- L’illusione dell’affidabilità dell’IA nel contesto legale
Come ormai noto, nell’ultimo anno, la giurisprudenza italiana di merito ha affrontato casi che hanno avuto come protagonista l’utilizzo dell’IA da parte dei professionisti forensi.
Il Tribunale di Firenze (ordinanza 14 marzo 2025)1 ha rilevato anomalie nella redazione di atti difensivi verosimilmente generati con strumenti di IA, pur escludendo la responsabilità aggravata; il Tribunale di Torino (sentenza 16 settembre 2025) e il Tribunale di Latina (sentenza 23 settembre 2025)2 hanno invece ravvisato ipotesi di lite temeraria in ricorsi caratterizzati da citazioni normative e giurisprudenziali prive di reale pertinenza. Anche il TAR Lombardia (Sez. V, 21 ottobre 2025, n. 3348) ha stigmatizzato simili condotte, ritenendole potenzialmente lesive dei doveri di lealtà e probità processuale. Da ultimo, la sentenza del Tribunale di Verona del 16 febbraio 2026 ha affermato che, qualora l’atto non sia adeguatamente controllato dall’avvocato che, per redigerlo, si avvale di strumenti di IA, può configurarsi una responsabilità ai sensi dell’art. 96 c.p.c.
In questo contesto, dunque, le recenti pronunce del Tribunale di Siracusa (sentenza n. 338 del 20 febbraio 2026)3 e del Tribunale di Mantova (sentenza n. 165 del 24 marzo 2026)4 si inseriscono nel crescente filone giurisprudenziale che affronta le criticità connesse all’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella redazione degli atti difensivi, prendendo posizione sulle conseguenze processuali derivanti dall’impiego non verificato di tali strumenti da parte del difensore e mostrando come, in molti casi, l’IA non si limiti ad assistere il giurista, ma possa, silenziosamente e pericolosamente, sostituirsi ad esso nella produzione di contenuti giuridici apparentemente plausibili ma verosimilmente falsi.
Alla base, c’è un equivoco di fondo che accompagna l’avvento dell’intelligenza artificiale nella pratica forense: l’idea che ciò che sia ben scritto sia anche corrispondente al vero.
Il punto in questione non è dunque di tipo tecnologico bensì epistemologico, ossia cosa si intenda oggi per sapere giuridico e in che misura le fonti giurisprudenziali possano essere generate e non solo ricercate.
La vicenda sottesa alla pronuncia del Tribunale di Siracusa (sentenza n. 338 del 20 febbraio 2026) trae origine da un giudizio civile nel quale la parte attrice aveva fondato parte delle proprie difese sulla citazione di quattro precedenti della Corte di Cassazione, riportando tra virgolette passaggi che avrebbero dovuto sostenere la tesi dell’inapplicabilità dell’art. 1957 c.c. alla responsabilità prevista dall’art. 38 c.c. La verifica compiuta dal Tribunale ha, tuttavia, evidenziato che tali passaggi non erano presenti nelle decisioni richiamate: in alcuni casi le sentenze citate trattavano questioni del tutto diverse, in altri, le citazioni riportate non risultavano in alcun modo riconducibili ai provvedimenti indicati.
Il giudice di merito ha quindi ritenuto che si trattasse di massime costruite ex novo e prive di qualsiasi riscontro nelle fonti giurisprudenziali effettive, circostanza che ha inciso non solo sulla credibilità delle difese, ma anche – e questo è il punto innovativo in questione – sulla valutazione della responsabilità processuale della parte.
La sentenza n. 338 del 20 febbraio 2026 del Tribunale di Siracusa (Seconda Sezione Civile) rappresenta, dunque, un precedente importante in Italia riguardo l’utilizzo dell’intelligenza artificiale (IA) generativa nel contesto legale e i conseguenti profili di responsabilità che possono delinearsi.
Il Tribunale ha sancito l’illiceità dell’utilizzo acritico dell’IA negli atti difensivi, condannando una parte al risarcimento del danno (ex art. 96 c.p.c.) per aver inserito in una memoria difensiva citazioni giurisprudenziali inesistenti dovute alle c.d. “allucinazioni” generate dall’utilizzo dell’IA, senza effettuare le opportune verifiche tramite il controllo umano, doveroso da parte del professionista forense.
Nel caso di specie, l’avvocato ha utilizzato l’intelligenza artificiale per redigere una memoria difensiva, inserendo virgolettati alcuni precedenti giurisprudenziali che in realtà non esistevano e che erano stati generati, dunque inventati, dall’IA stessa.
Il Tribunale ha ritenuto che l’uso acritico, ossia privo di controllo umano, di strumenti di IA generativa, che non sono vere e proprie banche dati giuridiche, integri una violazione del normale standard di diligenza professionale previsto dal codice deontologico forense e, pertanto, ha condannato la parte che ha depositato l’atto al pagamento di una somma a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
In questo caso, viene confermato il principio per cui il professionista è sempre responsabile dei contenuti dei propri atti, indipendentemente dallo strumento utilizzato per redigerli, c.d. principio di human oversight e che, la supervisione umana, resta sottesa all’utilizzo degli strumenti tecnologici, prevedendo sempre un necessario controllo, effettivo e sostanziale, da parte dell’avvocato.
- Quando la giurisprudenza non esistema convince
Il caso deciso dal Tribunale di Siracusa è, dunque, sotto questo profilo, paradigmatico. Le citazioni della Corte di Cassazione inserite all’interno della memoria difensiva da parte dell’avvocato risultavano perfettamente formattate, coerenti nel lessico, persuasive nell’argomentazione e, tuttavia, erano inesistenti. Non si trattava di errori grossolani, ma di costruzioni sofisticate, di allucinazioni giuridiche credibili. È proprio qui che emerge il vero rischio dell’utilizzo dell’IA generativa nel mondo del diritto: nel generare, a causa delle allucinazioni dell’IA, una convinzione giuridica basata su una fonte giurisprudenziale inesistente.
Il giudice di merito ha ricondotto tale fenomeno nell’alveo della colpa grave ex art. 96 c.p.c., riaffermando un principio giuridico classico: la responsabilità dell’atto resta in capo al difensore.
Ma il caso in oggetto rivela qualcosa di più profondo: la crisi dei meccanismi tradizionali di fronte all’avvento dei meccanismi tecnologici utilizzati nel linguaggio giuridico.
La decisione chiarisce che i modelli linguistici (LLM) non sono banche dati affidabili, ma strumenti statistici che possono produrre informazioni false (allucinazioni) e che, pertanto, non possono sostituire la ricerca giuridica del professionista.
Il punto centrale della decisione riguarda dunque il rapporto tra innovazione tecnologica e responsabilità professionale. Il Tribunale di Siracusa evidenzia come i modelli di IA generativa non costituiscano banche dati giuridiche bensì sistemi che producono sequenze linguistiche plausibili senza garantire però la veridicità delle informazioni.
Proprio per questo motivo il loro utilizzo richiede necessariamente una verifica autonoma delle fonti citate. Secondo il giudice, tale esigenza deve ormai considerarsi conoscenza diffusa tra gli operatori del diritto, con la conseguenza che l’impiego “acritico” di questi strumenti, ossia il loro utilizzo senza controllo umano sulle fonti giurisprudenziali, integra una violazione del normale standard di diligenza professionale.
Il Tribunale di Siracusa, Sez. II, 20 febbraio 2026, n. 338, dunque, non censura l’utilizzo dell’intelligenza artificiale in sé, bensì l’assenza di verifica da parte del professionista forense in merito affidabilità del contenuto giuridico generato dall’IA, affermando che: “L’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale generativa nella redazione degli atti difensivi non esonera il difensore dall’obbligo di verifica delle fonti giuridiche citate. La produzione in giudizio di precedenti giurisprudenziali inesistenti – verosimilmente generati da sistemi di AI e non sottoposti a controllo sulle fonti primarie – integra una condotta gravemente colposa, idonea a giustificare la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., in quanto determina un aggravio dell’attività giudiziaria e impone alle controparti la verifica di citazioni non autentiche.”
- Il Tribunale di Mantova: la rilevanza dell’errore generato dall’IA
La decisione del Tribunale di Mantova (sentenza n. 165 del 24 marzo 2026) aggiunge un ulteriore tassello al filone giurisprudenziale preso in esame, evidenziando i rischi connessi all’utilizzo non verificato di strumenti generativi nella predisposizione delle difese processuali.
La pronuncia ha affrontato direttamente il problema delle citazioni giurisprudenziali errate o inconferenti inserite in una memoria difensiva, ritenute dal giudice riconducibili ad un uso improprio e non verificato dell’intelligenza artificiale negli atti giuridici.
Il caso nasce da un procedimento civile in cui la parte attrice aveva depositato una memoria contenente numerosi riferimenti a precedenti giurisprudenziali della Corte di legittimità.
Tali citazioni erano state utilizzate per sostenere il punto centrale della controversia, relativo alla dimostrazione del pregiudizio richiesto per l’azione revocatoria. Il giudice ha però rilevato che i richiami giurisprudenziali risultavano estranei alla materia trattata e, in alcuni casi, attribuivano principi giuridici non presenti nelle decisioni citate. La verifica puntuale effettuata attraverso la banca dati CED della Cassazione ha dimostrato che le pronunce richiamate riguardavano ambiti del tutto inconferenti rispetto alla materia trattata e senza alcuna connessione con la questione oggetto di causa.
Al di là della soluzione della controversia sostanziale, il passaggio più significativo riguarda il giudizio sulla qualità dell’attività difensiva della parte attrice.
L’analisi del tribunale non si è limitata a constatare l’incoerenza dei precedenti giurisprudenziali indebitamente citati, ma ha valutato la condotta processuale tenuta dall’avvocato nel suo complesso. Nel caso de quo, l’errore assume rilevanza poiché diventa strutturale alla difesa: le citazioni errate non avevano carattere marginale, ma costituivano elementi decisivi a sostegno dell’argomentazione difensiva.
Inoltre, ancora più grave, è il fatto che l’avvocato non aveva provveduto a correggere o a chiarire le citazioni giurisprudenziali utilizzate nemmeno dopo le contestazioni della controparte.
È in questo passaggio che l’uso dell’IA diventa un comportamento giuridicamente rilevante, poiché non si tratta più di aver utilizzato in maniera non adeguata uno strumento tecnologico, ma di aver rinunciato a priori al controllo umano necessario.
Sulla base di tali elementi, il tribunale ha ritenuto configurabile una responsabilità aggravata ex articolo 96 c.p.c., riconoscendo la colpa grave nella predisposizione dell’atto difensivo tramite l’utilizzo dell’intelligenza artificiale senza la necessaria verifica delle fonti giurisprudenziali da parte del professionista forense ed evidenziando che, l’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale, non esonera il difensore dall’obbligo di controllo della correttezza delle fonti e della pertinenza delle citazioni giurisprudenziali utilizzate, rimanendo dunque invariato l’obbligo di diligenza professionale, anche in presenza di strumenti tecnologici avanzati.
I due profili valorizzati nella sentenza sono dunque quello della natura manifestamente inconferente delle citazioni giurisprudenziali e quello della mancata correzione degli errori anche dopo la contestazione della controparte, assistendo così, da parte del Tribunale di Mantova, ad una sorta di nuova forma di sanzione processuale che potrebbe essere definita per “negligenza digitale”.
In questo senso, quest’ultima pronuncia giurisprudenziale, apre al tema di una possibile evoluzione della responsabilità aggravata c.d. “tecnologicamente aggravata”, in cui l’uso scorretto ed improprio dell’IA diventa indice di colpa grave e in cui l’IA stessa entra nel perimetro della responsabilità processuale, segnando così la fine dell’era dell’alibi tecnologico per i professionisti del diritto.
In questo modo, l’art. 96 c.p.c., norma nata per reprimere la lite temeraria6, diventa oggi, per mano della giurisprudenza di merito, una sorta di regolatore implicito dell’uso dell’IA nel processo, che sanziona ex post chi si affida acriticamente all’output tecnologico, chi non verifica le fonti giurisprudenziali introducendo nel processo contenuti non validati e non veritieri.
Si tratta di una sorta di forma di regolazione “per responsabilità”, tipica dei sistemi giuridici che si confrontano con innovazioni che corrono più rapide delle norme, espressione tipica della c.d. law in action.
Conclusioni
Le due decisioni giurisprudenziali prese in esame, mettono in luce una trasformazione più ampia del lavoro legale. L’IA consente di accelerare la ricerca giurisprudenziale e la stesura degli atti, ma introduce nuove responsabilità legate alla supervisione dei contenuti generati. Il rischio non deriva dall’uso della tecnologia in sé, ma dall’affidamento acritico dei professionisti forensi ai risultati prodotti, senza il controllo delle fonti ufficiali. In un contesto processuale, dove l’accuratezza delle citazioni costituisce elemento essenziale dell’argomentazione, l’errore può incidere direttamente sull’esito della causa e sulla responsabilità professionale.
Inoltre, tali pronunce, evidenziano anche un paradosso: più l’avvocato è coadiuvato dalla tecnologia, più deve tornare ad essere un artigiano del diritto. L’IA promette velocità, ma richiede controllo. Offre soluzioni, ma impone verifica. Genera contenuti, ma non garantisce automaticamente veridicità. In questo senso, la competenza giuridica si trasforma: non è solo capacità di argomentare, ma anche capacità di validare un risultato ottenuto dagli strumenti tecnologici utilizzati.
Queste due pronunce giurisprudenziali prese in esame non possono essere banalmente ridotte a due casi di responsabilità aggravata, poiché fare questo sarebbe limitante. In gioco c’è qualcosa di più: c’è la fiducia nel processo civile come spazio di verità controllata. Se le fonti possono essere inventate e risultare indistinguibili da quelle autentiche, il rischio è duplice: da un lato, per il giudice, chiamato a verifiche sempre più onerose; dall’altro, per la controparte, costretta a difendersi anche da contenuti inesistenti.
Le recenti pronunce giurisprudenziali di Siracusa e di Mantova non demonizzano in alcun modo l’intelligenza artificiale, ma fanno qualcosa di più interessante: la riportano dentro il perimetro delle categorie giuridiche esistenti. Configurano l’errore algoritmico non all’interno di una nuova categoria bensì in una categoria giuridica già esistente: quella della colpa grave.
Ed è proprio questa la lezione più rilevante: forse il diritto non ha ancora bisogno di nuove norme per affrontare l’IA ma ha un assoluto bisogno di applicare con rigore quelle che già esistono, con una consapevolezza in più. Quella che, nell’era dell’intelligenza artificiale, l’errore non nasce solo dall’ignoranza, che la legge non scusa, ma anche da un eccesso di fiducia nell’utilizzo aprioristico degli strumenti tecnologici.
La recente giurisprudenza di merito non ci dice nulla di nuovo, ci conferma solamente che, nel processo civile, la fiducia, senza verifica, resta una colpa, una colpa grave.