Consumatori, premi e pratiche commerciali scorrette

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Se al consumatore viene richiesto di versare denaro o sostenere un costo di qualsiasi natura per poter avere informazioni su un premio vinto o per entrarne in possesso, ci troviamo di fronte ad una pratica commerciale scorretta.

Lo ha affermato con una recente sentenza la Corte di Giustizia Europea, chiamata a pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata nell’ambito della controversia insorta tra cinque imprese specializzate nell’invio di pubblicità e l’Office of Fair Trading (OFT), ossia l’autorità britannica per la tutela dei consumatori e della concorrenza, incaricata di vigilare sul corretto agire dei professionisti.

La vicenda sottesa alla decisione riguarda, in estrema sintesi, l’invio di lettere individuali, la distribuzione di tagliandi tipo “Gratta & Vinci” nonché la diffusione tramite giornali e periodici di inserti con i quali il consumatore era informato di aver vinto un premio. Per sapere con precisione la tipologia del premio assegnato tra quelli messi in palio, erano indicate diverse modalità di richiesta (sms, telefono, posta) con tariffe differenti, ma dando maggior rilievo a quelle più costose. In alcuni casi erano previsti anche oneri per la consegna del premio stesso. Una cospicua percentuale di questi costi aggiuntivi sostenuti dal consumatore, andava direttamente nelle tasche delle aziende promotrici le quali, quindi, potevano recuperare parte dell’esborso necessario per la messa in palio dei premi.

La normativa che l’OFT denunciava essere stata violata consiste nella Direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali tra impresa e consumatore la quale, con l’Allegato I, individua tassativamente tutte le pratiche che si possono considerare aggressive senza che sia necessaria una valutazione caso per caso. In particolare al punto 31 è individuata tra le pratiche assolutamente scorrette:

Dare la falsa impressione che il consumatore abbia già vinto, vincerà o vincerà compiendo una determinata azione un premio o una vincita equivalente, mentre in effetti:

— non esiste alcun premio né vincita equivalente,

oppure

— qualsiasi azione volta a reclamare il premio o altra vincita equivalente è subordinata al versamento di denaro o al sostenimento di costi da parte del consumatore”.

Le cinque imprese, condannate in primo grado, hanno proposto appello. La Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division), rilevata l’attuazione difforme negli Stati membri della disposizione in esame, ha però sollevato questione pregiudiziale affinché venisse accertata dalla Corte di Giustizia la corretta interpretazione del punto 31.

La Corte, al termine di una lunga analisi e muovendo anche dalla stessa ratio della Direttiva, è giunta ad una conclusione netta ed evidentemente sfavorevole ai professionisti: al consumatore che abbia vinto un premio non può essere imposto alcun costo per le attività volte a reclamare il premio, a richiedere informazioni sulla sua entità o alla presa di possesso. Non rileva che il costo aggiuntivo sia irrisorio rispetto al valore del premio o che non vada a vantaggio del professionista stesso.

Si legge nella sentenza che “il fatto di vietare ai professionisti di accollare al consumatore un costo anche di minima entità non renderebbe impossibile l’organizzazione di tali attività promozionali. Infatti, il professionista potrebbe prevedere una limitazione geografica per quanto riguarda la partecipazione al concorso o all’attività promozionale, al fine di limitare i costi che egli deve sostenere e che sono legati allo spostamento del consumatore e alle formalità necessarie affinché quest’ultimo prenda possesso del premio. Il professionista potrebbe anche tenere conto, al momento in cui determina il valore dei premi da distribuire, delle spese di comunicazione e di consegna che dovrà sostenere”.

Una siffatta impostazione volta a tutelare il consumatore di fronte alle iniziative promozionali delle aziende che vogliono promuovere i propri prodotti e servizi, è riscontrabile anche nella normativa nazionale che disciplina il funzionamento di operazioni e concorsi a premio.

Il D.P.R. 430/2001 infatti, all’art. 1 comma 5 sancisce che “la partecipazione ai concorsi e alle operazioni a premio è gratuita, salvo le ordinarie spese di spedizione o telefoniche necessarie ai fini della partecipazione stessa”. È evidente che la normativa nazionali preveda la possibilità di addebitare al consumatore un costo irrisorio in fase di partecipazione alla manifestazione a premio. Nulla prevede, invece, in merito alla fase di scelta o consegna del premio. Si precisa, però, che il Ministero dello Sviluppo economico, interrogato sul punto, ha precisato che il principio di gratuità viene salvaguardato solo vietando la richiesta o l’addebito di ulteriori costi successivi alla vincita del premio, in perfetto accordo con la normativa comunitaria.

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