stabilità finanziaria e tutelare gli investitori consentendo al contempo l’innovazione e promuovendo l’attrattiva del settore dei crypto-asset[11].

Inoltre, introduce un quadro normativo armonizzato nell’Unione Europea che, data la natura globale dei mercati delle criptovalute, rappresenta un miglioramento rispetto alla situazione attuale, caratterizzata da legislazioni nazionali solo in alcuni Stati membri[12].

Come, infatti, si legge nella risoluzione legislativa del Parlamento europeo “è importante garantire che gli atti legislativi dell’Unione in materia di servizi finanziari siano adeguati all’era digitale e contribuiscano a creare un’economia pronta per le sfide del futuro e al servizio delle persone, anche consentendo l’uso di tecnologie innovative. L’Unione ha un interesse politico nello sviluppo e nella promozione dell’adozione di tecnologie trasformative nel settore finanziario, compresa la diffusione della tecnologia a registro distribuito (DLT). Si prevede che molte applicazioni della tecnologia a registro distribuito, compresa la tecnologia blockchain, che non sono ancora state completamente esplorate, continueranno a creare nuovi tipi di attività e di modelli d’impresa che, insieme al settore stesso delle cripto-attività, porteranno a una crescita economica e a nuove opportunità di lavoro per i cittadini dell’Unione. […]

Se utilizzate come mezzo di pagamento, le cripto-attività possono offrire opportunità in termini di pagamenti più economici, più veloci e più efficienti, in particolare su base transfrontaliera, in quanto limitano il numero di intermediari. […] Un quadro dell’Unione per i mercati delle cripto-attività dovrebbe, infatti, prevedere un trattamento proporzionato degli emittenti di cripto-attività e dei prestatori di servizi per le cripto-attività, dando così luogo a pari opportunità per quanto riguarda l’ingresso nel mercato e lo sviluppo attuale e futuro dei mercati delle cripto-attività. Esso dovrebbe inoltre promuovere la stabilità finanziaria e il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. […]

Si tratta di una regolamentazione adeguata, mantiene la competitività degli Stati membri sui mercati finanziari e tecnologici internazionali e offre ai clienti vantaggi significativi in termini di accesso a una gestione patrimoniale e a servizi finanziari più economici, più veloci e più sicuri”.

L’ambito di intervento del MICA è circoscritto alle sole cripto-attività diverse da strumenti finanziari, in sostanza ai così detti utility tokens e/o monetary tokens; in particolare, come precedentemente analizzato, con riguardo a quest’ultima categoria si fa riferimento a “token collegati ad attività” (“assetreferenced tokens”) e ai “token di moneta elettronica” (“e-money tokens”). La normativa si applica a tutti i soggetti che esercitano emissione/offerta di cryptoassets, e ai fornitori di servizi di cryptoassets i cd. CASP.

Riprendendo quanto disquisito precedentemente in merito alla difficoltà di definire le attività connesse alle criptovalute, il MICA, nei primi articoli ci fornisce due definizioni che devono ritenersi dunque ormai consolidate. La prima riguarda la cripto-attività, definita come una “rappresentazione digitale di un valore o di un diritto che può essere trasferito e memorizzato elettronicamente, utilizzando la tecnologia a registro distribuito o una tecnologia analoga[13]; la seconda è in merito all’utility token, definito come un “tipo di cripto-attività destinato unicamente a fornire l’accesso a un bene o a un servizio prestato dal suo emittente[14].

Inoltre l’art. 3.1 dal Regolamento MICA definisce il registro distribuito come “un archivio di informazioni in cui sono registrate le operazioni e che è condiviso da una serie di nodi di rete DLT ed è sincronizzato tra di essi, mediante l’utilizzo di un meccanismo di consenso”; con meccanismo di consenso, come  “le regole e le procedure con cui si raggiunge un accordo, tra i nodi di rete DLT, sulla convalida di un’operazione”; rete DLT come “un dispositivo o un’applicazione informatica che è parte di una rete e che detiene una copia completa o parziale delle registrazioni di tutte le operazioni eseguite tramite il registro distribuito”.

Venendo al contenuto del MICA, il regolamento si prefigge di definire[15]:

–  gli obblighi di trasparenza e informativa per l’emissione, l’offerta al pubblico e l’ammissione di cripto-attività alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione per cripto-attività («ammissione alla negoziazione»);

–  i requisiti operativi, organizzativi e di governance per l’autorizzazione e la vigilanza dei prestatori di servizi per le cripto-attività, degli emittenti di token collegati ad attività e degli emittenti di token di moneta elettronica;

–  i requisiti per la tutela dei possessori di cripto-attività in relazione all’emissione, negoziazione e custodia dei cryptoassets;

–  i requisiti per la tutela dei clienti di prestatori di servizi per le cripto-attività;

–  le misure volte a prevenire l’abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato in relazione alle cripto-attività, al fine di assicurare l’integrità dei mercati in cui vengono negoziati i cryptoassets.

In merito alla disciplina degli emittenti, il regolamento prevede regole distinte in funzione della natura dei cryptoasset, disciplinando nel Titolo III i “Token collegati ad attività” e nel Titolo IV i “token di moneta elettronica”.

Per gli emittenti di “asset reference token” è previsto un regime autorizzativo ad hoc. Si richiede inoltre la costituzione e il mantenimento di una “asset reserve”, al fine sostenere un diritto di rimborso obbligatorio che gli emittenti devono concedere ai detentori dei tokens.

L’e-money token è invece stata limitata unicamente alle banche e agli istituti di moneta elettronica, a meno che l’offerta non venga fatta solo a investitori qualificati e l’importo medio in circolazione degli EMT non superi i cinque milioni di euro.

Per l’emissione degli altri token non è prevista alcuna autorizzazione ma la pubblicazione di un “white paper” (di natura preventiva, periodica e straordinaria).

Il titolo V disciplina i Cryptoasset service providers (CASPs), i fornitori di servizi di cryptoasset[16]; attività riservata solo a “una persona giuridica o un’altra impresa autorizzata”[17] che abbia sede legale in uno Stato membro in cui presta almeno parte dei suoi servizi, oltre alla sede di direzione effettiva nell’Unione e purché almeno uno degli amministratori sia residente nell’Unione. I CASP saranno registrati in un registro centrale gestito dall’ESMA. Una volta autorizzati, i CASP saranno in grado di fornire servizi di cryptoassets in tutti gli Stati membri dell’UE sulla base di una procedura di “passporting” che consente di fornire servizi in tutta l’UE. Vengono poi previsti articolati e dettagliati obblighi comportamentali generali di correttezza, onestà e professionalità, requisiti prudenziali, presìdi organizzativi e informativi, regole di prevenzione e gestione dei conflitti di interessi, regole sull’esternalizzazione di funzioni e sulla gestione dei reclami[18].

Con riferimento all’attività di “custodia” e “amministrazione” il MICA richiede una segregazione tra gli asset dei fornitori e quelli dei clienti, con l’obbligo di attribuire gli asset a un indirizzo blockchain. La custodia virtuale non sarà più consentita, e viene previsto un obbligo di copertura assicurativa per la responsabilità del fornitore di servizi.

Infine, il MICA sottrae dal suo ambito di applicazione i Non-Fungible Tokens, cd. NFT,[19] unità di dati “unica” e non trasferibile che può essere venduta e scambiata, conservata in un libro mastro digitale noto come blockchain, affermando nell’art. 2, 3. che “Il presente regolamento non si applica alle cripto-attività che sono uniche e non fungibili con altre cripto-attività[20] e la Finanza Decentralizzata (Decentralized Finance o DeFi), ovvero servizi finanziari innovativi basati appunto su tecnologia blockchain.

Il MICA entrato in vigore il 29 giugno, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, si applicherà dal 30 dicembre 2024, salvo i Titoli III (Token collegati ad attività) e IV (Token di moneta elettronica) che si applicheranno dal 30 giugno 2024.

 

  1. Regolamento DORA ( Ue 2554/2022)

La seconda iniziativa, indirettamente legata al settore crypto, è il regolamento DORA (reg. Ue 2554/2022), relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario, che mira a rafforzare i requisiti operativi di cybersecurity per i settori bancario, finanziario e assicurativo, estendendosi ai prestatori di servizi in materia di criptovalute.

Inoltre, il regolamento punta ad armonizzare i requisiti di rischio delle tecnologie ICT in tutta l’Unione Europea e ad implementare le misure di governance, gestione del rischio delle tecnologie ICT e segnalazione degli incidenti, al fine di garantire idonee garanzie per mitigare eventuali attacchi informatici e altri rischi cyber.

Il Regolamento DORA, entrato in vigore il 17 gennaio 2023, ma vincolante dal 17 gennaio 2025, si applicherà a tutti quei fornitori di servizi ICT, individuati dall’Autorità di vigilanza dei mercati finanziari dell’Unione Europea, sulla base dei criteri individuati dall’art. 31 del Regolamento.

Infine, si sottolinea come il regolamento DORA si vada ad aggiungere ad altre due produzioni normative europee: la Direttiva (UE) 2022/2555 (di seguito, “Direttiva NIS 2”) e la Direttiva (UE) 2022/2557 (di seguito, “Direttiva CER”), tutte volte all’obiettivo di rafforzare la capacità resiliente delle imprese europee all’interno del contesto cyber.

 

  1. Pilot Regime

Il “Pilot Regime”, regolamento (UE) 2022/858 pubblicato 2 giugno 2022 sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE, relativo a un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito, è entrato in vigore il 22 giugno 2022 e ha trovato applicazione a partire dal 23 marzo 2023[21].

Il Regolamento, composto da 19 articoli, mira a eliminare gli ostacoli normativi al mercato degli strumenti finanziari sotto forma di cripto-attività, promuovendo contemporaneamente lo sviluppo di tecnologie basate su registri distribuiti, e garantire la protezione degli investitori. Ciò attraverso un approccio “sandbox“, consentendo dunque esenzioni temporanee dai requisiti regolamentari specifici previsti dalla legislazione finanziaria europea (come MiFID II e CSDR) al fine di facilitare la creazione di spazi di sperimentazione per l’adattamento graduale delle regole finanziarie tradizionali alle nuove tecnologie.

Sarà compito dell’Esma presentare entro marzo 2026 alla Commissione Europea una relazione sul funzionamento delle infrastrutture di mercato di DLT e sull’integrità del mercato e protezioni degli investitori. La Commissione potrà mettere fine al regime, prorogarlo per massimo tre anni, estenderlo ad altri strumenti finanziari, modificarlo o renderlo definitivo[22].

Innanzitutto, è necessario precisare che, diversamente da MICA, il “Pilot Regime” disciplina cripto-attività che risultino descrivibili e/o qualificabili e/o assimilabili come/a “strumenti finanziari” ai sensi MIFID, e, quindi, qualificabili come security tokens e definite “Strumenti finanziari DLT” estendendosi, anche agli strumenti finanziari tokenizzati ovvero azioni, obbligazioni e quote di organismi di investimento collettivo nativamente digitali”[23].

La DLT è definita dalla Banca mondiale come “un approccio innovativo e in rapida evoluzione per la registrazione e la condivisione di dati attraverso più archivi (ledger, registri), che hanno ciascuno gli stessi identici record di dati e sono collettivamente mantenuti e controllati da una rete distribuita di server informatici, chiamati nodi”[24], caratterizzati da decentralizzazione, trasparenza, immutabilità (e la sicurezza).”. Ai sensi dell’art. 2, par. 1, punto 11, lo “strumento finanziario DLT” è uno “strumento finanziario [come definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2014/65/UE] emesso, registrato, trasferito e stoccato mediante la tecnologia a registro distribuito”.

Sulla base della tipologia della rete si distingue tra DLT permissioned, o private, in cui occorre registrarsi e identificarsi e quindi essere autorizzati da un ente centrale o dalla rete stessa- e DLT permissionless, o pubbliche, al quale si può accedere senza autorizzazione, tramite l’utilizzo di smart contract [25].

Ciò detto, l’art. 3 del regolamento precisa che esso si applica unicamente alle seguenti fattispecie:

–  le azioni il cui emittente ha una capitalizzazione di mercato o una capitalizzazione di mercato provvisoria inferiore a cinquecento milioni di euro;

–  le obbligazioni e altre forme di debito cartolarizzato, comprese le ricevute di deposito in relazione a tali titoli, o strumenti del mercato monetario con un importo in termini di emissione inferiore a 1 miliardo di euro;

–  le quote di organismi di investimento collettivo di cui alla Direttiva 2014/65/UE (c.d. Direttiva UCITS), il cui valore di mercato delle attività gestite è inferiore a cinquecento milioni di euro.

La novità più rilevante risiede nell’istituzione di registri digitali distribuiti per l’iscrizione di titoli finanziari come azioni, obbligazioni, titoli di debito emessi da società a responsabilità limitata e ulteriori strumenti di partecipazione e investimento. I registri distribuiti potranno essere istituiti da soggetti come banche, imprese di investimento, istituti di moneta elettronica, imprese assicurative e altri soggetti finanziari. La vigilanza sui registri è attribuita a Consob e Banca d’Italia.

ll Regolamento sul DLT Pilot Regime prevede che i sistemi multilaterali di negoziazione DLT MTF DLT, i sistemi di regolamento titoli DLT SS DLT e i sistemi di negoziazione e regolamento DLT TSS DLT siano soggetti allo stesso quadro giuridico che si applica ai sistemi multilaterali di negoziazione, MTF, e ai sistemi di regolamento titoli, fatte salve alcune limitate esenzioni.

Le esenzioni previste per le infrastrutture di mercato che rientrano nell’ambito del DLT Pilot Regime vengono declinate diversamente a seconda della tipologia di piattaforma, prevedendo regole specifiche all’art. 4 (“MTF DLT”), all’art. 5, SS DLT, e all’art. 6, TSS DLT[26].

Secondo il regolamento, le infrastrutture di mercato DLT sono soggette in linea di principio ai requisiti di norma previsti, rispettivamente: per un MTF ai sensi della MiFID II; per un depositario centrale di titoli che gestisce un sistema di regolamento titoli secondo il regolamento 909/2014 (“CSDR”); per un’impresa di investimento o un gestore di mercato che gestisca un sistema di negoziazione e regolamento ai sensi della MiFID II e del CSDR[27].

 

  1. Considerazioni Finali

Avere un impianto normativo generale sulla cripto-attività è un passo nella giusta direzione, esigenza dettata non solo dalla crescita repentina del mercato cripto, ma anche dai rischi collegati alle cripto-attività che hanno reso necessario un intervento chiaro a tutela dei consumatori, per aumentare poteri di vigilanza e rendere le operazioni più trasparenti.

Per comprendere che la necessità di tale regolamentazione nell’ultimo anno si sia fatta sempre più urgente [28] basti: vedere il fallimento di FTX, che utilizzò i fondi dei propri utenti in maniera fraudolenta, e le dichiarazioni di Mairead McGuinness, commissario europeo per i servizi finanziari, secondo il quale “la criptovaluta è uno delle più recenti modi per riciclare denaro. Le nostre regole si applicheranno ora a tutto il settore delle criptovalute. Vieteremo portafogli crittografici anonimi e ci assicureremo che i trasferimenti di criptovalute siano tracciabili”. Anche le autorità di vigilanza europee (EBA, ESMA ed EIOPA) hanno ricordato più volte come tali strumenti siano altamente rischiosi e speculativi, con assenza di trasparenza, senza forme di protezione né specifiche garanzie legali.

L’Unione Europea sta svolgendo una parte attiva nel processo di regolazione cripto, ma se da un lato queste norme  rappresentano un passo importante per la creazione di un ambiente più sicuro e più sostenibile per le cripto, al fine di proteggere i consumatori, prevenire l’uso improprio delle cripto-valute da parte di criminali e di conseguenza  permettere di recepire maggiori investimenti realizzando più business; dall’altro vi è il rischio di limitare la crescita del settore in continua evoluzione, ben più veloce della prassi regolatrice. [29]

Bilanciare le esigenze dell’innovazione con una norma chiara è un procedimento complesso. Infatti, costituiscono paradigmi operativi del tutto nuovi per il nostro ordinamento gli ecosistemi digitali che stanno subito dietro lo sviluppo di strumenti come le cripto-attività generalmente intese, caratterizzati da una natura multipolare, transfrontaliera e specialistica che coinvolge una miriade di soggetti, di infrastrutture e di servizi e prodotti; difficile da sintetizzare tutto ciò all’interno degli schemi regolatori amministrativi tradizionali.[30]

I recenti tentativi di regolamentazione, come anche sopra meglio specificato, si espongono a numerosi tecnicismi della materia; alcuni studiosi della materia dubitano che gli attuali strumenti di regolazione e l’odierno assetto dell’organizzazione amministrativa siano in grado di gestire paradigmi di innovazione così complessi proprio nell’ottica di aggiornamento e modifica, per cui sembra del tutto necessario il coinvolgimento  di strutture istituzionali costituite ad hoc per la gestione di tali complesse dinamiche,  si pensi ad esempio al caso italiano,  costituito dall’Agenzia italiana per la cybersicurezza.

 

[1] Secondo il Global Crypto Adoption Index 2022, nella classifica dei paesi con i livelli di utilizzo più elevati delle criptovalute l’Italia si colloca al 51º posto. Prime della graduatoria sono Vietnam, Filippine, Ucraina e India e quinti gli Stati Uniti. Fra i primi quaranta paesi troviamo Regno Unito, Germania, Francia, Spagna e Portogallo e Stati dell’Europa occidentale.

[2] Nakamoto S., Bitcoina peer-to-peer electronic cash system, 2008.

[3] Carlini V., Dentro la bancarotta di Ftx: poche regole, chat opache e file polverizzati, in Sole 24 ore, 24.11.2022

[4] Glossario Borsa Italiana, 2023

[5] Soldavini P., Come funziona la blockchain? in Sole 24 ore, 2.05.2022

[6] Caponera A. e Gola C., Aspetti economici e regolamentari delle cripto-attività, Banca d’Italia, Questioni di economia e finanza, n. 484/2019; Pezzuto A., Cripto-attività: classificazione, caratteristiche e prospettive di regolamentazione, in Tidona.com, 14.11.2022

[7] Calzolaio E., La qualificazione del bitcoin appunti di comparazione giuridica in Danno e Responsabilità, 01.03.2021

[8] Aiello G., Blockchain law: analisi tecnico-giuridica delle reti blockchain e degli smart contracts, in Diritto Mercato Tecnologia, 18.02.2020.

[9]Pezzuto A., Alla scoperta dell’euro digitale, in Tidona 24.11.2022; Panetta F., Stablecoin: due facce della stessa moneta, in www.ecb.europa.eu, 4.11.2020.

[10] Digital finance package, European Commission

[11] Rocco G., Cripto-attività: offerta al pubblico e servizi collegati, cosa prevede il regolamento MiCAR, in Ipsoa, 06.09.2022

[12] F.Mattasoglio, Le proposte europee in tema di crypto-asset e DLT. Prime prove di regolazione del mondo crypto o tentativo di tokenizzazione del mercato finanziario (ignorando bitcoin?), in Riv. dir. banc., 2021; F. Annunziata, Verso una disciplina europea delle cripto-attività. Riflessioni a margine della recente proposta della Commissione UE, in dirittobancario.it,15.10.2020

[13] Art. 3.1, Regolamento (UE) 2023/1114.

[14] Regolamento (UE) 2023/1114

[15] Redazione, In G.U. europea il Regolamento MiCA sulle cripto-attività, in Il Societario, 13.06.2023

[16] “servizio per le cripto-attività”: qualsiasi servizio e attività elencati in appresso in relazione a qualsiasi cripto-attività: (a)la custodia e l’amministrazione di cripto-attività per conto di terzi; (b)la gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività; (c)lo scambio di cripto-attività con una moneta fiduciaria avente corso legale; (d)lo scambio di cripto-attività con altre cripto-attività; (e)l’esecuzione di ordini di cripto-attività per conto di terzi; (f)il collocamento di cripto-attività; (g)la ricezione e trasmissione di ordini di cripto-attività per conto di terzi; (h)la prestazione di consulenza sulle cripto-attività; Art. 3.1, Regolamento (UE) 2023/1114

[17] Art. 59 Tit. V, Autorizzazione e condizioni di esercizio per i prestatori di servizi di cripto-asset, Capitolo 1, Autorizzazione dei prestatori di servizi di cripto-asset, Regolamento (UE) 2023/1114;

[18] Lanotte A. L’avvento del MiCA mette davvero fine al Crypto Far West in Europa? in Econopoly, 24.04.2023

[19] Considerando 10, Considerando 11, Art. 2.3, Regolamento (UE) 2023/1114; Banca d’Italia, Comunicazione in materia di tecnologie decentralizzate nella finanza e cripto-attività, giugno 2022, Carriere P., Il Regolamento MICA e il rebus NFT, in dirittobancario.it, 20.04.2022

[20] Regolamento (UE) 2023/1114

[21] Annunziata F., Minto A., Il nuovo Regolamento UE in materia di Distributed Ledger Technology, in Diritto Bancario, 13.07.2022

[22] cfr. Amato G. e Benvenuto R., Regolamento DLT: il regime pilota UE sulle nuove infrastrutture di mercato, in www.dirittobancario.it, 8.7.2022.

[23] Pezzuto A., Negoziazione e regolamento di valute virtuali qualificabili come strumenti finanziari ai fini della MiFID II – Il regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito (Distributed Ledger Technologies, DLT), in Tidona.com, 5.12.2022

[24] Pezzuto A., Cripto-attività: classificazione, caratteristiche e prospettive di regolamentazione, in Tidona.com, 14.11.2022

[25] Malvagna U., Digital securities: prime note sul decreto di attuazione del DLT Pilot, in Diritto Bancario, 20.03.2023; Siani G., La regolamentazione delle nuove tecnologie basate sulla Distributed ledger technology – DLT, tra tutela del mercato e rischi di sistema, in Banca d’Italia, 03.05.2022

[26] Pezzuto A., Cripto-attività: classificazione, caratteristiche e prospettive di regolamentazione, in Tidona.com, 14.11.2022

[27] Cfr. Lemma V., DLT pilot: verso il mercato degli strumenti finanziari digitali, in Diritto Bancario, 02.05.2023

[28] Panetta F., Per qualche cripto in più. Il Far West della cripto-finanza, BCE, 25.04.2022.

[29] Carlini V., Criptovalute, l’esperto Chainalysis: «Ecco la ricetta per ridurre le frodi» in Sole 24 ore, 27.04.2023

[30] Rubechini P., Cripto attività e blockchain, in Giornale di diritto amministrativo, n. 2, 2.03.2023

 

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