La Corte di Giustizia torna sulla ritrasmissione in live streaming di programmi televisivi

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La Corte di Giustizia con una sentenza depositata oggi nella causa C- 607/11 (ITV Broadcasting Ltd. e a. / TVCatchup Ltd.) è tornata ad occuparsi della ritrasmissione in live streaming su internet dei segnali trasmessi dai canali televisivi su frequenze digitali terrestri.

La Corte ha chiarito che non è consentito ritrasmettere su internet in live streaming il segnale di un’emittente televisiva senza l’autorizzazione di quest’ultima, pena la violazione del diritto d’autore sui programmi spettante all’emittente.

La decisione della Corte si basa sulla considerazione che la ritrasmissione su internet costituisca una comunicazione al pubblico autonoma rispetto alla trasmissione del segnale televisivo sulle frequenze televisive terrestri che, come tale, deve essere previamente autorizzata.

Su questo tema la Corte di Giustizia si era già espressa in tempi recenti ma è per la prima volta che i giudici europei hanno chiarito che i principi sopra espressi si applicano anche se:

1) le trasmissioni ritrasmesse su internet riguardano canali free;

2) il provider del servizio di ritrasmissione consente l’accesso al proprio servizio solo agli abbonati dei canali televisivi di cui effettua la ritrasmissione del segnale;

3) il provider del servizio adotta dei sistemi di geo-blocking che consentono l’accesso alla propria piattaforma solo dal paese nel quale vengono trasmessi i segnali televisivi.

Il testo integrale della decisione della Corte è disponibile qui.

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