Finanziamento delle emittenti di servizio pubblico: la compensazione non è un’opinione

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Da Amsterdam ad Altmark…o viceversa. I sistemi nazionali di finanziamento del servizio pubblico di radiodiffusione sono (da anni) oggetto di esame da parte delle istituzioni dell’Unione europea, chiamate a verificarne la rilevanza e compatibilità con il quadro normativo in materia di aiuti di Stato.

La specificità del settore ha ricevuto un preciso riconoscimento da parte del Protocollo di Amsterdam, il quale (con formulazione mutuata dall’art. 106, par. 2, TFUE) fa salva la competenza degli Stati membri a provvedere al finanziamento del servizio pubblico di radiodiffusione, nella misura in cui tale finanziamento (i) sia accordato ai fini dell’adempimento della missione di servizio pubblico conferita da ciascuno Stato membro, e (ii) non perturbi le condizioni degli scambi e della concorrenza nell’Unione in misura contraria all’interesse comune.

La pronuncia resa dal Tribunale UE nel caso Paesi Bassi c. Commissione (T-231/06 e T-237/06) suggerisce alcune riflessioni sull’effettiva portata delle competenze detenute dagli Stati membri in materia, e sul rapporto che intercorre – in proposito – fra l’art. 107 TFUE (divieto di aiuti di Stato) e l’art. 106, par. 2 TFUE (deroga al divieto per ragioni di servizio pubblico).

In sintesi, la sentenza Paesi Bassi c. Commissione conferma che – anche per i servizi pubblici di radiodiffusione – la qualificazione di una misura di finanziamento in termini di “aiuto di Stato” (in principio vietato dall’art. 107 TFUE) passa attraverso l’applicazione dei criteri stabiliti dalla giurisprudenza Altmark. Per l’effetto, il finanziamento corrispondente alla mera compensazione dei costi di servizio pubblico, non conferendo alcun  vantaggio economico alle imprese beneficiarie, è privo di uno dei requisiti essenziali per poter essere qualificato come “aiuto di Stato”. Finanziamenti che eccedano la mera compensazione, per contro, incorrono nel divieto di cui all’art. 107 TFUE salvo che risultino giustificati ai sensi delle deroghe stabilite dal Trattato (art. 107, par. 3 lett. d) TFUE o art. 106, par. 2 TFUE).

Competenze statali e onere della prova. Il rapporto di compensazione tra costi di servizio pubblico e finanziamento statale viene determinato dalla Commissione europea ai sensi dei criteri (di natura “contabile”) in proposito dettati dalla Comunicazione relativa all’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di emittenza radiotelevisiva (2009/C 257/01). Per tale aspetto, dunque, nessuna discrezionalità residua in capo agli Stati membri, i quali (in sede di esame dell’ammissibilità del finanziamento) sono, invece, tenuti a fornire alla Commissione precise evidenze dei costi/oneri di servizio pubblico rilevanti ai fini del calcolo del rapporto di compensazione.

Qualora ecceda il rapporto di mera compensazione, il finanziamento pubblico configura un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107 TFUE, sottoposto ad obbligo di notifica ed ammissibile ove giustificato da una delle citate deroghe sancite dal Trattato.

In tale ipotesi, gli Stati membri sono ammessi ad individuare autonomamente le esigenze di interesse generale che giustificano – in via derogatoria – l’adozione della misura. Ai fini, in particolare, dell’applicabilità della deroga stabilita dall’art. 106, par. 2 TFUE, nell’ambito delle proprie competenze gli Stati membri possono dunque decidere di erogare aiuti di Stato alle imprese incaricate del servizio pubblico di radiodiffusione, nella misura in cui l’aiuto sia necessario e proporzionato al fine di consentire l’assolvimento della missione di interesse generale relativa al servizio. Non si deve dimenticare, tuttavia, che anche per tale aspetto grava sullo Stato membro l’obbligo di fornire gli elementi di prova richiesti dall’art. 106, par. 2 TFUE per l’effettiva applicabilità della deroga (tra tutti, la qualificabilità del servizio in termini di “SIEG” e la necessità/proporzionalità della misura per l’assolvimento della missione di interesse generale). Anche in materia di radiodiffusione, dunque, l’autonomia che residua in capo agli Stati membri sembra limitata alla mera decisione di erogare, o meno, finanziamenti alle imprese incaricate del servizio pubblico. Assunta tale decisione, le autorità nazionali sono tenute a rispettare precisi parametri (di fonte comunitaria) al fine di escludere che la misura incorra nel divieto di aiuti di Stato.

Il regime delle “sovra-compensazioni”. La sentenza Paesi Bassi c. Commissione affronta un punto che contraddistingue il quadro normativo applicabile in materia di aiuti di Stato al settore radiotelevisivo: si tratta del regime delle “sovra-compensazioni”. Ai sensi della citata Comunicazione del 2009, le emittenti di servizio pubblico possono, infatti, trattenere ogni anno una “sovra-compensazione”, contenuta entro il 10% delle spese annuali iscritte a bilancio per l’espletamento del servizio pubblico. L’eccesso di compensazione non può essere distolto dall’emittente di servizio pubblico e deve risultare necessario al fine di assicurare il finanziamento del relativo servizio. Eccessi di compensazione superiori al limite del 10% oppure destinati a sovvenzionare attività commerciali (c.d. “sussidi incrociati”) costituiscono, per contro, aiuti di Stato incompatibili, soggetti ad obbligo di recupero. Anche il regime delle sovra-compensazioni è, pertanto, sottoposto al controllo della Commissione europea, alla quale gli Stati membri sono tenuti a comunicare nel dettaglio le condizioni alle quali le emittenti di servizio pubblico possono utilizzare i relativi importi.

Anche per quest’ultimo aspetto, dunque, il quadro normativo dettato dall’Unione europea in materia di aiuti di Stato al servizio pubblico di emittenza radiotelevisiva non sembra lasciare ai Paesi membri effettivi ambiti per l’autonomo esercizio (nel merito) delle competenze riconosciute dal Protocollo di Amsterdam, se non entro i limiti definiti dalle deroghe al Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (in particolare, art. 106, par. 2 TFUE). Limiti che sono tendenzialmente angusti, per quanto detto, atteso che la stessa applicabilità delle deroghe è oggetto di interpretazione restrittiva, sotto il controllo della Commissione e della Corte di giustizia.

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1 Comment

  1. Questo genere di sentenza può avere attinenza con gli impegni presi dalle aziende di fronte la commissione europea per ottemperare ad una situazione di abuso di posizione dominante o concorrenza sleale???

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