Accesso ad internet e risarcimento del danno in una sentenza del Bundesgerichtshof

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Con sentenza de 24 gennaio scorso il Bundesgerichtshof[1] si è pronunciato sulla domanda di risarcimento dei danni formulata da un privato abbonato nei confronti di un prestatore di servizi di comunicazione, reo di averlo ingiustificatamente privato della facoltà di fruire della connessione internet, voce e fax, per un periodo di circa due mesi.

Concordato un cambiamento della tariffa il provider interrompeva erroneamente l’erogazione dei servizi di telecomunicazione VoIP[2] dal 15 dicembre 2008 al 16 febbraio del 2009: nel frattempo l’utente, nonostante i numerosi solleciti fatti pervenire al fornitore, si vedeva costretto a sopperire all’assenza di linea utilizzando un apparecchio di telefonia mobile, per il quale stipulava un nuovo contratto con altro gestore.

La domanda attorea presupponeva, prima facie, la sussistenza di un obbligo contrattuale non adempiuto in maniera diligente da parte del fornitore di servizi e, in secondo luogo, il verificarsi di un danno di carattere extracontrattuale connesso alla privazione del “bene” internet.

L’Amtsgericht di Montabaur[3] aveva già concesso un rimborso delle spese sostenute dall’utente per l’utilizzo del telefono cellulare, a fronte del disservizio connesso alla mancata fruizione  dell’accesso alla rete di telecomunicazioni.

Impugnata la sentenza di primo grado dinanzi al Landgericht di Coblenza[4] questi rigettava la richiesta di risarcimento del danno per il mancato sfruttamento di internet, del telefono e del fax, che diveniva pertanto oggetto del ricorso per Revision formulato dinanzi al Bundesgerichtshof.

Le conclusioni dei giudici di appello si basavano sul presupposto che l’utilizzo del telefono cellulare stesso – inquadrato nel fenomeno dell’ampia diffusione di terminali mobili dotati di connettività alla rete –  rappresentava una valida alternativa all’impossibilità di poter fruire dei servizi di telefax, internet o di telefonia fissa. Si riteneva infatti sufficiente l’uso di un telefono cellulare di ultima generazione, in vece della connettività VoIP: gli smartphones permetterebbero ad esempio di accedere ai servizi di posta elettronica senza incorrere in eccessivi disagi.

Inoltre, in via generale, l’interruzione dell’erogazione dei servizi di telecomunicazione non avrebbe rappresentato una modifica in peius poi così grave e rilevante del tenore di vita quotidiano della parte attrice.

I giudici di Karlsruhe si sono espressi in maniera difforme rispetto alla sentenza di appello, ammettendo – seppur parzialmente e con un’articolata motivazione – la domanda formulata dal danneggiato.

Il metro adottato dalla Corte federale di giustizia nel considerare l’ammissibilità delle diverse ipotesi di danno connesse all’interruzione operata dal provider si è basato su un approccio di tipo socio-economico, consistente nella valutazione del grado di incidenza del mancato utilizzo delle singole tipologie di servizio legate all’abbonamento (telefax, telefonia fissa, internet) sulla vita quotidiana dei consociati[5].

Con riferimento al mancato utilizzo del telefax, la Corte ha da un lato ammesso i vantaggi – in termine di comfort e velocità di ricezione – di tale servizio, negandone al contempo la natura di “bene essenziale”. Esso non influirebbe in maniera rilevante e significativa sul progetto e lo stile di vita dell’utente, per cui in questa ipotesi è stata esclusa la sussistenza di tale voce di danno risarcibile.

Anche sui problemi legati all’inaccessibilità ai servizi “base” di telefonia fissa l’indirizzo percorso dai giudici di ultima istanza non si è discostato dalle argomentazioni fornite dal Landsgericht di Coblenza: nel caso di specie l’“occasione persa” collegata al mancato sfruttamento di un bene è stata ritenuta di lieve e limitata incidenza nella sfera dell’utente.

All’impossibilità di utilizzare l’utenza di telefonia fissa inoltre, si era ovviato con l’attivazione dell’abbonamento ai servizi di telefonia mobile. Alla luce della capillare diffusione dei telefoni cellulari – per cui nella prassi non esiste pressoché alcuna differenza tra numero di telefono “fisso” e “mobile” – la Corte ha ritenuto congruo considerare quest’ultimo un “sostituto essenzialmente equivalente” alla linea telefonica “casalinga”[6].

Allo stesso modo congrua  è stata reputata la misura indennitaria disposta dal giudice di primo grado e consistente nel rimborso delle spese aggiuntive per il nuovo abbonamento sostenute dall’utente.

Sul tema dell’accesso alla rete invece, le motivazioni del BGH sono state di diverso tenore: internet è divenuto un servizio ed un media essenziale, che influenza in maniera decisiva il tenore di vita della maggior parte dei consociati (più del 70% dei tedeschi vi accede giornalmente), per cui un blocco della connettività sortirebbe un impatto immediato in termini negativi su una moltitudine di attività e aspetti del vivere quotidiano.

L’utilizzo della rete è stato pertanto definito un bene economico la cui disponibilità costante e senza interruzione riveste un ruolo centrale in diversi settori della vita dei cittadini tedeschi: dall’intrattenimento, all’informazione, alla libertà di espressione, dalla conclusione di transazioni commerciali all’adempimento di funzioni di carattere pubblico.

Secondo la Corte infatti, internet fornisce informazioni provenienti da tutto il mondo sotto forma di testo, immagini, files audio e video e rispetto a una moltitudine di aree tematiche; si affianca o sostituisce ormai da anni ad enciclopedie, riviste e televisione, permette di divulgare e confrontare opinioni a livello globale tra gli utenti per mezzo di forum, blog e social network sites; è altresì fondamentale veicolo di scambio commerciale.

Il BGH ha pertanto sancito l’importanza e l’essenzialità del servizio di connessione ad internet, paragonandone l’interruzione all’impedimento e al disagio causato dal mancato utilizzo della propria automobile.

Da un attenta rilettura delle vicende processuali operata dalla Corte, inoltre, non traspariva in nessun modo la circostanza che il telefono cellulare utilizzato dal danneggiato nel periodo di interruzione della linea ADSL fosse dotato di connettività internet, per cui esso non poteva essere in alcun modo valutato quale “sostituto equivalente” del bene resosi indisponibile: per questi motivi si è disposto l’annullamento della sentenza impugnata e il contestuale rinvio innanzi alla Corte d’Appello.

Quanto all’ammontare della pretesa risarcitoria, i giudici di Karlsruhe hanno ritenuto insufficiente l’esclusivo riferimento ai costi aggiuntivi sostenuti dal danneggiato per fruire del “bene sostitutivo” nel periodo di assenza del servizio di connessione internet: non si discorrerebbe infatti di un interesse alla riparazione, ma di un interesse alla compensazione.

Per tali motivi le modalità di calcolo del quantum risarcitorio sono state integrate sulla base di un parametro di valutazione equiparabile alla configurazione di una cessione d’uso del bene a titolo oneroso, in cui però al costo ipotetico di locazione dovranno essere sottratti tutti quei fattori economici volti alla realizzazione di utili come pure quelli relativi a un utilizzo lucrativo del servizio, al fine di raggiungere una somma che sia pari al valore economico dell’“utilizzabilità del bene per scopi personali”.

La somma dovuta nel caso di specie corrisponderebbe, secondo la stima espressa dal Bundesgerichtshof in ossequio al disposto del § 249 BGB[7], ai costi medi di mercato di attivazione di una linea ADSL per il periodo d’uso in questione – limitata al solo accesso ad internet e priva di servizi voce e fax – sottratti i fattori economici legati ad un utilizzo per scopo di lucro. A questa cifra poi andrebbe ancora sottratto il costo dell’abbonamento comunque dovuto dal danneggiato al convenuto nel periodo di disattivazione del servizio, tenendo conto che le tariffe applicate per una fruizione giornaliera dei servizi di accesso ad internet sono solitamente più elevate rispetto a quelle applicate ad abbonamenti a lungo termine, come quello sottoscritto dal danneggiato.

I principi affermati dal Bundesgerichtshof si ricongiungono al dibattito sulla sussistenza di un “diritto di accesso ad internet”, da considerarsi come fondamentale “punto di equilibrio” e nuovo “tassello” di diritto sostanziale necessario per favorire una crescita armoniosa del web e  della sua regolamentazione[8].

Ciò che è opportuno rilevare in questa sede, a margine delle argomentazioni fornite dalla Corte di Karlsruhe, è l’impressionante polivalenza, l’estrema adattabilità e la costante influenza che i servizi di accesso ad internet esercitano in tutte le sfere del vivere quotidiano.

Se infatti discorrere di telefono tout court (o ancora di energia elettrica), vorrebbe dire far riferimento alla somministrazione di un bene connesso sì a funzioni vitali “primarie”, ma comunque “limitate” o per meglio dire “già esplorate” nel loro ambito di sfruttamento (la comunicazione telefonica, la luce, il riscaldamento), la eco suscitata da decisioni come quella in commento –pronunciate da Corti ordinarie di ultima istanza o ancora da Corti Costituzionali[9] – è giustificata e direttamente proporzionale all’immenso potenziale innovativo di internet, inquadrato non ancora come “diritto fondamentale” ma già come un bene e un servizio “essenziale”, il cui legame con la “persona” (e non soltanto, in senso riduttivo, con l’utente) implica il contemporaneo coinvolgimento di una moltitudine di diritti e libertà fondamentali garantiti sia a livello nazionale che sovranazionale.



[1] BGH, 24 gennaio 2013 – III ZR 98/12.

[2] Attraverso i servizi VoIP (Voice over Internet Protocol) è possibile effettuare conversazioni telefoniche (o ancora inviare fax e dati) per mezzo di “reti di commutazione di pacchetto” (come internet) che utilizzino il protocollo IP per il trasporto dei dati.

[3] AG Montabaur, 7 dicembre 2010 – 5 C 442/10.

[4] LG Koblenz, 7 marzo 2012 – 12 S 13/11.

[5] Il parametro di valutazione richiamato si fonda sul concetto di danno da “mancato uso” (Nutzungsausfall) affermato anche dal Großer Senat del Bundesgerichtshof più di un ventennio fa, per cui il mancato utilizzo di un bene per un determinato lasso di tempo è da considerarsi un danno risarcibile qualora la sua costante disponibilità rivesta un ruolo di centrale importanza nello stile di vita del proprietario. La perdita dovrà inoltre essere “apprezzabile”, nel senso che in assenza dell’evento dannoso (e in quel determinato arco temporale) il bene sarebbe stato nella disponibilità del danneggiato ed egli avrebbe voluto fruirne.

[6] Questa voce di danno non andrebbe infatti riconosciuta alla parte attrice nel caso in cui fosse disponibile un bene sostitutivo “equivalente”: in questo caso, andrebbe disposto soltanto il rimborso delle spese aggiuntive sostenute.

[7] «(1)Chi è obbligato al risarcimento del danno, deve reintegrare lo stato che sarebbe sussistito se non si fosse verificata la circostanza che obbliga al risarcimento.

(2) Se deve essere corrisposto risarcimento del danno per la lesine ad una persona o il danneggiamento di una cosa, il creditore può esigere in luogo della reintegrazione l’importo in danaro a ciò necessario. (…)»

[8] Ci si riferisce alla proposta, sollevata da Stefano Rodotà nel corso della terza edizione dell’“Internet Governance Forum” tenutosi a Roma presso la sede del CNR il 30 Novembre 2010, di apportare una modifica alla Carta Costituzionale italiana che riconosca ad ogni cittadino il diritto all’accesso ad internet, con l’introduzione dell’art. 21 bis per cui «tutti hanno eguale diritto di accedere alla Rete Internet, in condizione di parità, con modalità tecnologicamente adeguate e che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico e sociale».

                [9] A questo proposito non può non essere citata la decisione del Conseil Constitutionnel sulla legge “HADOPI”: Conseil Constitutionnel, n. 580 del 10 giugno 2009.

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