Copyright infringement: il curioso caso della calcolatrice connessa a internet

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Un utente ha mostrato, passo dopo passo, come connettere al web una calcolatrice Casio e la multinazionale fa ricorso al DMCA.

Neutrino è uno YouTuber indiano che ha modificato una vecchia calcolatrice Casio, spiegando il processo in un video ora rimosso da YouTube. lo sviluppatore mostra come inserire alcune nuove funzioni allo strumento di calcolo utilizzando strumenti comuni quali, ad esempio, un piccolo schermo, qualche punto di saldatura, cacciavite e precisione.

Se, da un lato, pare apporti solo nuove funzioni alla calcolatrice, secondo Casio lo sviluppatore avrebbe agito in violazione del diritto d’autore, giustificando il ricorso al dettato del DMCA (Digital Millennium Copyright Act). La società fondata da Tadao Kashio afferma che il progetto di Neutrino sfrutti codici protetti da copyright; al contrario, Neutrino afferma di aver scritto da zero il codice da lui utilizzato, non avendo modificato quelli già presenti sul dispositivo. Il video, visualizzato più di 700.000 volte su YouTube in tre settimane, conteneva tutti i link utili per acquistare gli strumenti per realizzare la modifica alla calcolatrice, nonché i link dei codici necessari per rendere la modifica effettiva e funzionante.

È legittima la preoccupazione di Casio, evidente dal fatto che ha azionato le procedure previste dalla sezione 512 del DMCA oppure, l’utente ha agito legittimamente?

Casio lamenta la violazione del codice sorgente del proprio programma, il quale sarebbe stato copiato dall’utente; per tale ragione ha attivato la procedura ex §512 DMCA presso github.com per mezzo della quale l’hosting provider ha subito l’intimazione di rimuovere il contenuto entro e non oltre 10 giorni. Nella nota, si legge che Casio, per mezzo di REACT (Anti-Counterfeiting Network), ha rilevato l’uso non autorizzato di codici appartenenti a Casio.

Oltre alla valutazione circa l’uso del codice sorgente emerge anche il ruolo affidato alla denuncia delle violazioni: si legge, infatti, che Casio avrebbe tentato invano di contattare l’utente, al fine di intimare a questi la rimozione e/o impedire l’accesso al contenuto oggetto della segnalazione; problema, questo, affrontato sia dal DMCA che dalle direttive europee.

Infine, una volta isolati condotta e profili di responsabilità si tenteranno di analizzare gli strumenti di tutela e quali meccanismi di intervento siano azionabili in caso di violazione del diritto d’autore.

La condotta di Neutrino

Stando a quanto emerso dalla lettura della segnalazione effettuata da Casio, la società lamenta la lesione del diritto di sfruttamento in via esclusiva del codice sorgente del programma utilizzato per far funzionare la calcolatrice. Secondo le motivazioni fornite dalla multinazionale, Neutrino avrebbe sfruttato tale codice sorgente per modificare il programma tutelato dal diritto d’autore. In merito a questa segnalazione, la valutazione della condotta dell’utente è elemento imprescindibile dell’indagine.

È plausibile discorrere di sfruttamento del codice sorgente al fine di modificare il programma, nel caso di specie? A parere di chi scrive, occorre fornire una risposta negativa a tale quesito. L’affermazione o, per meglio dire, la negazione dell’illiceità della condotta tenuta da Neutrino è giustificata dal fatto che l’intervento apportato dall’utente non pare aver modificato il codice sorgente dello strumento di calcolo. Al contrario, l’utente ha prodotto un incremento di funzioni, sfruttando componenti ulteriori rispetto a quelle già presenti e offerte con il prodotto distribuito da Casio.

Pur avendo apportato modifiche al prodotto (e non al codice sorgente), lo ha destinato ad un uso diverso, ulteriore e innovativo. Nel video esplicativo si nota che l’involucro di plastica viene modificato per permettere l’allocazione dello schermo aggiuntivo e della parte elettronica, nonché di quella relativa alla connessione ad internet. Pare, quindi, che le trasformazioni sfruttino il dispositivo, senza modificarne il funzionamento per cui esso è stato ideato, ma si limitano ad ampliarlo senza diminuirne le funzioni originarie: si potrebbe parlare di un accrescimento delle funzioni per via esterna.

Come si protegge un codice sorgente da interventi esterni? A questo proposito, la sentenza del 2017 che ha deciso la controversia intercorsa tra Pc Global Pty e Pavetest Pty Ltd offre i primi spunti di valutazione. Pavetest, che aveva ottenuto l’accesso ai codici sorgente di PC Global Pty, ha copiato parte di essi, esponendosi alla citazione in giudizio. La Corte Federale ha ritenuto di valutare non l’elemento quantitativo dell’appropriazione del codice sorgente, ma di quello qualitativo: in sostanza, per la Corte, la condotta tenuta da Pavetest Pty Ltd ha rilevanza giuridica e merita di essere perseguita allorché il suo prodotto sia qualitativamente lesivo del codice sorgente della concorrente. Non è, quindi, indispensabile che i codici siano identici per una parte più o meno ampia, bensì che essi lo siano nelle parti funzionali. L’intervento effettuato da Neutrino può, allora, considerarsi qualitativamente rilevante e incidente sul codice sorgente? Pare proprio di no.

La condotta di Neutrino, al contrario di quanto si è detto relativamente alla segnalazione effettuata da REACT in favore di Casio, pare lesiva di interessi diversi dal diritto d’autore. Nel corso del video, l’utente invita il suo pubblico a contattarlo tramite messaggio privato, al fine di poter discutere con lui eventuali produzioni multiple dello stesso dispositivo. La finalità dell’invito, seppur non dichiarata dal programmatore, potrebbe nascondere insidie e pratiche illecite. Taluni utenti, infatti, hanno avanzato l’ipotesi di creare collegamenti tra i dispositivi finalizzati alla comunicazione tra gli stessi, la quale potrebbe realmente avere effetti meritevoli di essere approfonditi.

Profili di responsabilità

L’utente ha trasformato un dispositivo off line in uno on line capace di trasferire e ricevere informazioni. Questo aspetto è particolarmente interessante, soprattutto se valutato rispetto all’uso comune della calcolatrice. Se, infatti, l’utilizzazione del dispositivo così come modificato si attuasse durante una procedura di valutazione o concorsuale, essa determinerebbe un ingiusto vantaggio per il suo utilizzatore e, di conseguenza, un ingiusto svantaggio a danno di tutti gli altri partecipanti.

Il fatto che il video mostri la modifica apportata al dispositivo a marchio Casio dà luogo a due considerazioni: da un lato, è un dato di fatto che sia possibile eseguire tale operazione su quel modello di calcolatrice; dall’altro, potrebbe essere correttamente installato su calcolatrici prodotte da altre multinazionali. La lesione più rilevante patita da Casio, almeno per chi scrive, è proprio il rischio che si insinui, nell’immaginario collettivo, l’idea che tutte le calcolatrici prodotte da Casio siano potenzialmente modificabili e, pertanto, soggette ad esclusione dalle liste di strumenti accettati in sede concorsuale (o di esami).

Si paleserebbe, pertanto, una responsabilità in termine di lesione dell’immagine del prodotto e non del diritto d’autore. Questa affermazione, per quanto possa sembrare audace, si muove dalla considerazione secondo cui i prodotti a marchio Casio potrebbero subire azioni manipolative e modificative, quali quelle esplicate nel video oggetto di segnalazione. Ci si dovrebbe interrogare sull’effettiva pericolosità e riproducibilità dell’intervento apportato dall’utente. A onor del vero, sul web, è rintracciabile e scaricabile sia la guida che i programmi necessari per effettuare l’intervento, pertanto, andrebbe valutato l’apporto materiale -e non solo quello virtuale- necessario per ottenere il medesimo risultato conseguito da Neutrino. Gli strumenti utilizzati sono strumenti comuni, soprattutto agli addetti ai lavori e non sono introvabili od oggetto di limitazioni alla vendita e rendono fondato il timore (comunque eccessivo) di una rapida proliferazione del fenomeno.

Gli utenti hanno piacevolmente accolto la pubblicazione di Neutrino, al punto da aver suggerito l’installazione di componenti hardware e software con fotocamera integrata, così da implementare le funzionalità del prodotto; a questo proposito, è stato sollevato il problema dell’incidenza dell’esposizione mediatica del prodotto in correlazione al rischio di introduzione dello stesso in sede d’esame e concorsuale. Il timore, che è giustificato parzialmente, appare fondato: il parziale accoglimento si giustifica nel fatto che il procedimento messo a punto dall’utente è pressoché replicabile su qualsiasi calcolatrice con pari caratteristiche tecniche ed estetiche. Pertanto, potrebbe valere non solo per il singolo produttore (Casio, nello specifico), bensì qualsiasi prodotto con quelle caratteristiche prodotto da qualsiasi produttore.

È pur vero che, esclusi gli esami scolastici, la stragrande maggioranza delle procedure concorsuali si svolgono presso luoghi e sedi appositamente schermate e soggette ad accurati controlli all’accesso, salvo clamorose incongruenze tra la realtà e quanto accertato in sede di collaudo. Quindi, anche in questo caso, le censure risultano non totalmente ingiustificate.

Se, quindi, Casio lamenta la lesione del diritto d’autore relativo al codice sorgente, pare non potersi riscontrare alcun profilo di responsabilità aquiliana in capo a Neutrino, non essendo stato intaccato il sistema di funzionamento della calcolatrice (l’utente, lo si ricorda, ha aggiunto una funzione senza intaccare o modificare quelle già presenti sul dispositivo); se, inoltre, si tentasse di tutelare l’immagine del marchio, Casio avrebbe l’onere di dimostrare l’effettiva lesione subita in seguito alla condotta di Neutrino e l’onere probatorio sarebbe più gravoso rispetto a quello previsto in sede di responsabilità contrattuale.

In ogni caso, sia in relazione al diritto americano che nel caso di diritto italiano, il proprietario di un bene può liberamente disporne senza limitazioni e nel caso in cui, deliberatamente, ne abbia modificato le caratteristiche libera da qualsiasi responsabilità il produttore. Ad esempio, relativamente al diritto di proprietà, l’art. 832 c.c. qualifica il diritto di proprietà quale diritto di godere e disporre liberamente del bene; in particolare, ogniqualvolta si discorre di disposizione del bene oggetto della proprietà è riconosciuto anche il diritto di distruzione del bene.

Per quanto riguarda la responsabilità del produttore, I riferimenti vanno all’art. 1490 c.c., in tema di garanzia sui beni oggetto di compravendita, nonché all’art. 132 d.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) ove è sancito che i difetti vanno denunciati presso il venditore. Quando, invece, è il consumatore a modificare o manomettere il bene è prassi comune inserire clausole di limitazione della garanzia e, di conseguenza, il produttore è tenuto indenne dall’azione di risarcimento del danno cagionato dal bene.

Meccanismi di tutela

Secondo questa interpretazione e il ragionamento che ne è nato, non sussisterebbe alcuna responsabilità in capo all’utente. Relativamente ai meccanismi di tutale, si analizzeranno quelli previsti dal diritto americano, competente per la controversia. Nel caso di specie, Casio ha agito nei confronti della piattaforma GitHub, secondo quanto previsto dal DMCA.

La sezione 512 del DMCA, che prevede la procedura di notice and takedown, tutela chiunque reputi di aver subito la lesione del diritto d’autore onerandolo di notificare la violazione al prestatore di servizi presso il quale la violazione si sia perpetrata, intimando la rimozione del contenuto. Il notificante deve, altresì, motivare e specificare tutti gli elementi, i link e i contenuti che assume essere in violazione dei propri diritti, concedendo un termine (nel caso di specie 10 giorni) entro il quale il prestatore deve risolvere il conflitto.

Per la risoluzione del conflitto il prestatore è tenuto a sentire anche l’uploader (l’utente che ha caricato il contenuto in rete) e decide le sorti del contenuto. Sia il notificante che l’utente che ha caricato il contenuto hanno, in ogni caso, il diritto di adire la competente Autorità giudiziaria, al fine di ottenere soddisfazione della propria pretesa.

Se il caso, al contrario, si fosse registrato all’interno dell’Unione Europea, si sarebbe applicato il dettato normativo offerto dalla Direttiva 2000/31 CE (conosciuta come “Direttiva sul commercio elettronico”), che ripercorre le medesime prescrizioni indicate dalla § 512 DMCA. Secondo la nuova prassi, solcata dalla Commissione Parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo il 23 marzo 2017, il prestatore che abbia raccolto la segnalazione non solo deve rimuovere il contenuto lesivo del diritto d’autore (tipica conseguenza della procedura di notice and takedown) ma deve, altresì, impegnarsi affinché non riappaia sul proprio sito il medesimo contenuto già dichiarato lesivo (notice and stay down).

Il testo delle direttive, pur non contenendo un obbligo di controllo preventivo sui contenuti, aggrava la posizione degli ISP, obbligandoli a sorvegliare i contenuti oggetto di segnalazione, anche dopo averne oscurato i collegamenti.

È evidente che, nel caso di specie, GitHub sia da considerarsi quale prestatore neutro (non attivo), tutelato dal safe harbour previsto dalla sezione 512 del DMCA; al contrario, qualora non avesse oscurato il contenuto oggetto di segnalazione, GitHub avrebbe assunto il ruolo di prestatore attivo esponendosi a sua volta all’azione di responsabilità aquiliana esperibile da parte di Casio.

Conclusioni: il ruolo del prestatore e un nuovo rischio d’impresa.

È indubbio il ruolo neutrale svolto dal prestatore, così come tempestivo pare esser stato l’intervento di rimozione del contenuto oggetto di segnalazione; la posizione di Neutrino è da considerarsi non totalmente priva di profili di criticità ma, comunque, salva dalle doglianze palesate da Casio. La lesione del diritto di proprietà intellettuale lamentato dalla multinazionale non appare evidente, né – secondo una visione più rigida – mai avvenuto.

Ci si domanda se sia adoperata troppo spesso e troppo alla leggera la procedura ex §512 DMCA o ex art. 14 della Direttiva 2000/31CE. Quando la segnalazione è eccessivamente sommaria o, come in questo caso, non del tutto motivata potrebbe ipotizzarsi l’aggressione alla sfera giuridica dell’utente, il cui contenuto è stato ingiustamente oscurato. Nel caso di specie, infatti, il video aveva ottenuto un discreto successo, racimolando diverse centinaia di migliaia di visualizzazioni nel giro di poche settimane. Del resto, sia nel diritto americano che in quello europeo, è prevista l’azione di risarcimento del danno sofferto dall’utente che abbia visto ingiustamente bloccato ed oscurato il contenuto legittimamente caricato in rete. Anche in questo caso, è evidente, l’onere probatorio è a completo svantaggio di chi assume lesa la propria posizione.

In definitiva, la cronaca si è occupata nuovamente del delicato equilibrio che regola il rapporto tra contenuti protetti (o presunti tali) e la rete. Il ruolo del prestatore, il quale passa da landlord ad arbitro, è un ruolo di garanzia del fronte; una sorta di giudice errante della cultura giuridica di civil law. Su di esso gravano i rischi legati agli errori di valutazione rispetto alle segnalazioni effettuate dagli aventi diritto: un nuovo esempio del concetto di rischio d’impresa.

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