Gli esiti della consultazione pubblica sui criteri e sulle modalità di assegnazione delle frequenze radio in onde medie (AM) della delibera Agcom n. 3/16/CONS

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In data 21 gennaio 2016, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ha pubblicato sul proprio sito la delibera n. 3/16/CONS avente ad oggetto il “Regolamento recante la definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione delle frequenze radio in onde medie a modulazione di ampiezza (AM) ovvero mediante altre tecnologie innovative, ai sensi dell’articolo 24-bis del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 data 27 ottobre 2015”. La delibera è stata emanata ad esito della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 576/15/CONS relativa a “la definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione delle frequenze radio in onde medie a modulazione di ampiezza (AM) ovvero mediante altre tecnologie innovative”.

La necessità di disciplinare l’utilizzo delle onde medie (AM) per la radiofonia analogica è nata dalla procedura di infrazione (Caso EU Pilot 3473/12/INSO) che ha imposto al legislatore l’integrazione del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico) con il comma 24-bis in base al quale “nel rispetto delle risorse di frequenze e delle connesse aree di servizio attribuite all’Italia e  coordinate secondo  le  regole  stabilite   dall’Unione   internazionale   delle telecomunicazioni (UIT) in base al Piano di radiodiffusione – Ginevra 1975, le frequenze radio in onde medie a modulazione di ampiezza (AM) possono  essere  assegnate  dal  Ministero  per  le  trasmissioni  di radiodiffusione sonora, compatibilmente con gli obblighi del servizio pubblico di cui al presente testo unico e con  i  relativi  piani  di sviluppo, anche a soggetti nuovi entranti, previa individuazione  dei criteri e delle modalità di assegnazione  da  parte  dell’Autorità, tenuto conto dei principi di cui agli articoli 27,  comma  5,  e  29, comma 3, del codice  delle  comunicazioni  elettroniche,  di  cui  al decreto  legislativo 1º  agosto   2003,   n.   259,  e   successive modificazioni, e in  modo  da  consentire  un  uso  efficiente  dello spettro radioelettrico, anche promuovendo l’innovazione tecnologica”.

La procedura di infrazione e la conseguente integrazione normativa è stata effettuata in quanto, a seguito del graduale rilascio da parte della concessionaria di pubblico servizio delle onde medie e della conseguente disponibilità di frequenze, si è ritenuto che la mancata messa a disposizione di risorse scarse fosse in contrasto con la normativa europea in tema di libertà di concorrenza e di comunicazione.

Fino alla sopracitata integrazione normativa, l’impossibilità di accedere alle frequenze in onda media era effetto del combinato disposto degli articoli 24 e 42 del medesimo Testo unico in base ai quali, fino all’emanazione del nuovo Piano nazionale di assegnazione delle frequenze in tecnica analogica – subordinato all’effettiva introduzione della radiodiffusione sonora in tecnica digitale (DAB) e allo sviluppo del relativo mercato (ancora non avvenuto) – gli unici legittimati ad operare in tecnica analogica, sia in AM che in FM, erano i soggetti legittimamente operanti alla data del 30 settembre 2001, titolari delle concessioni previste dalla legge 6 agosto 1990, n. 223 (legge Mammì).

Il regolamento posto in consultazione dalla delibera n. 576/15/CONS ha previsto, al fine di assegnare i diritti d’uso, una procedura gestita dal MISE secondo l’ordine di presentazione delle domande o, in caso di più richieste per un medesimo bacino, l’espletamento di un beauty contest,sempre da parte del medesimo Ministero, basato su: la qualità del progetto tecnico di utilizzo delle frequenze e tempi di realizzazione del progetto; la potenzialità economica del soggetto richiedente valutata in base al capitale sociale; il piano di investimenti previsto e sul soggetto nuovo entrante.

Come emerge dalla delibera n. 3/16/CONS approvata ad esito della consultazione, sembra che i soggetti maggiormente propensi a iniziare l’attività radiofonica in onde medie siano piccoli operatori, perlopiù locali, interessati a intraprendere attività senza scopo di lucro. Questi soggettihanno chiesto pertanto che le frequenze disponibili siano destinate allo svolgimento di attività radiofonica in piccoli bacini territoriali (radio di quartiere, comuni) mediante l’utilizzo di sistemi radianti ridotti e con bassa potenza di emissione e che tali risorse siano assegnate a organizzazioni senza scopo di lucro o istituti Universitari, con la previsione di agevolazioni sia economiche che amministrative. In ultimo, nell’ambito del beauty contest, è stata chiesta una ridistribuzione dei punteggi assegnabili, favorendo la posizione dei soggetti nuovi entranti e di ridurre il peso della voce “potenzialità economica del soggetto richiedente”.

A fronte delle istanze dei partecipanti l’Autorità ha precisato che, in relazione alle agevolazioni economiche, l’art. 24-bis sottopone anche gli operatori in onde medie alla disciplina generale prevista dal Codice delle comunicazioni elettroniche per operatori di rete e che, pertanto, le condizioni necessarie relative al regime dell’autorizzazione generale e dei diritti d’uso nonché i diritti amministrativi ed i contributi, sono già disciplinati per legge dagli articoli 25 e ss. del medesimo codice e dai relativi allegati (Allegato 9 e 10).

Riguardo all’assegnazione delle frequenze disponibili, l’Autorità ha ribadito che la delibera non concerne la pianificazione dei bacini, che, come si evince dal richiamo dell’art. 24-bis, è stata già effettuata a livello internazionale dalla conferenza di Ginevra del 1975 e che prevede l’utilizzo di frequenze in onde medie attraverso impianti idonei a irradiare vaste porzioni di territorio.

Tuttavia, alla luce delle numerose istanze degli interessati, l’art. 4 della delibera n. 3/16/CONS prevede adesso la possibilità che il Ministero attivi le procedure internazionali di modifica delletecniche di irradiazione degli impianti e dei vincoli tecnici, in accordo con quanto previsto dall’articolo 4 degli atti finali della conferenza di Ginevra 1975, al fine di assegnare i diritti d’usoper piccoli bacini territoriali.

In base a tale previsione, infatti, l’amministrazione può chiedere che venga modificato il piano previo conseguimento del consenso delle amministrazioni assegnatarie di una stessa frequenza o una frequenza adiacente considerata interferente e a seguito dell’attivazione di una procedura presso l’UIT. L’organismo internazionale, a valle di una istruttoria su possibili eventuali interferenze, accoglie o meno la proposta di modifica.

Per le modifiche concernenti il cambio di caratteristiche di una frequenza assegnata in low powerchannel, ossia in impianti a bassa potenza che consentono quindi la trasmissione in piccoli bacini, o la trasformazione di una stazione in un canale di questo tipo, ottenuto il consenso delle amministrazioni confinanti che potrebbero essere interessate per la vicinanza della stazione oggetto di modifica, il cambio di caratteristiche deve essere comunicato all’UIT che procede alla semplice pubblicazione della modifica, senza effettuare una istruttoria apposita.

In relazione ai punteggi da attribuire in sede di procedura competitiva, in accoglimento delle istanze degli operatori, l’Autorità ha ritenuto dar maggiore rilevanza alla qualità del progetto di impiego della risorsa radioelettrica (40 punti rispetto ai 30 punti previsti inizialmente), tenendo conto dei seguenti parametri: tempi di realizzazione della singola stazione trasmittente/rete, estensione territoriale della copertura, innovazione tecnologica della singola stazione/rete, utilizzo di tecnologie digitali (quali ad esempio il DRM) nonché quantità e varietà della programmazione da veicolare, con particolare riferimento ai contenuti aventi finalità sociale o di pubblica utilità.

Il punteggio relativo al piano di investimenti previsto per realizzare il progetto di impiego della risorsa radioelettrica è stato diminuito ( 25 punti rispetto ai 30 punti previsti inizialmente) ed inoltre, al fine di favorire l’ingresso nel mercato di nuovi operatori, l’Agcom ha dato minor peso alla forza economica del soggetto partecipante alla selezione (10 punti rispetto ai 30 punti previsti inizialmente) e maggiore rilevanza alla qualifica di soggetto nuovo entrante (25 punti rispetto ai 10punti previsti inizialmente).

Il MISE avrà 60 giorni, ai sensi dell’art. 4 della delibera, per pubblicare sul proprio sito webl’elenco delle frequenze assegnate all’Italia destinate alle trasmissioni radiofoniche terrestri nella gamma di frequenze delle onde medie a modulazione di ampiezza. In tal sede, probabilmente, comunicherà l’opportunità o meno di attivare la procedura di modifica delle tecniche di irradiazione degli impianti e dei vincoli tecnici previsti da Ginevra 75 ed aprire pertanto il mercato ai numerosi soggetti che, in sede di consultazione, hanno espresso la volontà di iniziare l’attività in bacini ridotti e per finalità spesso senza scopo di lucro e di interesse culturale e territoriale.

Alla luce della partecipazione alla consultazione sembra che, nel nostro Paese, vi sia ancora un qualche interesse all’esercizio delle frequenze in onda media, soprattutto per le attività sopra descritte; è tuttavia opportuno rilevare che, a partire dal 31/12/2015, Francia e Germania hanno interrotto tutte le trasmissioni in AM e la chiusura di due mercati così importanti potrebbe avere un rilevante impatto sulla futura commercializzazione degli apparecchi riceventi, pregiudicando anche in Italia lo sviluppo di questa nuova fase dell’emittenza in onde medie.

 

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