Il mantenimento di contenuti diffamatori negli archivi online dei quotidiani e la pretesa alla conservazione dell’identità digitale in una recente sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo

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(Corte Edu, IV Sez., sentenza 16 luglio 2013, caso Węgrzynowski e Smolczewski contro Polonia, Ric. N. 33846/2007)

1. Premessa

Cosa accade se la nostra identità viene determinata in modo del tutto svincolato dalla nostra volontà? E se la nostra proiezione esterna, costruita nel cyberspazio grazie all’automatica interazione semantica di dati immessi in rete da altri, delinea un immagine semplicemente fasulla, se non addirittura lesiva delle più elementari prerogative personali, fondandosi su avvenimenti mai esistiti, su circostanze fantasiose o su falsi scoops giornalistici, quali sono gli strumenti di tutela che l’ordinamento può accordarci? Esiste un diritto alla conservazione dell’identità personale in rete?

Un’ulteriore premessa: non ci accingiamo a parlare di diritto all’oblio. Infatti, una cosa è pretendere che la collettività dimentichi circostanze personali passate, eventi veri ma ormai seppelliti dall’inesorabile marcia del tempo; altro è esigere che la propria identità non sia plasmata da circostanze ab origine false e diffamatorie.

Sono questi gli interrogativi che due avvocati polacchi, Szymon Węgrzynowski e Tadeusz Smolczewski pongono alla Corte Edu in seguito ad una spiacevole vicenda che li aveva coinvolti, un caso esemplificativo al punto di acquisire un massimo rilievo sociale, in relazione al quale il diritto deve cercare (rapidamente) risposte convincenti.

2. Il caso

I due ricorrenti, nel lontano 2000, vengono accusati da un articolo di cronaca pubblicato da un popolare quotidiano polacco (Rzeczpospolita) di essere coinvolti, assieme ad alcuni politici locali, in un giro di malaffare che li avrebbe arricchiti a dismisura.

L’accusa – infamante – sfocia immediatamente in un processo davanti all’Autorità Giudiziaria polacca, che accerta con sentenza definitiva il carattere diffamatorio dell’articolo in questione e conseguentemente liquida in favore dei due avvocati una somma a titolo risarcitorio, ordinando altresì al quotidiano l’immediata pubblicazione di una lettera di scuse.

In un momento successivo alla definizione del giudizio, i ricorrenti si accorgono dell’avvenuta immissione dell’articolo nell’archivio online del quotidiano, liberamente accessibile dai cybernauti ed indicizzato in tutti i motori di ricerca.

Viene così azionato un secondo procedimento, in cui è chiesta la rimozione integrale dell’articolo dall’archivio Internet di Rzeczpospolita, giacché ogni nuova lettura dell’articolo sul sito Internet equivarrebbe ad una nuova pubblicazione dell’archivio; inoltre, i connotati di atemporalità immanenti alla rete non consentirebbero di fare applicazione, in queste ipotesi, dei principi generali che governano l’archiviazione giornalistica. I Giudici polacchi respingono le domande, ritenendole indebitamente orientate alla riscrittura della memoria storica.

3.     La soluzione offerta dalla Corte di Strasburgo

La questione passa così al vaglio dei Giudici di Strasburgo, aditi per presunta violazione, da parte dello Stato polacco, dell’art. 8 della Convenzione (diritto al rispetto della vita privata e familiare).

La Corte Edu imposta la questione sul bilanciamento tra i diritti garantiti dall’articolo che i ricorrenti assumono essere stato violato (art. 8) e l’art. 10 che garantisce, come noto, la libertà di espressione.

Argomenta la Corte come la finalità dell’art. 8 sia quella di proteggere i cittadini da ingerenze arbitrarie ad opera di pubblici poteri e soggetti privati. Il diritto ivi previsto risulta tuttavia cedevole rispetto ad interventi previsti dalla legge, finalizzati ad assecondare un bisogno sociale imperativo e proporzionati a tale finalità.

Per contro, l’art. 10 assume una particolare importanza qualora si tratti di assicurare idonee garanzie alla stampa, evitando che le sanzioni ad essa imposte siano idonee a scoraggiare la partecipazione della stampa nel dibattito su questioni che rivestano un certo interesse pubblico. In questo caso, il diritto coperto dall’art. 10 risulta recessivo solo rispetto a ragioni particolarmente stringenti, connesse alla reputazione ed ai diritti dei terzi.

Tale ultima questione è estremamente delicata nel caso di Internet, che presenta numerose peculiarità rispetto alla carta stampata ed è assolutamente inidoneo a soggiacere alla stesse forme di regolamentazione e controllo cui è sottoposta la stampa stessa, anche per l’elevato rischio che i contenuti immessi in rete, di norma estremamente accessibili, possano violare alcuni diritti fondamentali, ivi incluso il diritto al rispetto della vita privata (art. 8).

In un passaggio altamente significativo ripreso dalla giurisprudenza Editorial Board of Pravoye[i](che lascerebbe ben sperare) la Corte rileva come the policies governing reproduction of material from the printed media and the Internet may differ. The latter undeniably have to be adjusted according to the technology’s specific features in order to secure the protection and promotion of the rights and freedoms concerned.

Il principio viene accostato dai Giudici di Strasburgo ad un passo della giurisprudenza Times Newspapers ltd[ii]., per cui l’archiviazione online dei quotidiani ricade nell’ambito di protezione garantito dall’art. 10.

Dunque, se da un lato la Corte auspica l’adozione di nuove misure a tutela della vita privata, idonee a rispecchiare le peculiarità della rete, dall’altro lato àncora l’archiviazione online alla libertà di espressione, e ciò non tanto in relazione al ruolo di public watchdog riservato alla stampa, quando piuttosto alle finalità educative e di ricerca storica proprie degli archivi cartacei e potenziate dall’archiviazione online in ragione della propria immediata accessibilità al pubblico e della sua tendenziale gratuità.

Così impostata la questione, i Giudici di Strasburgo si chiedono quale possa essere un giusto punto di equilibro tra la pretesa alla conservazione dell’identità personale nel cyberspazio in conseguenza della diffusione di notizie false ovvero diffamatorie (garantita dall’art. 8) e la libera costituzione di archivi online di testate giornalistiche (presidiata dall’art. 10), individuando tale punto di equilibrio nell’eventuale obbligo, posto a carico del giornale, di pubblicare un’aggiunta od una nota ad una fonte disponibile in un archivio Internet, che specifichi la circostanza che lo stesso articolo sia stato reputato diffamatorio dall’Autorità giudiziaria[iii].

Tale correttivo, infatti, non impedirebbe alla stampa di esercitare la sua funzione sociale, e non renderebbe l’intervento mediatico intollerabile rispetto alle prerogative della persona.

Inoltre, questo rimedio sarebbe idoneo a rispecchiare le peculiarità dell’archiviazione online rispetto alle forme tradizionali di conservazione dei documenti.

Viceversa, l’ipotesi della rimozione integrale dei contenuti diffamatori risulterebbe intollerabile, perché finalizzata a perseguire un intento revisionista, che non rientrerebbe affatto tra le prerogative delle Autorità Giudiziarie.

Per queste ragioni, lo sradicamento della notizia falsa dall’archivio online penalizzerebbe eccessivamente l’art. 10 rispetto all’esigenza del rispetto della vita privata (art. 8) risultando così “convenzionalmente” intollerabile.

4. Alcune annotazioni critiche: l’identità personale nella prigione della memoria nel cyberspazio.

Scriveva Orwell che “nel tempo dell’inganno universale dire la verità è un atto rivoluzionario”.

La rete ha universalizzato la trasmissione del pensiero; ha annientato le distanze spazio-temporali, facendoci toccare ciò che prima era remoto, e percepire come attuale quello che diversamente sarebbe stato ritenuto lontano nel tempo. Questo principio vale per tutti i contenuti intellegibili che transitano nel circuito planetario, ivi inclusi quelli divulgati non iure.

Così anche una menzogna, immessa in rete, diviene un inganno senza tempo, mascherato sotto le vesti di un dato destrutturato, idoneo ad ulteriori falsificazioni, travisamenti ed infinite moltiplicazioni. La salvezza dell’identità personale passa quindi per il ripristino della verità, al netto di ogni intento revisionista ma al contempo fortemente orientato alla salvaguardia dei diritti della persona. La rilevanza sociale di un dato oggettivamente falso presiede, al limite, alla tutela di un interesse storico/educativo: ciò che deve conservarsi non è il contenuto “grezzo” del dato, quanto piuttosto la sua tracciabilità storica.

Il percorso argomentativo perseguito dai Giudici di Strasburgo, pertanto, non si presenta immune da critiche.

Ciò, in primo luogo, per la perdurante riconducibilità degli archivi (in generale, ed in particolare di quelli online) al campo di applicazione dell’art. 10 della Convenzione, salvo poi precisare che la finalità dell’archiviazione online non è quella di informare, ma quella di assicurare un valido strumento educativo e di ricerca storica[iv].

Se a questo dato si aggiunge anche la considerazione per cui la Corte di Strasburgo continui, anche nella sentenza in esame, a seguire gli orientamenti espressi dalla giurisprudenza Sunday Times[v], in una logica in cui la regola è la libertà di espressione, e l’eccezione è data dall’esercizio della pretesa alla conservazione dell’identità[vi], ne scaturisce una tutela dell’archiviazione online ipertrofica rispetto alle finalità perseguite dalla stessa. La via ermeneutica prescelta dalla Corte finisce, così, col pregiudicare eccessivamente le prerogative della persona, che si trova di fronte ad un’identità costruita “in laboratorio” con dati destrutturati: una profilazione che sfugge totalmente al controllo dell’interessato, che si vede spossessato di uno dei suoi caratteri più intimi.

In secondo luogo, anche l’automatica equiparazione tra archiviazione giornalistica “tradizionale” ed online presenta più di una criticità, sia per l’astratta idoneità di tutti i siti Internet che ospitano dati ad essere configurati come “archivi”[vii], sia per l’evidente difformità nel modo d’uso degli archivi online rispetto a quelli tradizionali, che sembrerebbe alterarne l’essenza all’atto della valutazione delle ricadute dei principi che governano l’archiviazione giornalistica sulle prerogative dell’identità personale.

In terzo luogo, occorre poi chiedersi che efficacia abbia, in concreto, il rimedio dell’annotazione di un articolo online, magari a distanza di anni dalla sua immissione in rete, e correlativa indicizzazione nei motori di ricerca. Cosa accade se il contenuto di un archivio online – la notizia – “migra” verso luoghi “esterni” all’archivio stesso, subendo costantemente alterazioni di ogni sorta che manipolano ulteriormente l’identità digitale dell’interessato?

In questo caso, è del tutto evidente che la semplice cancellazione o correzione di un dato falso potrebbe non bastare quando quella informazione è entrata in un circuito planetario[viii]: ipotizzare (come fa la Corte Edu richiamando i “suggerimenti” dei Giudici polacchi) l’aggiunta di una nota di commento quale rimedio idoneo a tutelare i diritti della persona fa quasi sorridere.

Quale potrebbe essere, dunque, un modo accettabile e percorribile per “fare dimenticare” alla rete le informazioni?

La soluzione al problema andrebbe ricercata solo con l’ausilio della tecnologia stessa, da impugnarsi “come la spada mitologica, affidandole il compito di guarire le ferite che essa stessa ha inferto”[ix]. Le possibilità, sul punto, non sono molte, e spaziano dalla radicale eliminazione di tutte le copie di dati, in forma grezza o aggregata, al fine di impedirne ragionevolmente il recupero con tutti i mezzi tecnici conosciuti ed utilizzabili, alla conversione dei dati in copie crittografate, non intellegibili alla massa dei cybernauti.

Inoltre, potrebbe essere impedita ai motori di ricerca l’indicizzazione di certe notizie, sempre al fine di rendere difficoltoso il loro reperimento.

Si tratta di soluzioni senza dubbio più “accettabili” della mera aggiunta di un corsivo a piè di pagina, che scontano tuttavia (anch’esse) una innata vulnerabilità, potendo comunque essere scardinate, aggirate e superate in partenza, giacché una pronuncia di condanna giunge sempre in un momento successivo alla diffusione incontrollata di un dato all’interno della rete.

In definitiva, preso atto dell’impossibilità tecnica di affidare ad un Giudice gli strumenti per garantire efficacemente il ripristino del bene vulnerato, è necessaria una capillare opera di prevenzione degli attacchi all’identità personale, da attribuire all’azione dei Legislatori.

Sul punto, è stata avanzata l’ipotesi di predisporre meccanismi di privacy by design che contemplino l’utilizzo di strumenti tecnologici che prevedano automaticamente la distruzione degli algoritmi decorso un certo lasso di tempo dall’immissione del dato in rete: “una tabula rasa che consentirebbe a ciascuno di ripartire liberamente da zero e riscatterebbe la persona dalla servitù d’esser considerata come semplice produttore d’informazioni[x]”.

La questione recentemente risolta dalla Corte Edu non riguarda solo i ricorrenti. Tutti noi, a prescindere dalla nostra volontà, siamo già stati dotati di un’identità digitale, nata e cresciuta al di fuori del nostro minimo controllo, e costruita ex machina con l’ausilio di dati ed informazioni più o meno autentiche. Affrontare il problema concentrandosi sulle garanzie da accordare alla carta stampata equivale a risolvere questioni nuove con strumenti vecchi ed inadeguati. E se nel nostro tempo dire la verità “è un atto rivoluzionario”, allora la via maestra deve essere quella di mettere in discussione le coordinate di riferimento – “non la storia, ma la geografia[xi]” – e capire quale sia realisticamente il raggio d’azione a disposizione del diritto per la tutela della persona dal suo imprigionamento nel cyberspazio.



[iii]Vd. Corte Edu, Węgrzynowski e Smolczewski contro Polonia, 16 Luglio 2013,  § 59 e 66.

[iv]Vd. Corte Edu, Węgrzynowski e Smolczewski contro Polonia, 16 Luglio 2013,  § 59.

[vi]M. Marossi, Il decalogo di Strasburgo su informazione e privacy: in passo verso una giurisprudenza uniforme? In Diritto dell’Informazione e dell’Informatica, n. 3/2012, pp. 421 s.

[vii]F. Di Ciommo, R. Pardolesi, Dal diritto all’oblio in Internet alla tutela dell’identità dinamica. È la Rete, bellezza!, in Danno e responsabilità, n. 7/2012, p. 714.

[viii]S. Rodotà, Quattro paradigmi per l’identità, in Nuova giur. Comm., 2007, p. 26. La scienza archivistica, del resto, “sottolinea come siano frequenti le pratiche di decontestualizzazione e ricontestualizzazione nel mondo digitale e quindi si pongano ad archivisti e storici nuovi problemi di analisi e di uso di fonti storiche”. Così G. Finocchiaro, L’identità personale su Internet, in Diritto dell’Informazione e dell’Informatica, n. 3/2012, p. 391.

[ix]Ibidem.

[x]S. Rodotà, Il diritto di avere diritti, Laterza, 2012, p. 407.

[xi]S. Rodotà, Il diritto di avere diritti, Laterza, Roma-Bari, 2012, p. 22.

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