Divulgare una foto in un processo giudiziario è comunicazione al pubblico?

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Uno degli aspetti maggiormente discussi in ambito giurisprudenziale e dottrinale della disciplina sul diritto d’autore è la comunicazione al pubblico. L’istituto è regolamentato dalla Direttiva 2001/29/CE agli artt. 3 e 4: agli autori delle opere di ingegno rientrati nel novero delle opere protette dal diritto d’autore è riconosciuto il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. Similmente, agli autori è riconosciuto il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell’originale delle loro opere o di loro copie, attraverso la vendita o in altro modo. Tuttavia, permangono dubbi in ordine alla corretta interpretazione della terminologia impiegata dalle due disposizioni europee, soprattutto con riferimento a “comunicazione” e a “distribuzione”, oltre che al termine “pubblico”.

In tale discussione interpretativa, si inserisce un recente caso svedese (C ‑637/19 – BY controCX) che ha visto chiamare in causa la Corte di Giustizia in merito alla eventualità che la divulgazione di un’opera protetta dal diritto d’autore in un procedimento giudiziario integri le fattispecie di «comunicazione al pubblico» o di «distribuzione al pubblico». La fattispecie riguardava l’esibizione di una fotografia, presente all’interno della copia di un documento trasmessa in formato elettronico, presentato come prova all’interno di un giudizio tra due parti. La controparte – ossia quella che “subiva” l’esibizione – rivendicava la titolarità sulla fotografia e richiedeva il risarcimento del danno per violazione del diritto d’autore ed in particolar modo, dell’art. 49a della legge sul diritto d’autore svedese avente ad oggetto una tutela speciale sulle fotografie. Difatti, tale articolo prevede testualmente: “L’autore di una fotografia ha il diritto esclusivo di riprodurre tale fotografia e metterla a disposizione del pubblico. Il diritto si applica indipendentemente dal fatto che l’immagine sia utilizzata nella sua forma originale o in una forma modificata e indipendentemente dalla tecnica utilizzata”.

La questione principale analizzata sia in primo sia in secondo grado verteva sul se la trasmissione di una copia di tale fotografia a un giudice, come atto processuale, costituisse o meno una messa a disposizione illegittima dell’opera ai sensi della pertinente normativa nazionale sul diritto d’autore, sotto forma di distribuzione al pubblico o di comunicazione al pubblico.

In data 3 settembre 2020, l’Avvocato Generale Gerard Hogan ha fornito risposta alla questione pregiudiziale del giudice di rinvio svedese, vertente sull’interpretazione degli artt. 3 e 4 della Direttiva 2001/29, in special modo per la terminologia “pubblico” e “comunicazione”. Nelle proprie conclusioni, ha quindi affermato che la fattispecie riguarderebbe unicamente l’applicabilità dell’art. 3 della direttiva, che, a differenza dell’art. 4, regolamenterebbe la messa in circolazione come copia fisica, oggetto materiale o tangibile e non elettronica, come nel caso di specie. L’AG ha concluso ritenendo che, quindi, la trasmissione in via elettronica a un giudice, ad opera di una parte principale o di un’altra parte del procedimento, di materiale protetto dal diritto d’autore come prova non costituirebbe «comunicazione al pubblico» o «distribuzione al pubblico» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, e dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE, del 22 maggio 2001,  in virtù di un bilanciamento tra gli aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione. Difatti, il mero fatto che la prova sia considerata un documento pubblico e che il pubblico possa quindi, in linea di principio, ottenere accesso al materiale in questione, protetto dal diritto d’autore, ai sensi delle norme nazionali sulla libertà di informazione o sulla trasparenza, non implicherebbe che esso diventi di pubblico dominio e sia esente dalla protezione del diritto d’autore. Tale conclusione è pervenuta sulla base del fatto che nonostante il numero potenzialmente elevato di funzionari giudiziari coinvolti, la comunicazione non sarebbe quindi diretta a un numero indeterminato di potenziali destinatari, che è presupposto per aversi comunicazione al pubblico, secondo quanto aveva stabilito la stessa Corte con una precedente decisione (C-306/05 -SGAE).

A questo punto, non resta che attendere la pronuncia della Corte di Giustizia, che potrebbe confermare l’interpretazione dell’AG.

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