Il nuovo diritto connesso a beneficio delle agenzie di stampa e degli editori. La Protezione ricercata dall’art. 15 Direttiva (UE) 2019/790 e la prima applicazione europea: il caso francese

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Abstract: A giudizio della Corte d’appello la legge francese di recepimento del solo art. 15 della direttiva 790/2019 riconosce agli editori e agenzie di stampa un diritto connesso al diritto d’autore. Si tratta di un diritto patrimoniale in base al quale l’autorizzazione all’uso dei contenuti protetti è un requisito fondamentale per poter riprodurre e comunicare al pubblico (in modo totale o parziale) quanto pubblicato. Non si tratta di un diritto ad essere remunerati per l’uso dei contenuti bensì un diritto ad essere interpellati per l’uso che si intende fare dei contenuti protetti.

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Settimana scorsa, la Corte di appello di Parigi si è pronunciata sul ricorso promosso dal Google avverso  la decisione dell’Antitrust francese del 9 aprile 2020, con cui era stato riconosciuto l’abuso di posizione dominante da parte del noto motore di ricerca per aver di fatto negato l’operatività del nuovo diritto connesso introdotto dall’art. 15 della direttiva 790/2019.

La Francia è stata il primo paese dell’Unione a recepire con una legge interna il solo articolo 15 della direttiva “copyright” con cui è stato introdotto un nuovo diritto connesso a beneficio delle agenzie di stampa e degli editori che, secondo la volontà del legislatore, avrebbe dovuto tutelare gli investimenti sia umani che finanziari. L’obiettivo di questo nuovo diritto connesso è stato, dunque, quello di riequilibrare il potere tra attori digitali e operatori di stampa ridefinendo la condivisione (e la ripartizione) del valore a favore di questi ultimi.

Google, all’indomani del recepimento della legge francese,ha dichiarato che non intendeva pagare gli editori per l’uso dei contenuti editoriali, quindi ha proposto (senza una preventiva negoziazione tra le parti interessate) una licenza d’uso gratuito per lo sfruttamento degli stessi, modificando – in caso di mancata adesione da parte degli editori degli stampati – la loro visualizzazione all’interno dei servizi offerti dal motore di ricerca.In definitiva, avrebbe mostrato solo i titoli (sprovvisti dell’anteprima degli articoli) all’interno dei vari servizi offerti (Google Search, Google News e Google discover) senza il riconoscimento di alcun corrispettivo per il loro utilizzo.

Sfruttando il dubbio interpretativo creatosi in seguito alla formulazione letterale non propriamente pertinente dell’art. 15 per individuare le ipotesi escluse dall’applicazione del nuovo diritto connesso, Google ha dilatato il contenuto di “parole isolate o estratti molto brevi” per ricomprendervi i  titoli degli articoli e, quindi, non pagare gli editori per la loro visualizzazione.

L’autorità della concorrenza francese ha ritenuto che il rifiuto generalizzato di Google rispetto alla remunerazione per l’uso di tali contenuti rappresentasse un abuso di posizione dominante sul mercato dei servizi di ricerca generalisti. Decisione confermata in via definitiva dalla Corte di Appello di Parigini l’8 ottobre 2020.

Google, si legge nella recente pronuncia in commento, è una società creata nel 1998 titolare dell’omonimo motore di ricerca; il suo modello economico si basa principalmente sull’interazione tra i servizi forniti gratuitamente agli utilizzatori e la possibilità di accedere ai dati personali degli internauti.

Per attirare il maggior numero di visitatori sulla propria piattaforma, Google pubblica dei contenuti strettamente collegati ai fatti di attualità mirati in base ai dati personali raccolti durante la navigazione da parte degli utenti della rete Internet.

Scopo dell’art. 15 della direttiva 790/2019 è creare un diritto connesso a beneficio degli editori e agenzie di stampa, riconoscendo a tali soggetti il diritto esclusivo di autorizzare (o vietare) la pubblicazione, la comunicazione e, in generale, la messa a disposizione del pubblico di quanto dai medesimi pubblicato: articoli giornalistici, foto, video[1]. Tra gli obiettivi perseguiti dalla direttiva vi è quello di garantire un’informazione di qualità ed una stampa libera e pluralista, fondamentale per favorire un dibattito pubblico volto a salvaguardare il funzionamento di una società democratica.

Rispetto all’entrata in vigore della direttiva e alla disciplina transitoria, la Corte di appello di Parigi, aderendo alla difesa dell’autorità della concorrenza francese, riconosce che il termine del 7 giugno 2021 è la sola data finale per il recepimento della direttiva da parte di ciascun Paese membro, quindi non significa che sino a tale data sia vietato applicare le nuove disposizioni introdotte dalla normativa europea. Il nuovo diritto connesso  introdotto dall’art. 15  ha una durata di due anni dalla data di pubblicazione dei contenuti protetti e tale diritto è riconosciuto per le pubblicazioni successive al 6 giugno 2019 (data di entrata in vigore della direttiva 790/2019) indipendentemente dalla data di recepimento della direttiva da parte dei paesi membri.

Rispetto alla nozione (e individuazione) del mercato rilevante, la Corte di appello ricorda che in materia di abuso di posizione rilevante, tale definizione permette di individuare il perimetro all’interno del quale si esercita la concorrenza tra imprese e di determinare l’effettiva presenza di imprese capaci di incidere sui comportamenti dei concorrenti.

Nel caso concreto, la fornitura di servizi di ricerca generalisti (o generali) costituisce un’attività economica e un mercato rilevante che va distinto da quello dei siti che forniscono contenuti e dal mercato dei social media. I giudici francesi precisano inoltre che i servizi offerti da Google non hanno quale unico destinatario gli utenti di internet bensì si rivolgono agli inserzionisti pubblicitari e ai fornitori di contenuti nei confronti dei quali Google opera come una piattaforma che genera audience. La corte di appello concorda con quanto affermato in precedenza dall’antitrust francese e cioè che i motori di ricerca propongono un servizio specifico che consiste nel classificare differenti siti con riferimento ad una tematica di ricerca specifica i cui risultati interessano: (i) colui che effettua la ricerca, (ii) gli inserzionisti che vogliono piazzare i loro prodotti  e (iii) i fornitori di contenuti che cercano audience e, dunque, visibilità.

Nel merito, Google, ha contestato che gli estratti delle pubblicazioni della stampa ripresi dall’omonimo motore di ricerca fossero protetti dal nuovo diritto connesso e che tale appartenenza comportasse per gli editori un diritto di essere remunerati.

A giudizio della Corte d’appello la legge francese di recepimento del solo art. 15 della direttiva 790/2019 riconosce agli editori e agenzie di stampa un diritto connesso al diritto d’autore. Si tratta di un diritto patrimoniale in base al quale l’autorizzazione all’uso dei contenuti protetti è un requisito fondamentale per poter riprodurre e comunicare al pubblico (in modo totale o parziale) quanto pubblicato. Non si tratta di un diritto ad essere remunerati per l’uso dei contenuti bensì un diritto ad essere interpellati per l’uso che si intende fare dei contenuti protetti (e, quindi, di poter domandare di essere remunerati) oltre ad un diritto alla negoziazione rispetto a tali usi.

Sui brevi estratti, la Corte d’appello di Parigi richiama i considerando 54[2] e 58[3] della direttiva, rilevando come i motori di ricerca riproducano in modo massivo sulle proprie pagine e contenuti editoriali protetti senza alcuna licenza da parte dei titolari dei diritti, pertanto l’esclusione dall’ambito di applicazione del diritto connesso degli estratti molto brevi deve essere interpretata in modo da non pregiudicare l’efficacia dei diritti previsti dalla direttiva. Alla luce delle predette considerazioni ritiene che la riproduzione del solo titolo dell’articolo giornalistico, spesso associato ad immagini, sia un comportamento rilevante ai fini dell’applicazione del nuovo diritto connesso.

Come giustamente ha evidenziato l’antitrust francese, la decisione assunta da Google, all’indomani dell’entrata in vigore della direttiva, ha messo gli editori della stampa in una posizione di forte svantaggio e costrizione, di fatti molti hanno aderito alla licenza gratuita richiesta dal motore di ricerca per evitare di perdere il traffico e subire un deterioramento del loro posizionamento nei servizi di ricerca offerti dal portale.

Sposando ancora una volta la posizione dell’autorità francese a tutela della concorrenza e del mercato, i giudici parigini rilevano che Google, a dispetto della rappresentazione offerta, trae un vantaggio economico dalla visualizzazione dei contenuti editoriali riprodotti: da un parte beneficia dei ricavi pubblicitari diretti che percepisce grazie agli annunci commerciali che vengono visualizzati insieme ai risultati di ciascuna ricerca quando quest’ultima richiama un tema di attualità e, dall’altro, si avvantaggia dei dati personali dell’internauta per il tempo trascorso nelle pagine del motore di ricerca.

Tali elementi e considerazioni sono ritenuti nuovamente sufficienti per ritenere che la pratica adottata da Google sia anticoncorrenziale, soprattutto se si considera il ruolo pressoché monopolistico ricoperto nel mercato rilevante analizzato

La Corte d’Appello ha, quindi, respinto il ricorso e i motivi di doglianza sollevati da Google e ha condannato la società americana a versare a ciascuno dei tre rappresentanti della stampa (APIG,SEPM, AFP) coinvolti nel giudizio, la somma di 20.000 euro ciascuno.

La Corte d’appello di Parigi fissa dei principi che saranno di indubbio intesse anche per la nostra legge di recepimento interno sia rispetto al fattore temporale quale dies a quo per riconoscere la nuova protezione offerta dal diritto connesso sia riguardo alla nozione di “brevi estratti” per l’operatività del regime di esenzione del nuovo diritto connesso, senza dimenticare che si tratta di una decisione che avrà importanti ripercussioni anche nel mondo dei social network rispetto all’uso di contenuti protetti non sempre esplicitamente autorizzati dagli editori.

[1] L’individuazione dei contenuti protetti e oggetto del diritto connesso introdotto dall’art. 15 della Direttiva si ricava dall’art. 2 della Direttiva 790/2019 letto ed interpretato congiuntamente al considerando n. 56.

[2]Una stampa libera e pluralista è essenziale per garantire un giornalismo di qualità e l’accesso dei cittadini all’informazione e dà un contributo fondamentale al dibattito pubblico e al corretto funzionamento di una società democratica. L’ampia disponibilità di pubblicazioni di carattere giornalistico online ha comportato la nascita di nuovi servizi online, come gli aggregatori di notizie o i servizi di monitoraggio dei media, per i quali il riutilizzo di pubblicazioni di carattere giornalistico costituisce una parte importante dei loro modelli di business e una fonte di introiti. Gli editori di giornali incontrano una serie di problemi nel concedere licenze di utilizzo online 17.5.2019 L 130/103 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea IT delle loro pubblicazioni ai prestatori di questo tipo di servizi, redendo ancora più difficile per loro recuperare gli investimenti effettuati. In assenza del riconoscimento degli editori di giornali quali titolari di diritti, la concessione delle licenze e il rispetto dei diritti nelle pubblicazioni di carattere giornalistico riguardo agli utilizzi online da parte di prestatori” (Considerando 54).

[3]L’utilizzo di pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della società dell’informazione può consistere nell’utilizzo di intere pubblicazioni o di interi articoli, ma anche di parti di pubblicazioni di carattere giornalistico. Anche l’utilizzo di parti di pubblicazioni di carattere giornalistico ha acquisito una rilevanza economica. Al tempo stesso, l’utilizzo di singole parole o di estratti molto brevi di pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della società dell’informazione non compromette necessariamente gli investimenti effettuati dagli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico nella produzione di contenuti. È pertanto opportuno prevedere che l’utilizzo di singole parole o di estratti molto brevi di pubblicazioni di carattere giornalistico non rientri nell’ambito dei diritti previsti dalla presente direttiva. Tenuto conto della forte aggregazione e dell’utilizzo di pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della società dell’informazione, è importante che l’esclusione degli estratti molto brevi sia interpretata in modo da non pregiudicare l’efficacia dei diritti previsti dalla presente direttiva”. (Considerando 58).

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