Circolazione endoassociativa di dati personali: il ruolo cardine dei principi di proporzionalità e di minimizzazione

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La vicenda Palamara ha posto rilevanti questioni di privacy non soltanto rispetto all’uso del trojan, ma anche in ordine alla circolazione extraprocessuale dei dati acquisiti a fini investigativi. Un aspetto particolare è quello che riguarda l’utilizzo delle conversazioni captate in sede intercettativa ai fini dell’esercizio dell’azione disciplinare associativa da parte dell’Associazione Nazionale Magistrati (ANM), nei confronti dei suoi iscritti. Si tratta di un aspetto tutt’altro che irrilevante, soprattutto a seguito della previsione, con la legge anticorruzione 2012, dell’obbligo di adozione di codici etici da parte delle associazioni rappresentative delle magistrature, che concorre a valorizzarli ed elevarne la fonte di legittimazione. La richiesta dell’ANM di acquisire dagli atti processuali elementi necessari ai fini dell’esercizio dell’azione disciplinare era dunque legittima e si fondava sul generale diritto di accesso agli atti processuali, da parte di “chiunque vi abbia interesse” ex art. 116 c.p.p.; norma che traspone, con le peculiarità del caso, il diritto di accesso procedimentale al contesto giudiziario penale.

Residuava tuttavia la difficoltà di calibrare il perimetro dell’accesso, in base all’interesse, rispetto a una mole di atti processuali così estesa quale quella nella disponibilità della Procura di Perugia, composta da – come si è letto sulla stampa – oltre 60.000 pagine di conversazioni dell’indagato con terze persone, non tutte appartenenti all’ordine giudiziario. Tale circostanza – unitamente al rango costituzionale dei diritti in gioco e alla tutela rafforzata accordata ai dati in questione, anche ex art. 15 Cost.- ha reso pertanto opportuna una previa selezione del materiale da acquisire, calibrata da un lato sull’interesse del richiedente (e dunque sul criterio della necessità ai fini dell’esercizio dell’azione disciplinare) e, dall’altro, sul rango dei diritti dei controinteressati, pregiudicati o comunque compressi dall’ostensione. E’, questo, un tema che potrebbe porsi con sempre maggior frequenza a fronte dell’intensificazione del ricorso alle intercettazioni mediante trojan, per loro natura meno selettive di quelle tradizionali e dunque idonee ad estendere il raggio della captazione. L’art. 116 c.p.p. andrà dunque interpretato anche alla luce del sopravvenuto dlgs 51/18 e dei principi, da esso sanciti anche rispetto al contesto giudiziario, di minimizzazione, proporzionalità, finalità.

L’aspetto successivo della vicenda riguarda la circolazione endoassociativa dei dati così acquisiti, possibile anche rispetto a dati particolari purché nella misura strettamente indispensabile al perseguimento di fini statutariamente previsti e da parte degli organi deputati alla realizzazione di quegli scopi. Nel caso di specie, sulla base delle previsioni dello Statuto dell’Anm (art.11), deve ritenersi che l’organo deputato all’acquisizione e analisi dei dati ottenuti sulla base dell’ostensione ammessa dalla Procura di Perugia fosse il Collegio dei probiviri, titolare – quasi come il vecchio giudice istruttore – dell’esercizio dell’azione disciplinare. La valutazione del “capo d’incolpazione” formulato dal Collegio dei probiviri è poi sottoposto al Comitato direttivo centrale, quale organo deputato all’irrogazione delle sanzioni, vincolato dalle conclusioni del Collegio solo in senso favorevole alla posizione dell’incolpato (art.11, c. III).

Sotto il profilo protezione dati, può certamente approfondirsi il tema, tutt’altro che agevole, della qualificazione del Collegio dei probiviri quale titolare autonomo del trattamento svolto ai fini dell’esercizio dell’azione disciplinare, valorizzandone l’autonomia di valutazione e trasponendola, così, anche sul piano della protezione dati. Tuttavia, in senso contrario potrebbe deporre il precedente avviso espresso dal Garante il 21 maggio 2020 (vds. relativa newsletter) in relazione alla figura, per certi versi simile, dell’Organismo di vigilanza di cui all’art. 6 d.lgs. 231 del 2001, ritenuto parte dell’ente e come tale privo di una propria autonoma qualificazione ai fini privacy.

Chiarito in questi termini il tema della titolarità del trattamento, da riconoscersi dunque all’ANM in quanto tale (ancorché legalmente rappresentata dal suo Presidente), la questione, di cui ha dato notizia la stampa, dell’ostensione a singoli componenti  del CDC non tanto del materiale  raccolto dal Collegio dei probiviri in sede disciplinare, inteso in senso stretto come materiale informativo,  ma di atti dell’Autorità giudiziaria che ha provveduto, in unico contesto, su richieste sia del Collegio dei probiviri che di un magistrato non più iscritto all’ANM, non può che essere risolta secondo i principi-cardine del Gdpr e, in particolare, secondo i canoni di proporzionalità, limitazione della finalità e  minimizzazione.

 In questa prospettiva, sembra essere assolutamente corretta la scelta del Presidente di oscurare, nell’ambito del materiale  osteso al CDC, i dati relativi a soggetti da considerarsi terzi ai fini delle attribuzioni associative, perché ormai dimessisi dall’associazione e aventi, peraltro, manifestato volontà espressa di cancellazione tramite una specifica istanza. Tali dati (al pari di quelli relativi a soggetti terzi) non possono, infatti, in alcun modo ritenersi funzionali all’esercizio di alcuna delle prerogative del CDC, di modo che la loro ostensione non risulterebbe giustificabile in nome del perseguimento di un interesse giuridico equiparabile. La stessa esigenza di controllo dell’operato degli organi associativi non può, infatti, che esercitarsi nel rispetto dei principi di proporzionalità e minimizzazione, ostendendo pure il materiale istruttorio, ma deprivandolo degli elementi ultronei, la cui indebita divulgazione arrecherebbe all’interessato un pregiudizio non giustificabile.

Come d’altronde ha recentemente scritto Giorgio Resta a questo proposito, “le regole auree da seguire sono quelle della proporzionalità (da declinarsi in forme più stringenti in relazione ai dati sensibili), della funzionalità dell’ostensione all’esercizio dei compiti specificamente attribuiti dallo statuto a un determinato organo associativo e, in ogni caso, della minimizzazione, che comporta l’oscuramento di ogni dato personale ultroneo rispetto alle esigenze perseguite”.

 

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