Diritti esclusivi TV v diritti fondamentali? La disciplina dei “brevi estratti” vista da Lussemburgo

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L’art. 15 della Direttiva 2010/13/UE riconosce il diritto delle emittenti televisive di realizzare “brevi estratti di cronaca” su eventi di grande interesse pubblico, trasmessi in esclusiva dal broadcaster titolare dei relativi diritti tv. A tal fine, le emittenti devono poter accedere agli eventi scegliendo liberamente gli estratti (di durata limitata a 90 secondi), con l’obbligo di indicarne la fonte e utilizzarli esclusivamente per notiziari di carattere generale; ai sensi del par. 6 della norma, “qualora sia previsto un compenso, esso non deve superare i costi supplementari direttamente sostenuti per la fornitura dell’accesso”. Questa previsione – che limita, dunque, ai soli “costi supplementari” il compenso che può essere richiesto dal titolare dei diritti esclusivi tv per la fornitura dell’accesso ai brevi estratti – è l’oggetto della sentenza pronunciata il 22 gennaio dalla Corte di giustizia nel caso Sky Österreich GmbH v ORF.

La pronuncia è sorta dal rinvio pregiudiziale dell’austriaco Bundeskommunikationssenat, il quale ha chiesto alla Corte UE di stabilire se la limitazione del compenso, prevista dall’art. 15, par. 6, sia conforme al diritto di proprietà ed alla libertà d’impresa sanciti, rispettivamente, dagli artt. 17 e 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Nel rispondere al quesito pregiudiziale, la Corte conferma la validità del citato art. 15, par. 6 per due ordini di motivi: in primo luogo, esclude in radice che i titolari dei diritti esclusivi tv possano invocare a loro tutela, nella fattispecie, il diritto di proprietà sancito dall’art. 17 della Carta; ritiene, inoltre, che la limitazione del compenso sia conforme all’art. 16 della Carta, in quanto la libertà di impresa sarebbe “sacrificata” nella misura strettamente necessaria a garantire, tramite l’accesso ai “brevi estratti”, la libertà di informazione ed il pluralismo sanciti dall’art. 11 della Carta.

(i) Diritto di proprietà

Il primo ordine di motivi sviluppato dalla Corte attiene, come detto, al diritto di proprietà. A tale proposito, l’art. 17 della Carta prevede che “ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquistato legalmente, di usarli, di disporne […]. Nessuno può essere privato della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità […]”.

Nella pronuncia in commento, la Corte UE si chiede esplicitamente se le garanzie sancite dall’art. 17 si estendano effettivamente ai diritti esclusivi di trasmissione televisiva contrattualmente acquisiti. Nel rispondere a questa domanda, la Corte nota che l’art. 17 tutela “diritti aventi valore patrimoniale da cui deriva, con riguardo all’ordinamento giuridico, una posizione giuridica acquisita che consente l’esercizio autonomo di tali diritti da parte e a favore del suo titolare”. Data tale premessa, la Corte ammette che i diritti esclusivi tv hanno valore patrimoniale nel senso richiesto dall’art. 17. Tuttavia, secondo la Corte, tali diritti (almeno nella fattispecie in rilievo, relativa a diritti tv acquistati nel 2009) non corrisponderebbero ad una “posizione giuridica acquisita”. A questo riguardo, la Corte nota che la disciplina dei brevi estratti (attualmente prevista dalla Direttiva 2010/13/UE) corrisponde ad una norma della previgente Direttiva 2007/65/CE, entrata in vigore il 19 dicembre 2007. Pertanto, i titolari di diritti esclusivi tv acquisiti dopo il 19 dicembre 2007 non potrebbero fondare alcuna “posizione giuridica acquisita” sulle clausole contrattuali – stipulate in seguito alla data critica – che prevedano, per l’accesso ai brevi estratti, compensi superiori ai “costi supplementari” previsti dall’art. 15., par. 6 cit.

La Corte conclude, quindi, che i titolari dei diritti esclusivi relativi ad eventi di grande interesse pubblico non possono invocare la tutela attribuita dall’art. 17 della Carta. Si segnala che la posizione qui assunta dalla Corte è in linea con l’approccio suggerito nelle conclusioni presentate nelle cause (attualmente pendenti) UEFA e Fifa v Commissione nelle quali l’Avvocato generale ha escluso che la disciplina in quel caso controversa potesse assumere rilievo in termini di lesione dei “diritti di proprietà” di UEFA e Fifa.

La posizione assunta dalla Corte nel caso in commento non corrisponde, invece, alla linea suggerita dall’Avvocato generale Bot nelle conclusioni presentate proprio nella stessa causa Sky Österreich GmbH v ORF: l’Avvocato generale Bot aveva ritenuto che l’art. 15, par. 6 della Direttiva 2010/13/UE determinasse una limitazione del “diritto di proprietà” dei titolari dei diritti esclusivi tv; tale limitazione – secondo l’Avvocato generale – sarebbe risultata, tuttavia, giustificata (e, dunque, ammissibile in via derogatoria) in quanto necessaria e proporzionata al fine di garantire le esigenze generali, di libertà di informazione e pluralismo, che l’accesso ai “brevi estratti” mira a realizzare.

Pur arrivando alla stessa conclusione (ossia alla conferma della validità dell’art. 15, par. 6 cit.), l’approccio seguito dalla Corte e quello suggerito dall’Avvocato generale Bot nel caso Sky Österreich GmbH v. ORF differiscono per un punto fondamentale (anche in prospettiva della linea difensiva che può essere seguita dai titolari dei diritti in controversie analoghe): la Corte decide di escludere in radice la stessa configurabilità della lesione del “diritto di proprietà” dei titolari dei diritti esclusivi tv; l’Avvocato generale Bot, invece, sostiene un approccio più aperto, ammettendo in prima battuta che i diritti esclusivi tv possano trovare tutela ai sensi dell’art. 17 della Carta, per poi verificare se (in via derogatoria) la limitazione del diritto sia giustificata da obiettive ragioni di interesse generale. Mentre l’approccio seguito dalla Corte determina il rigetto immediato degli argomenti difensivi basati sul diritto di proprietà, la linea suggerita dall’Avvocato generale Bot è maggiormente “garantista” per i titolari dei diritti tv, posto che essa lascia aperto uno spiraglio entro il quale valutare – caso per caso – se la limitazione del diritto di proprietà sia effettivamente necessaria e proporzionata al fine di realizzare esigenze di interesse generale di carattere prevalente.

(ii) Libertà d’impresa

Il secondo ordine di motivi esaminato dalla Corte riguarda la limitazione della libertà di impresa sancita dall’art. 16 della Carta, il quale prevede che “è riconosciuta la libertà d’impresa conformemente al diritto dell’Unione e alle legislazioni e prassi nazionali”. A tale riguardo, nella sentenza in commento la Corte ricorda che la tutela conferita dall’art. 16 implica, tra l’altro, la “libertà contrattuale”, la quale include la libertà di scelta della controparte economica nonché la libertà di determinare il prezzo della prestazione. Proprio sotto questo profilo, l’art. 15, par. 6 della Direttiva 2010/13/UE costituisce – secondo la Corte – un’ingerenza nella libertà di impresa dei titolari dei diritti esclusivi tv. La libertà d’impresa, tuttavia, non corrisponde ad una “prerogativa assoluta”, in quanto può essere soggetta ad un ampio ventaglio di interventi dei poteri pubblici suscettibili di stabilire, nell’interesse generale, limiti all’esercizio dell’attività economica.

Nella fattispecie, secondo la Corte, la disciplina dei brevi estratti prevista dall’art. 15 cit. determina una limitazione giustificata della libertà di impresa dei titolari dei diritti tv, in quanto tale limitazione è prevista “per legge”, nella misura necessaria alla realizzazione dell’interesse generale preminente connesso al diritto ad essere informati.

Confermata in tal modo la validità della disciplina dei “brevi estratti” contenuta nell’art. 15 della Direttiva 2010/13/UE, la Corte rileva in conclusione, incidentalmente, che l’impossibilità di prevedere forme di rifinanziamento derivanti dai compensi per l’accesso ai “brevi estratti”, nonché l’eventuale diminuzione del valore commerciale dei diritti esclusivi, potrebbero essere presi in considerazione nelle pattuizioni contrattuali relative all’acquisizione dei diritti medesimi e riflettersi nel prezzo versato per tale acquisizione”.

Proprio il rilievo che l’art. 15, par. 6 della Direttiva può avere sul valore dei diritti tv – nel senso ammesso dalla Corte – era stato preso in considerazione nelle conclusioni dell’Avvocato generale Bot non in via meramente incidentale, bensì a dimostrazione del fatto che la limitazione dei compensi per i “brevi estratti” incide (negativamente) sul “diritto di proprietà” dei titolari dei diritti esclusivi tv: l’opposto rilievo attribuito (dalla Corte e dall’Avvocato generale) al medesimo aspetto, rende evidente che sul tema della tutela dei diritti fondamentali, connessi ai diritti esclusivi tv, esistono due approcci alternativi, tra i quali la Corte di giustizia ha scelto quello più restrittivo per i titolari dei diritti esclusivi tv.

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