I titolari di blog o di testate telematiche non rispondono del reato di stampa clandestina se non rispettano gli obblighi di registrazione.

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1. Un recentissimo arresto della Corte di Cassazione (sent. Sezione III penale, 13 giugno 2012 n. 23230) ha contribuito a chiarire una vexata quaestio. Il perimetro di responsabilità delle testate telematiche o dei siti blog.

La decisione è esemplare per approfondimento, semplificazione e chiarezza, tre qualità che difficilmente si trovano combinate.

Si trattava del caso di un imprenditore che aveva intrapreso la pubblicazione di un quotidiano on line locale diffuso su un sito web, privo della registrazione presso la competente cancelleria del Tribunale competente.

Era stato condannato in Tribunale ed in Corte di appello per il DELITTO previsto dal combinato disposto dell’art. 16[1] e dell’art. 5[2] della legge sulla stampa (legge n. 47 del 1948).

2. La Corte Suprema ha annullato le condanne senza rinvio, assolvendo l’imputato perché il fatto non sussiste e dimostrando in breve che il delitto ascrittogli non poteva configurarsi.

Vale ripercorrere i passaggi argomentativi della decisione perché utili a risolvere molti altri casi. Innanzitutto la Cassazione condivide il principio, espresso dalla dottrina e, quindi, secondato dalla giurisprudenza[3], secondo il quale il giornale telematico non può essere ricondotto alla basilare nozione di “stampa” descritta dall’art. 1 della legge n. 47 del 1948[4]. I requisiti tipizzati dal legislatore sono due: una riproduzione tipografica, destinata alla pubblicazione. La sentenza in commento ribadisce che tali presupposti non appartengono al “giornale telematico”. Le ragioni erano in precedenza evidenziate: innanzitutto dal legame esistente nel binomio riproduzione-pubblicazione, dalla circostanza che la diffusione non avviene dopo la riproduzione tipografica ma per via telematica ed, infine, dalla mera eventualità di una riproduzione da pubblicare. Questa, infatti, non dipende dal titolare del prodotto telematico, ma se mai dall’utente che decida di stampare una copia e diffonderne il cartaceo[5].

La conclusione risponde a corretti canoni ermeneutica letterali ed evita il ricorso all’analogia in malam partem.

3. La Corte risolve, quindi, un ulteriore quesito se la legge sulle provvidenze all’editoria n. 62 del 2001[6], che ha imposto l’obbligo di registrazione delle testate telematiche, ai sensi dell’art. 5 della legge sulla stampa, sia applicabile a qualsivoglia strumento d’informazione che si valga dell’innovazione tecnologica. La risposta è negativa: si era, da tempo, segnalato che le norme di quella legge erano tutte destinate alle provvidenze all’editoria ed, a questo limitato fine, era stata operata l’equiparazione tra giornale stampato e telematico.

La sentenza in commento porta da ulteriore conforto il testo, ben esplicito, del d.lgs 2003 n. 70 (che ha attuato la Direttiva europea sull’e.commerce). Infatti l’art. 7, co. 3  prevede che: la registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62.

4. Da questa premessa scaturisce logicamente il risultato fondante l’assoluzione: non esiste un obbligo assoluto di registrazione dei giornali on line; le previsioni sono finalizzate soltanto a godere delle provvidenze per l’editoria. Si può, dunque, liberamente  gestire una testata telematica, senza rispettare le prescrizione dell’art. 5 della legge sulla stampa e conseguentemente, senza commettere il reato di stampa clandestina previsto dall’art. 16 della stessa legge.

Pare una sentenza correttamente garantista che evita facili assimilazioni tra le testate telematiche e quelle tradizionali, riconoscendo l’essenziale differenza dei diversi media.


[1] Art. 16 – (Stampa clandestina) – 1. Chiunque intraprenda la pubblicazione di un giornale o altro periodico senza che sia stata eseguita la registrazione prescritta dall’art. 5, è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire 500.000. 2.La stessa pena si applica a chiunque pubblica uno stampato non periodico, dal quale non risulti il nome dell’editore né quello dello stampatore o nel quale questi siano indicati in modo non conforme al vero.

[2] Art. 5 – (Registrazione)- 1.Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato  registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi. 2.Per la registrazione occorre che siano depositati nella cancelleria:

1) una dichiarazione, con le firme autenticate del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile, dalla quale risultino il nome e il domicilio di essi e della persona che esercita l’impresa giornalistica, se questa è diversa dal proprietario, nonché il titolo e la natura della pubblicazione; 2) i documenti comprovanti il possesso dei requisiti indicati negli artt. 3 e 4; 3) un documento da cui risulti l’iscrizione nell’albo dei giornalisti, nei casi in cui questa sia richiesta dalle leggi sull’ordinamento professionale;4) copia dell’atto di costituzione o dello statuto, se proprietario è una persona giuridica.3. Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, verificata la regolarità dei documenti presentati, ordina, entro quindici giorni, l’iscrizione del giornale o periodico in apposito registro tenuto dalla cancelleria. 4. Il registro è pubblico.

[3] Cfr. CORRIAS LUCENTE, Il diritto penale dei mezzi di comunicazione di massa, Cedam, 2000; ZENO ZENCOVICH, La pretsa estensione alla telematica del regime della stampa. Note critiche, Dir. inf, 1998; Picotti, I profili penali delle comunicazioni illecite via internet, Dir. inf., 1999.

Per il recepimento di tali principi nella giurisprudenza di legittiità  si veda, da ultimo, Cass. pen., Sez. V, Sent. n. 44126 del 29.11.2011; Cass. pen., Sez. V, Sentenza n. 35511 del 16.07.2010.

[4] Art. 1 – (Definizione di stampa o stampato) – Sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione.

[5] Così, ZENO ZENCOVICH, op.cit., p. 18

[6] La legge, denominata “Nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416”, prevede all’art. 1. (Definizioni e disciplina del prodotto editoriale): 1. Per «prodotto editoriale», ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici.

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