Il cuore oltre la “par condicio”

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Da quando è entrata in vigore la legge sulla c.d. “par condicio” (n. 28 del 22 febbraio 2000) il pubblico televisivo italiano non ha mai più visto comparire un leader politico all’interno di un break di pubblicità commerciale. Nonostante la legge non sia cambiata, il lungo digiuno è stato interrotto in questi giorni da uno spot patrocinato dal Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del Turismo in cui l’attuale Presidente del Consiglio, on. Silvio Berlusconi, compare in video per illustrare – nei canonici 30 secondi della pubblicità tabellare – le bellezze artistiche di «questa nostra magnifica Italia da scoprire e da amare».

Si tratta di una comunicazione istituzionale – come indicato anche dal “bug” in sovrimpressione – proveniente dal Ministero del Turismo e quindi soggetta alla legge n. 150 del 7 giugno 2000. In particolare sembra ricadere sotto le lettere d ed f dell’art. 5, in quanto volta a «promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale», e soprattutto a «promuovere l’immagine […] dell’Italia». Lo spot può andare in onda sulle emittenti nazionali all’interno dei break riservati alla pubblicità commerciale e, ai sensi dall’art. 5 del Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi, non è computato nei limiti di affollamento pubblicitario previsti dall’art. 38 della stessa legge.

In merito a questo messaggio possono essere sollevati almeno due interrogativi:

1) l’apparizione televisiva di un leader politico – come sicuramente è, tra le altre cose, l’on. Berlusconi – in uno spazio precluso a tutti i politici che non siano amministratori in carica, e quindi alla grande maggioranza dei suoi competitors, può attribuirgli un indebito vantaggio (quantomeno in termini di “popolarità”)?

2) Nonostante il contenuto neutrale del “testo” dello spot, l’associazione dell’immagine del politico in questione a quanto di più positivo ha da offrire l’Italia (chiese, monumenti, dimore storiche, musei, siti archeologici, teatri) attraverso la potenza del montaggio televisivo può esprimere un “sottotesto” che produca una indebita ricaduta d’immagine sul politico stesso?

Sul primo punto c’è da dire che l’on. Berlusconi si presenta in quest’occasione non come segretario di partito ma come Presidente del Consiglio, un organo a rilevanza costituzionale che in parte si sottrae, in ragione delle sue funzioni, alle regole di accesso ai media valide per tutti i soggetti politici. La legge gli attribuisce infatti il potere di trasmettere su tutti i media audiovisivi, compresi quelli a richiesta, dichiarazioni ufficiali e brevi comunicati atti a soddisfare gravi ed eccezionali esigenze di pubblica necessità (art. 33 del Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi).

Non si può contestare che lo spot sia funzionalmente collegato alle attività del Presidente Berlusconi (il c.d. Ministero del Turismo è in realtà un Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), ma esso non pare rientrare nella fattispecie di cui all’art. art. 33 del Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi; sia perché non mira a soddisfare urgenze gravi ed eccezionali, sia perché i comunicati consentiti al Presidente del Consiglio devono essere caratterizzati dall’imparzialità che l’articolo 97 della Costituzione impone all’azione dei pubblici uffici.

Nello specifico televisivo e radiofonico, questa imparzialità può ritenersi debba essere rispettata non solo a livello contenutistico, ma anche a livello stilistico, evitando cioè messaggi suggestivi, riprese dal taglio artistico, colonne sonore cinematografiche e complici ammiccamenti come quelli adoperati in questo caso.

Se la comunicazione sociale qui in analisi attribuisca o meno al Presidente un indebito vantaggio in termini di popolarità può essere argomento di discussione per semiologi e politologi, ma dal punto di vista legale si deve constatare che questo messaggio ricade nell’ambito di applicazione della legge n. 150/2000, che non vieta di per sé l’impego di un organo della pubblica amministrazione come testimonial.

Sul secondo punto, e quindi sulla possibilità che la pubblicità violi la legge sulla “par condicio”, è pacifico che quella del Ministero del Turismo non possa considerarsi una «comunicazione politica radiotelevisiva» ai sensi dell’art. 2.2 della legge n. 28 del 22 febbraio 2000, perché non contiene «opinioni e valutazioni politiche». Non ricade perciò nell’area di azione dell’art. 3.3, che consente la diffusione di tali messaggi solo in un’autonoma collocazione all’interno di appositi contenitori dedicati alla propaganda politica.

Rilevante è invece l’art. 9, che vieta in periodo elettorale a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione se non indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni, e comunque in forma impersonale. La ratio è chiaramente quella di impedire alla radice agli amministratori uscenti di veicolare vera e propria propaganda elettorale attraverso mezzi istituzionali (il che conferma, “a contrario”, che lo strumento della comunicazione istituzionale ha strutturalmente la tendenza a prestarsi all’uso strumentale e auto-promozionale da parte degli amministratori).

La convocazione dei comizi per le prossime elezioni amministrative è prevista per il 31 marzo 2011, e fino ad allora l’art. 9 della “par condicio” non può trovare applicazione.

In conclusione: per quanto lo spot del Ministero del Turismo sia il primo e finora l’unico in cui compare un leader politico nazionale fuori dagli spazi previsti dalla legge sulla “par condicio”, e per quanto esso sembri ricalcare dal punto di vista fotografico, scenografico, stilistico e musicale gli spot elettorali dell’on. Berlusconi dell’era pre-“par condicio”, dal punto di vista legale questa comunicazione appare, a parere di chi scrive, assolutamente ineccepibile.

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