Corte di Giustizia: ritrasmissione via satellite e comunicazione al pubblico. Commento alle conclusioni presentate nelle cause C-431 e 432/09

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L’avvocato generale della Corte di Giustizia dell’Unione Niilo Jääskinen ha depositato il 17 marzo scorso le proprie conclusioni nelle cause riunite C- 431-432/09 concernenti l’interpretazione di alcune disposizioni della direttiva del Consiglio del 27 settembre 1993, 93/83/CEE, relativa al coordinamento di alcune norme in materia di diritto d’autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo. Le cause principali pendenti innanzi allo Hof van Beroep di Bruxelles vedono contrapposte la Airfield NV e la Canal Digitaal BV, società belghe che gestiscono dei canali satellitari, alla Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (Sabam – società belga degli autori, compositori ed editori) ed alla Agicoa Belgium BVBA (Agicoa società rappresentante dei produttoridi materiale audiovisivo). I due broadcaster compiono un attività di ritrasmissione dei segnali televisivi trasmessi da alcuni canali televisivi belgi sul satellite Astra. In particolare, così come è emerso dall’analisi delle cause principali, le attività di ritrasmissione si possono distinguere in due categorie: la ritrasmissione indiretta dei canali televisivi compresi nel pacchetto satellitare e la ritrasmissione diretta di tali canali. Nella procedura di c.d. ritramissione indiretta alcuni organismi di radiodiffusione belgi inviano, via terra, segnali non criptati portatori dei loro programmi agli impianti che la Canal Digitaal ha installato in Belgio. Successivamente, la Canal Digitaal comprime i segnali e li oscura per inviarli, tramite banda larga, alla sua stazione situata nei Paesi Bassi. Quest’ultima provvede all’invio dei segnali verso il satellite Astra, dopo averli codificati. La chiave che serve al pubblico per guardare i programmi è incorporata in una carta di decriptazione messa a disposizione della Airfield dalla Canal Digitaal, poi consegnata ad ogni cliente che si abbona presso la Airfield. Un altra modalità di ritrasmissione indiretta consiste nel fatto che gli organismi di radiodiffusione trasmettono alla Canal Digitaal i segnali portatori dei loro programmi attraverso un altro satellite, ad esempio Eutelsat, e non via terra. La Canal Digitaal riceve questi segnali satellitari, criptati e inaccessibili al pubblico, nei Paesi Bassi o in Lussemburgo, li decripta, se necessario, li cripta nuovamente e li invia al satellite Astra. Gli abbonati della Airfield possono decriptare questi segnali mediante una carta speciale messa a disposizione della Airfield dalla Canal Digitaal. Nella procedura di ritrasmissione diretta, al contrario, gli organismi di radiodiffusione criptano essi stessi, ovvero attraverso distributori diversi dall’Airfield, i segnali portatori dei loro programmi nel paese d’origine e li inviano direttamente al satellite Astra. I detti segnali sono poi rinviati a terra. Il contributo della Canal Digitaal si limita alla fornitura delle chiavi di codificazione agli operatori, di modo che siano utilizzati i codici corretti per consentire successivamente a ciascun abbonato dell’Airfield di guardare i programmi mediante la sua carta di decriptazione. Nei confronti di questo gruppo di organismi di radiodiffusione, l’Airfield ha stipulato un’altra categoria di contratti, denominati “heads of agreement”. Essi prevedono che gli organismi di radiodiffusione diano all’Airfield l’autorizzazione ad una ricezione e ad una visione simultanea da parte degli abbonati di quest’ultima, in Belgio e in Lussemburgo, dei loro programmi televisivi che vengono diffusi mediante il satellite Astra. Nelle situazioni descritte le due società di gestione collettiva dei diritti hanno chiesto alle società che gestiscono la trasmissione satellitare dei segnali televisivi la corresponsione dei diritti autorali sostenendo che, nelle ipotesi considerate, le stesse svolgessero un’attività di comunicazione al pubblico via satellite, ai sensi della direttiva citata. A fronte del rifiuto opposto dai broadcaster, fondato sulla considerazione che la loro attività sarebbe meramente tecnica consentendo di offrire al pubblico i segnali televisivi trasmessi dagli organismi di radiodiffusione, le società di gestione collettiva adivano il Tribunale di Bruxelles affinché quest’ultimo valutasse la violazione dei diritti di proprietà intellettuale ed in conseguenza, condannasse i broadcaster al pagamento dei corrispettivi per i diritti autoriali asseritamente violati. Il Tribunale adito riconosceva la fondatezza delle domande presentate dalla Sabam e dalla Agicoa mentre sull’appello presentato dalle convenuta, la Corte di Appello di Bruxelles decideva di sospendere il giudizio rivolgendo alla Corte comunitaria le seguenti questioni pregiudiziali:”1) Se la direttiva 93/83 osti a che ad un gestore di televisione satellitare digitale venga imposto di ottenere l’autorizzazione degli aventi diritto, nel caso di un atto con cui un organismo di radiodiffusione fornisce i suoi segnali portatori di programmi sia con un collegamento fisso, sia con un segnale satellitare criptato, ad un gestore di televisione satellitare digitale, da esso indipendente, che fa codificare questi segnali da una società ad esso collegata e li fa inviare ad un satellite, dopo di che i segnali stessi, con l’autorizzazione dell’organismo di radiodiffusione, vengono inviati, come parte di un pacchetto di emittenti televisive e pertanto collegati, agli abbonati del gestore della televisione satellitare, che possono guardare i programmi simultaneamente e senza variazioni mediante una carta di decriptazione o smartcard messa a disposizione dal gestore della televisione satellitare. 2) Se la direttiva 93/83 osti a che ad un gestore di televisione satellitare digitale venga imposto di ottenere l’autorizzazione degli aventi diritto, nel caso di un atto con cui un organismo di radiodiffusione fornisce i suoi segnali portatori di programmi conformemente alle istruzioni di un gestore di televisione satellitare digitale, da esso indipendente, su un satellite, dopo di che questi segnali, con l’autorizzazione dell’organismo di radiodiffusione, vengono inviati, come parte di un pacchetto di emittenti televisive e pertanto collegati, agli abbonati del gestore della televisione satellitare, che possono guardare i programmi simultaneamente e senza variazioni mediante una carta di decriptazione o smartcard messa a disposizione dal gestore della televisione satellitare”. L’avvocato generale, nelle conclusioni pubblicate, rileva, in via preliminare, come per risolvere le questioni proposte occorre domandarsi se la trasmissione satelittare dei segnali televisivi, effettuata dalle convenute attraverso i complessi procedimenti tecnici descritti, debba considerarsi come un’unica comunicazione al pubblico, come tale imputabile ai singoli organismi di radiodiffusione o se, al contrario, come sostenuto dalle ricorrenti si possano distinguere, nel caso di specie, due comunicazioni al pubblico, una prima dagli organismi di radiodiffusione ai propri utenti primari ed una seconda dai fornitori di pacchetti satellitari ai propri abbonati. In tale seconda ipotesi, secondo quanto sostenuto dall’avvocato generale, gli organismi di trasmissione satelittare sarebbero tenuti a corrispondere i diritti agli autori per la comunicazione al pubblico effettuata nei confronti dei propri abbonati. Sul punto l’avvocato generale sottolinea come:”[…] nell’ambito della controversia di cui alle cause principali, è pacifico che l’organismo di radiodiffusione e il fornitore di pacchetti satellitari sono operatori distinti sui piani strutturale ed economico, ma qual è la situazione sul piano giuridico, vale a dire quanto allo sfruttamento delle opere protette dai diritti d’autore? Il valore della risposta da dare al quesito è notevole perché nella prima delle ipotesi di cui sopra gli autori, grazie al loro diritto di autorizzare o di proibire lo sfruttamento, riscuoteranno un solo compenso versato dagli organismi di radiodiffusione, mentre, nella seconda, essi beneficieranno inoltre di un compenso versato dal fornitore di pacchetti satellitari”.

Così definiti, in termini generali, i tratti essenziali delle controversie sottoposte all’attenzione della Corte, l’avvocato generale passa ad analizzare la prima delle situazioni considerate, vale a dire la ritrasmissione indiretta dei segnali trasmessi dagli organismi di radiodiffusione. Per risolvere le questioni pregiudiziali proposte occorre, secondo l’avvocato, circoscrivere la “nozione di comunicazione al pubblico via satellite”, richiamata dall’art. 1, n. 2, lett. a) e c) della direttiva. In particolare, rileva nel caso di specie la nozione di “pubblico” con la quale, secondo la giurisprudenza costante della Corte, la direttiva intende riferirsi al “grande pubblico”, in contrapposizione ai professionisti. Secondo l’avvocato occorre, quindi, escludere dalla qualificazione di «comunicazione al pubblico via satellite» la parte degli atti di ritrasmissione che corrisponde alla captazione dei segnali da parte di un professionista quale la Airfield. La fattispecie considerata dal giudice del rinvio, secondo l’avvocato, è quella dell’operazione che inizia con la fornitura dei segnali portatori dei suoi programmi da parte di un organismo di radiodiffusione e che sfocia nella possibilità da parte degli abbonati del gestore di televisione satellitare di guardare alla fine i programmi interessati nella loro integralità, non in differita e senza variazioni. L’individuazione del pubblico rilevante risulta funzionale, nell’argomentazione seguita dall’avvocato, alla configurazione, nelle ipotesi considerate, di una comunicazione al pubblico rilevante ai sensi della direttiva. Si legge, in proposito, nelle conclusioni:” Il criterio essenziale, perché si configurino atti di sfruttamento separati, è che la Airfield abbia agito tenendo presente un obiettivo particolare, e cioè il pubblico specificamente avuto di mira per mezzo dell’accorpamento dei programmi, operazione che offre un valore economico aggiunto al fornitore di pacchetti satellitari”. Accanto a tale considerazione, l’avvocato generale rileva, sotto altro profilo, come il contributo fornito dai fornitori del segnale satellitare non possa essere considerato come un mero ausilio tecnico rispetto all’attività svolta dagli organismi di radiodiffusione, infatti, la Airfield, con l’ausilio tecnico della Canal Digitaal, modifica la natura dei segnali trasmessi e utilizza la propria frequenza per diffondere i programmi televisivi. Così facendo le società convenute interrompono la prima comunicazione effettuata dagli organismi di radiodiffusione e danno avvio ad una nuova comunicazione, anche nel caso in cui la diffusione dei programmi sia simultanea e il loro contenuto sia integralmente identico. Alla luce degli elementi considerati l’avvocato generale ritiene che, nel caso di ritrasmissione indiretta, si possa configurare una comunicazione al pubblico da parte dei gestori del segnale satelittare che, quindi, saranno tenuti, conformemente alla direttiva ed alla legislazione nazionale in materia, a corrispondere i relativi diritti alle società di gestione collettiva. Un’unica  eccezzione ammissibile, rileva, in maniera significativa, l’avvocato generale “sarebbe quella relativa al caso in cui, ai sensi di un accordo contrattuale concluso con gli autori e conforme alla legge nazionale, l’organismo di radiodiffusione abbia potuto cedere la sua autorizzazione al fornitore di pacchetti satellitari che effettua una ritrasmissione simultanea”, possibilità che, tuttavia, sembra esclusa nel caso di specie. Considerazioni analoghe a quelle operate per la ritrasmissione indiretta possono essere svolte nella seconda ipotesi considerata, nella quale, seppur la partecipazione dei gestori del segnale satellitare sia più passiva, si può distinguere, secondo l’avvocato generale, a carico di quest’ultimi “un atto di sfruttamento delle opere protette dai diritti d’autore, nonché dai diritti connessi ai diritti d’autore, che è distinto da quello dell’organismo di radiodiffusione e che costituisce una «comunicazione al pubblico via satellite» ai sensi della direttiva 93/83”.

Sulla base delle considerazioni svolte l’avvocato generale conclude osservando come, nelle ipotesi  considerate, siano distinguibili delle “comunicazioni al pubblico” da parte dei gestori dei segnali satellitari distinte da quelle effettuate dagli organismi di radiodiffusione. In tali situazioni i gestori delle piattaforme satellitari saranno, quindi, tenuti a corrispondere ai relativi titolari i diritti per la trasmissione del segnale televisivo presso i propri abbonati. Le conclusioni pubblicate riflettono un orientamento costante della Corte di giustizia e delle giurisdizioni nazionali che si sono espresse sul tema, orientamento volto ad una compartimentazione delle attività di comunicazione al pubblico, distinte a seconda del media trasmissivo, ed al riconoscimento, in capo agli autori, del diritto al controllo su ciascuna comunicazione al pubblico delle proprie opere. In maniera altrettanto significativa l’avvocato generale conferma come sia possibile, attraverso gli strumenti contrattuali, superare tali rigidità, che incidono profondamente sulle possibilità di utilizzazione e trasmissione delle opere, con sistemi di “autorizzazione generale” di comunicazione al pubblico che ricomprendano tutti i media trasmissivi avuti di mira dai diversi broadcaster interessati.

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