La Convenzione europea dei diritti dell’uomo e l’instabile equilibrio tra interesse giudiziario e segreto del giornalista sulle fonti

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La sentenza della Grande Chambre del 4 settembre 2010, nel procedimento Sanoma-Uitgevers BV contro i Paesi Bassi (Requête n° 38224/03) riassume e detta principi già enunciati, ma non sviluppati approfonditamente, in materia di sequestro a carico dei giornalisti e di riservatezza delle loro fonti.

Un giornalista di Autoweek (rivista automobilistica) aveva ripreso immagini di una gara illegale di autovetture, concordando con gli organizzatori che avrebbe garantito il riserbo dei partecipanti e degli spettatori. La Procura aveva nel contempo ottenuto – attraverso intercettazioni – la seria prova che una delle macchine partecipanti alla gara fosse stata utilizzata in furti antecedenti e successivi alla stessa. Pertanto aveva emesso un ordine di sequestro, a carico della Rivista, del CD contenente le fotografie della gara stessa. Al diniego di ottemperare, il Capo Redattore venne minacciato di arresto per il fine settimana (durante il quale sarebbe dovuta uscire la Rivista con notizie di attualità); al rifiuto ulteriore di consegnare le fotografie venne arrestato, in sede, per un giorno. Nel contempo il Procuratore chiese, su istanza dell’editore, un parere al Giudice istruttore sul bilanciamento degli interessi. Questo venne reso in termini favorevoli al sequestro, ancorché lo stesso Giudice si dichiarasse incompetente. Infatti, l’art. 96 a) del codice di procedura penale olandese non contempla l’intervento del Giudice nella procedura di sequestro. La Procura ottenne il CD, conservato preso lo studio dell’avvocato dell’editore, con riserva. Quindi, la società presentò istanza per ottenere la revoca del sequestro, la restituzione del CD, un ordine di distruzione delle copie, nonché un’ingiunzione che prevedesse il divieto di esame ed uso delle informazioni ivi contenute. Il Tribunale restituì il CD, pur ritenendo lecito il sequestro per l’assenza di tutela del segreto giornalistico nel codice di rito e rigettò le restanti domande. La Corte di Cassazione dichiarò inammissibile il ricorso.

L’editore instaurò, dunque, la procedura a Strasburgo; esclusa in una prima fase ogni violazione della Convenzione, venne investita la Grande Chambre che ha emesso l’arresto citato.

Dopo aver analizzato la giurisprudenza e la legge olandese, la Grande Chambre ha espresso una premessa indefettibile, ossia che l’ordine di sequestro in questione costituisse un’ingerenza nell’esercizio da parte della società ricorrente della libertà di ricevere e di comunicare informazioni, ai sensi dell’art. 10, co. 1 della Convenzione.

Di elevato interesse per alcuni casi avvenuti in Italia, l’affermazione della Corte (caso Roemen et Schmit), richiamata con forza nella decisione,  secondo la quale un’ordinanza di perquisizione nei locali in uso al giornalista costituisce un provvedimento ancor più grave della richiesta di identificare una fonte d’informazione, in quanto gli inquirenti posseggono dei vasti poteri che danno loro per definizione accesso a tutta la documentazione in possesso del giornalista. La Corte riconferma, dunque, ogni divieto di inquisitio generalis per individuare una o più fonti giornalistiche; ciò che comporta, sviluppando la tesi, anche il divieto di sequestro del computer del cronista.

La decisione giudica, quindi, carente la legge olandese, in quanto l’art. 96 a) del codice processuale non prevede l’anticipato intervento del Giudice (garantito invece in Italia) per ordinare al giornalista di rivelare la fonte d’informazione. La Corte aggiunge, tuttavia, che il ruolo del Giudice consiste nella decisione discrezionale circa il bilanciamento degli interessi: quello investigativo e quello al segreto (in Italia il canone decisorio è, però, regolato dall’art. 200, co. 3 c.p.p., per il quale è sufficiente che la rivelazione del segreto concerna un reato, sia necessaria alla sua prova e non ci siano alternative istruttorie).

La decisione conclude affermando che la legge olandese è carente, in quanto non prevede alcuna procedura di garanzia legale adeguata che consenta al richiedente dì ottenere una valutazione indipendente sulla questione se l’interesse all’inchiesta penale in corso debba prevalere sull’interesse alla protezione delle fonti giornalistiche.

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