Cyberlocker e diritto d’autore: il Tribunale di Roma annulla il sequestro di Rapidgator

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Il presente contributo viene ripubblicato dal portale Diritto Mercato Tecnologia, a cura di Alberto Maria Gambino


Con ordinanza del 2 maggio 2013, il Tribunale di Roma, sezione per il riesame dei provvedimenti di sequestro, ha disposto il parziale annullamento del decreto di sequestro preventivo emesso nei confronti della società “Rapid Gator Limited” titolare del sito www.rapidgator.net attraverso il quale, secondo la ricostruzione operata dal Giudice per le indagini preliminari, venivano poste in essere costanti violazioni del diritto d’autore.
La vicenda traeva origine dalla denuncia presentata in data 20 dicembre 2012 dal legale rappresentante della “Sunshine Pictures” s.r.l., distributrice italiana del film “un mostro a parigi” [1], nella quale si indicavano 51 siti che mettevano a disposizione del pubblico l’opera in versione integrale sia in modalità streaming che attraverso il downloading della stessa.
Siffatta messa a disposizione avveniva non già per espressa volontà della società distributrice, ma perché, del tutto illegalmente, ignoti, recandosi al cinema, avevano provveduto a riprendere l’intero film con una propria videocamera e, successivamente, ad inserire tale contenuto in Rete.
Con informativa del 27 febbraio 2013, la Polizia Postale evidenziava, in primo luogo, l’impossibilità di risalire all’individuazione dell’ignoto che aveva materialmente effettuato di nascosto le riprese, purtuttavia venivano condotti accertamenti preliminari sugli indirizzi web indicati dalla Sunshine Pictures nella propria denuncia per verificare se effettivamente l’opera oggetto dell’illecito fosse scaricabile (o visionabile in streaming) da tali indirizzi.
Tale accertamento dava esito positivo.
A questo punto, il Pubblico Ministero, facendo proprio il suggerimento offerto dalla Polizia Giudiziaria, chiedeva al G.I.P. di voler disporre l’oscuramento di 27 domini internet (tra i quali www.radipgator.net) che, a suo dire, consentivano di realizzare una costante violazione della legge sul diritto d’autore.
Il GIP, accogliendo l’istanza del Pubblico Ministero, adottava il decreto di sequestro, poi oggetto di impugnativa, ordinando agli Internet Service Provider Telecom, Fastweb, Infostrada, Tele 2, Aruba Mclink e Tiscali di inibire ai propri utenti l’accesso ai predetti domini.
L’ipotesi di reato ravvisata (sia pure nei confronti di soggetti rimasti ignoti) era quella di cui agli articoli 171 e 171 ter l.d.a., ovverosia la condotta di chi, senza averne titolo, mette a disposizione, anche a fini di lucro, su reti telematiche materiale protetto dal diritto d’autore.
Contro tale provvedimento di sequestro proponeva richiesta di riesame la società, terza non indagata, “Rapi Gator Limited”, deducendo, tra le altre cose, la violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza della misura adottata.
Il Tribunale di Roma, investito della questione, ha ritenuto fondata tale censura.
La Corte, infatti, ha in primo luogo ritenuto di dover chiarire la natura dell’attività posta in essere attraverso il sito www.rapidgator.net, giungendo alla conclusione che laddove la stessa sia rappresentata dalla fornitura di un servizio di cyberlocker [2], allora l’oscuramento dell’intero sito, a fronte di un uso potenzialmente illecito da parte di alcuni suoi utenti, è da considerarsi senz’altro di portata eccessiva rispetto al fine che si intende perseguire.
Si legge nel provvedimento in commento: “Per fare un esempio, è come se, essendo stata rinvenuta, in ipotesi, all’interno di uno degli armadietti riservati ai singoli utenti di una struttura aperta al pubblico (come potrebbe essere una scuola, una palestra, una piscina e simili), merce di provenienza furtiva, si decidesse di chiudere la struttura stessa, al fine di impedire la circolazione della refurtiva, laddove è di tutta evidenza che basterebbe cancellare l’iscrizione del titolare dell’armadietto, unico possessore della chiave di accesso”.
Di notevole interesse è, altresì, il fatto che il Tribunale abbia ritenuto di dover dare rilievo alla circostanza che la società ricorrente sia risultata sottoposta alla vigilanza dell’Autorità statunitense sul copyright, “particolarmente sensibile a tale tematica, come dimostrano le note vicende occorse al sito “emule”, di talché il fine di tutela dei diritti della “Sunshine Pictures” s.r.l. Può essere perseguito – almeno per quanto concerne la società oggi ricorrente – richiedendo la cancellazione del file in qualsiasi momento all’ufficio individuato dall’ente statunitense, tentativo questo che, allo stato, non risulta attuato”.
Dunque, l’ottemperanza alle prescrizioni imposte dalla normativa [3] di un ordinamento straniero diviene parametro di valutazione della diligenza e della buona fede della condotta del soggetto nei cui confronti la misura del sequestro debba essere eseguita e, soprattutto, della proporzionalità della stessa.
Il Tribunale del riesame, infatti, ha ravvisato la mancanza di proporzionalità proprio nella circostanza che né la società denunciante né la polizia giudiziaria avessero previamente segnalato la presunta violazione del diritto d’autore alla Rapid Gator Limited consentendo, in tal modo, alla stessa di individuare i responsabili e privarli dello “spazio virtuale” loro concesso.
Per converso, la Corte non ha ritenuto di condividere la tesi difensiva concernente la sproporzione tra la tutela di un singolo diritto (quello della società querelante) e la compressione di diritti dei legittimi utenti del sito in questione che, in forza del provvedimento di sequestro, si sono trovati pregiudicati senza loro colpa. Essi, infatti, avevano depositato, ciascuno nel proprio “archivio virtuale”, fascicoli, pratiche ed atti relativi alle rispettive attività professionali che erano diventati non più raggiungibili dall’Italia a causa dell’ordine di oscuramento del sito impartito ai provider nazionali.
Sul punto è dato leggere nell’ordinanza che “trattasi in realtà di pregiudizio attribuibile – se del caso – ad omessa vigilanza da parte del gestore e di ciò essi potranno dunque chiedergli conto, così come avverrebbe se, ad esempio, un albergo fosse sottoposto a sequestro per non aver rispettato le norme antisismiche. Non sarebbe opponibile, al fine di far annullare l’eventuale decreto di sequestro, la circostanza che diversi “ospiti incolpevoli” vi hanno preso alloggio, atteso che gli stessi potranno farsi risarcire dal titolare negligente”.
Il ragionamento seguito dal Tribunale di Roma nel provvedimento in commento appare essere, dunque, del seguente tenore: laddove un fornitore di servizi di hosting adotti una precisa policy (anche in ottemperanza a normative afferenti un diverso ordinamento giuridico) atta a reprimere l’uso illecito dello spazio messo a disposizione del singolo utente, al fine della valida emissione di un provvedimento di sequestro (se del caso, mediante ordine di inibizione diretto ai provider) dovrà tenersi conto non soltanto della circostanza che il sito sia stato utilizzato per commettere l’illecito, ma altresì che non siano stati esperiti i rimedi che esso mette a disposizione degli interessati per eliminare le conseguenze pregiudizievoli delle condotta del titolare dell’archivio virtuale.
Soltanto all’esito di questo doppio controllo, la misura apparirà proporzionale ed adeguata: in caso contrario, essa risulterà irrimediabilmente viziata e meritevole di annullamento in sede di gravame.

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Note:

[1] Trattasi di un film di animazione francese (titolo originale, “Un monstre à Paris”) uscito in Italia il 22 novembre 2012.
[2] E’ un servizio di archiviazione su Internet appositamente progettato per ospitare i file degli utenti, permettendogli di caricare file che possono poi essere scaricati da altri utenti (cfr. voce File Hosting su Wikipedia alla pagina http://it.wikipedia.org/wiki/File_hosting sito consultato in data 1 giugno 2013)
[3] Sia pur non citato nel testo dell’ordinanza, è evidente il riferimento al Digital Millenium Copyight Act (DMCA) statunitense del 1998. “Il DMCA prevede una forma di responsabilità del provider per attività illecite poste in essere dai propri utenti nei casi in cui non collabori con il titolare dei diritti d’autore per rimuovere un contenuto illecito. Le previsioni che mantengono indenni i provider sono identificate nel DMCA come safe harbour, porti sicuri, perché osservando tutte le prescrizioni contenute il provider non può essere ritenuto imputabile” (cfr. E. Berlingieri, Legge 2.0, il web tra legislazione e giurisprudenza, Apogeo 2008, pag.153).

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