Deindicizzazione globale: un complesso bilanciamento tra diritti fondamentali

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  1. Il caso Google c. CNIL

Il 24 settembre 2019, nell’ambito della causa C-507/17, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha esaminato la delicata questione della portata territoriale della deindicizzazione, per tale intendendosi quell’operazione volta a impedire che un determinato contenuto on line possa essere cercato e trovato tramite motori di ricerca esterni rispetto al sito web che originariamente lo ospita.

Interrogati dal Conseil d’État francese[1], i giudici europei hanno affermato come il gestore di un motore di ricerca, allorché accolga una domanda di deindicizzazione, non sia tenuto alla rimozione del link a livello mondiale, ma nelle sole versioni europee del motore di ricerca.

Non si rinviene invero alcuna norma nel diritto europeo che imponga l’efficacia extraterritoriale della deindicizzazione; tuttavia, come precisa la stessa Corte di Giustizia, “il diritto dell’Unione neppure lo vieta”.

I giudici europei si astengono dunque dal prendere una posizione netta sull’estensione geografica di un ordine di deindicizzazione, rimettendo all’autorità di controllo o all’autorità giudiziaria di uno Stato membro la possibilità di effettuare “conformemente agli standard nazionali di protezione dei diritti fondamentali (…), un bilanciamento tra, da un lato, il diritto della persona interessata alla tutela della sua vita privata e alla protezione dei suoi dati personali e, dall’altro, il diritto alla libertà d’informazione e, al termine di tale bilanciamento, richiedere, se del caso, al gestore di tale motore di ricerca di effettuare una deindicizzazione su tutte le versioni di suddetto motore”.

 

  1. I precedenti nazionali

Questa pronuncia giunge dopo che alcune autorità di controllo nazionali avevano già tentato di estendere la portata territoriale degli ordini di deindicizzazione.

Tra queste, non solo la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés[2], le cui decisioni avevano dato impulso al procedimento principale dinnanzi al Conseil d’Etat sopra richiamato, ma anche il Garante italiano per la protezione dei dati personali, che nel corso del 2017 ha emesso due ordini di deindicizzazione dalla portata globale[3].

In tutti questi casi, però, i Garanti nazionali non hanno incontrato il favore delle autorità giudiziarie.

Nel caso francese, il Conseil d’État ha censurato la possibilità di estendere l’ordine di deindicizzazione, rilevando l’assenza nel diritto francese di una base giuridica che consentisse al CNIL di azionare la deindicizzazione a livello mondiale[4].

Il tentativo del Garante italiano è stato analogamente frustrato dal Tribunale di Milano, che ha riformato entrambi i provvedimenti dell’Autorità.

Nel primo caso, relativo alla deindicizzazione di contenuti riferiti per lo più alla notizia di presunti reati commessi da un professore universitario ed ex politico negli Stati Uniti, il giudice di merito ha ritenuto che il contenuto non dovesse essere a monte oggetto di deindicizzazione, considerando così assorbita la questione della portata territoriale dell’ordine[5].

Nel secondo caso[6], il Tribunale si è trovato a decidere circa la portata extraterritoriale di un ordine di deindicizzazione globale relativo a notizie non aggiornate riguardanti un procedimento penale in cui era stato coinvolto il ricorrente, che affermava di essere residente e di svolgere la propria attività professionale fuori dall’Unione europea. Tuttavia, secondo il giudice meneghino, la richiesta di estensione dell’ordine di rimozione anche alle versioni extraeuropee del motore di ricerca non risultava in alcun modo motivata in base alle circostanze del caso, generiche e prive di riscontri probatori, ed è stata pertanto respinta.

 

  1. Gli standard di protezione

Sebbene ad oggi non si riscontri ancora un orientamento consolidato e la Corte di Giustizia non si sia sbilanciata in tema di estensione territoriale della deindicizzazione, possono formularsi alcune riflessioni circa il meccanismo di enforcement extraterritoriale suggerito dalla Corte e fondato sugli “standard nazionali di protezione dei diritti fondamentali”[7], considerati come parametro nell’ambito di quella ricerca di equilibrio tra diritti fondamentali che ciascuna autorità nazionale (di controllo o giudiziaria) può condurre.

I giudici europei sembrano infatti ammettere la possibilità di riconoscere efficacia globale alla deindicizzazione sulla base di una preliminare valutazione dei diritti e degli interessi coinvolti alla luce del valore ad essi attribuito in ciascuno Stato.

Tuttavia, se è indubbio che il bilanciamento è naturalmente insito nel diritto alla deindicizzazione (che vede contrapposti il diritto alla protezione dei dati personali del singolo e la libertà di espressione e di informazione della collettività), altrettanto vero è che questi diritti e interessi ben possono assumere un valore ed un peso differente nel mondo. Se notoriamente l’Unione europea accorda al diritto alla protezione dei dati personali un livello di tutela molto elevato, così può non essere altrove. Basti pensare all’ordinamento statunitense che riconosce un livello di protezione alla freedom of expression preminente rispetto a quello accordato alla data protection.

Ne consegue che un ordine di deindicizzazione, assunto sulla base della considerazione degli standard di protezione vigenti in un determinato ordinamento, potrebbe essere legittimo in quell’ordinamento, ma non essere tale in un altro Stato dove vige un differente grado di protezione dei diritti in gioco.

Di questo sembrano essere consapevoli anche i giudici europei, che prima di indulgere nell’affermazione dell’astratta facoltà delle autorità nazionali di disporre un ordine di deindicizzazione globale, hanno affermato: “occorre sottolineare che molti Stati terzi non riconoscono il diritto alla deindicizzazione o comunque adottano un approccio diverso per tale diritto”[8].

Il nodo della differente percezione dei diritti tra Stati è anche al centro delle conclusioni dell’Avvocato generale Szpunar che, nel caso di cui si sta discorrendo, non solo rilevava come “l’interesse del pubblico ad accedere all’informazione [vari]necessariamente da uno Stato terzo all’altro, a seconda della sua collocazione geografica”, ma avvertiva: “se un’autorità dell’Unione potesse ordinare una cancellazione a livello mondiale, ciò costituirebbe un segnale fatale ai paesi terzi, che potrebbero parimenti disporre una cancellazione in forza delle proprie leggi. Ipotizziamo che, per una ragione qualsiasi, taluni Stati terzi interpretino determinati loro diritti nel senso che precludono alle persone che si trovano in uno Stato membro dell’Unione di accedere a un’informazione ricercata. Sussisterebbe un rischio reale di corsa al ribasso a danno della libertà di espressione, a livello sia europeo che mondiale”[9].

Nelle more di indicazioni più precise, sembra dunque difficilmente attuabile un meccanismo di enforcement extraeuropeo basato su un bilanciamento di diritti da effettuarsi secondo gli standard nazionali di un Paese che possono ben divergere da quelli vigenti in altri ordinamenti.

Questa incertezza tuttavia non stupisce: non solo il diritto alla deindicizzazione, ma il diritto all’oblio complessivamente inteso necessita di “[un’] opera di rielaborazione e sistematizzazione di cui giurisprudenza e dottrina dovranno occuparsi”[10].

 

 

[1] Nella specie, il Conseil d’État sollevava il rinvio pregiudiziale nell’ambito del ricorso promosso dal gestore del motore di ricerca Google avverso il provvedimento del Garante privacy francese con cui era stato condannato al pagamento di una sanzione di euro 100.000 per non aver adempiuto all’ordine di applicare il rimedio della deindicizzazione a tutte le estensioni del nome a dominio del suo motore di ricerca. La decisione della Corte di Giustizia europea è disponibile on line al seguente link https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62017CJ0507&from=it , consultato il 13 luglio 2021.

[2] Il Garante per la protezione dei dati personali francese, di seguito anche “CNIL”.

[3] Si tratta, in particolare, del provvedimento n. 557 del 21 dicembre 2017, doc. web. n. 7465315, consultabile on line al seguente link https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/7465315 , consultato il 12 luglio 2021 e del provvedimento n. 445 del 26 ottobre 2017, doc. web n. 7323489, consultabile on line al seguente link https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/7323489 , consultato il 12 luglio 2021.

[4] Sentenza n. 399922 del 27 marzo 2020. V. il par. 10, in cui si legge: “Si la CNIL soutient en défense que la sanction contestée trouve son fondement dans la faculté que la Cour de justice a reconnue aux autorités de contrôle d’ordonner de procéder à un déréférencement portant sur l’ensemble des versions d’un moteur de recherche, il ne résulte, en l’état du droit applicable, d’aucune disposition législative qu’un tel déréférencement pourrait excéder le champ couvert par le droit de l’Union européenne pour s’appliquer hors du territoire des Etats membres de l’Union européenne”. A tale proposito, può essere utile richiamare quanto attualmente riportato dall’Autorità francese sul proprio sito web, in cui, nella sezione informativa dedicata al tema della deindicizzazione, si legge: “In France, the French Council of State considers that the CNIL could only order such de-referencing beyond the European territory in the event where a law would foresee it. No law provides for it to date”. La sezione è disponibile al seguente link https://www.cnil.fr/en/right-de-listing-questions, visitato in data 12 luglio 2021.

[5] Trib. Milano, sez. I, 5 settembre 2018.

[6] Trib. Milano, 21 settembre 2020, n. 4597.

[7] Il già citato C-507/17, par. 72.

[8] C-507/17, par. 59.

[9] Conclusioni dell’Avvocato generale Szpunar, parr. 60-61, disponibili on line al seguente link https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62017CC0507&from=it , consultato il 13 luglio 2021.

[10] Finocchiaro, Diritto all’oblio e diritto di cronaca: una nuova luce su un problema antico, in Giust. civ., 1, 2019, p. 6.

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