1. Introduzione
Il presente commento ha ad oggetto il provvedimento sanzionatorio emanato dalla Commissione UE nei confronti di Google il 23 luglio 2026, per un ammontare pari a 890 milioni di euro riferito a due distinte condotte illecite ai sensi del Digital Markets Act[1], di qui in seguito DMA. Essa rappresenta la prima sanzione comminata al più grande motore di ricerca ai sensi del Regolamento.
2. Le indagini dalla Commissione UE e il provvedimento
In data 25 marzo 2024, la Commissione ha avviato delle indagini di conformità con il DMA nei confronti dei principali gatekeeper per determinate condotte, tipiche dell’operato di quelle specifiche società. In sintesi, Meta è stata investigata per la pratica “pay or consent”, che priva gli utenti di una reale alternativa all’acconsentire l’uso incrociato dei propri dati personali tra i vari servizi offerti dalla piattaforma; Apple, invece, per pratiche che restringevano le possibilità di indirizzare gli utenti verso tariffe alternative (anti-steering) e per gli ostacoli nella scelta di browser diversi da quello sviluppato dalla stessa piattaforma, Safari. Le indagini nei confronti di Google (Alphabet) hanno riguardato, infine, pratiche di self-preferencing su Google Search e di anti-steering su Google Play.
Le indagini nei confronti degli altri due gatekeeper, Meta ed Apple, hanno condotto alle prime “storiche” sanzioni derivanti da violazioni del DMA, il 23 aprile 2025[2]. Con quest’ultimo provvedimento riguardante Google, pertanto, si sono definitivamente conclusi i procedimenti avviati simultaneamente due anni fa.
La prima condotta contestata riguarda il divieto di auto preferenziazione o self preferencing sul motore di ricerca Google Search. Ai sensi dell’art.6 paragrafo 5 del DMA, i gatekeeper non possono riservare ai propri servizi un trattamento più favorevole, in termini di classificazione e posizionamento, rispetto ai servizi di terze parti, dovendo invece applicare condizioni trasparenti, eque e non discriminatorie. La Commissione ha accertato che Google mostrava i propri servizi specializzati, in particolare quelli relativi a shopping, hotel, trasporti e risultati sportivi, in posizioni di maggiore rilievo sulla pagina dei risultati, a discapito dei servizi concorrenti. Per tale violazione è stata comminata una sanzione di 460 milioni di euro.
La seconda condotta illecita attiene alle pratiche di anti-steering all’interno del negozio digitale Google Play, le quali costituiscono una violazione dell’art. 5 paragrafo 4 del DMA. Questo, infatti, impone ai gatekeeper di consentire agli sviluppatori di applicazioni di informare gratuitamente i propri clienti sull’esistenza di offerte e canali di acquisto alternativi, spesso più economici, e di indirizzarli liberamente verso di essi. Secondo i risultati dell’istruttoria, Google ha violato tale obbligo impedendo agli sviluppatori di comunicare, promuovere offerte e concludere contratti con gli utenti nei canali di distribuzione di loro scelta, compresi negozi di terze parti o siti web. Inoltre, la Commissione ha ritenuto non conformi al DMA sia l’entità delle tariffe richieste da Google agli sviluppatori per facilitare l’acquisizione iniziale di nuovi clienti, sia la durata temporale dell’applicazione di tali addebiti. Questa seconda violazione ha comportato un’ulteriore ammenda di 430 milioni di euro, per un totale di 890.
Prima del provvedimento definitivo è stato avviato un dialogo tra la Commissione UE e Google finalizzato a realizzare degli interventi preventivi per correggere le condotte incriminate; inoltre, la piattaforma ha comunicato le modalità con le quali intende applicare la decisione anche alle funzioni AI Overviews e AI mode, su cui proseguirà un dialogo.
Qualora Google/Alphabet non rispettasse gli obblighi derivanti dalla decisione entro sessanta giorni, rischierebbe sanzioni periodiche che possono raggiungere il cinque per cento del fatturato annuo globale.
3. I precedenti casi di self-preferencing e anti-steering, abusi di posizione dominante “tipici” dei gatekeeper.
Le due condotte sanzionate con la decisione in oggetto sono oramai dei casi di scuola, analizzati e puniti già antecedentemente all’entrata in vigore del DMA secondo i canoni del “tradizionale” procedimento antitrust. Infatti, nonostante il regolamento sui mercati digitali introduca degli obblighi ex ante[3] in capo ai gatekeeper, simili condotte erano già state incriminate grazie all’interpretazione dell’art.102 TFUE sull’abuso di posizione dominante; anzi, proprio grazie all’operato del sistema di public antitrust enforcement sono emersi abusi che sono stati poi formalizzati sotto forma di divieti, o obblighi, all’interno del DMA.
La pratica del self-preferencing è stata oggetto di una delle sanzioni più elevate comminate dalla Commissione ex art.102 TFUE, proprio nei confronti del motore di ricerca nel caso denominato Google Shopping. In quell’occasione era stato rilevato che il gatekeeper aveva progettato i propri algoritmi al fine di privilegiare il proprio Comparison Shopping Service (CSS), retrocedendo automaticamente i servizi concorrenti nel posizionamento all’interno dei risultati di ricerca, una nuova (al tempo) azione anticompetitiva che ha spinto a teorizzare un’inedita “teoria del danno”, successivamente divenuta tipica delle strategie con cui i cosiddetti GAFAM mantengono la propria posizione oligopolistica[4].
La pratica dell’anti-steering, invece, prima delle più recente sanzione nei confronti di Apple, è stata ravvisata in ulteriori condotte, commesse sempre dalla società di Cupertino, nel caso App Store Practices, più noto come Apple Music. In questo caso la Commissione aveva accertato che la piattaforma imponeva clausole che vietavano agli sviluppatori di app di informare gli utenti dell’esistenza di abbonamenti più economici acquistabili esternamente; questa pratica era finalizzata a far utilizzare il sistema di pagamento integrato nella stessa app, sul quale l’azienda tratteneva una commissione fino al 30%, i cui costi venivano poi scaricati sui consumatori sotto forma di prezzi maggiorati per gli abbonamenti. Per tali motivi, il 4 marzo 2024, è stata inflitta ad Apple una sanzione di oltre 1,8 miliardi di euro per violazione dell’art.102 (a) TFUE[5].
L’analisi di questi precedenti evidenzia in modo inequivocabile come simili condotte risultino ormai del tutto codificate nel modus operandi delle Big Tech. Tali società, infatti, perseverano in maniera sistematica nel perpetrare quelli che a tutti gli effetti rimangono degli abusi di posizione dominante, pur essendo oggi inquadrati dal DMA alla stregua di violazioni di obblighi predeterminati, mostrando una sostanziale indifferenza nei confronti innumerevoli sanzioni già irrogate.
4. Brevi considerazioni a margine
«The Digital Markets Act is very different to antitrust enforcement under Article 102 TFEU. First, the DMA is not competition law», così ha affermato l’allora Commissario europeo per la concorrenza, volendo sottolineare l’innovatività del DMA e del suo approccio ex ante rispetto all’approccio ex post della tutela della concorrenza. Tuttavia, questa frase appare in contraddizione con i fini delle due discipline. Come evidenziato dagli stessi considerando del Regolamento, garantire la contendibilità e l’equità dei mercati dei gatekeeper non è un obiettivo estraneo alla concorrenza, ma la sua necessaria declinazione in chiave preventiva. In quest’ottica, il DMA e l’articolo 102 TFUE si integrano all’interno dello stesso sistema: il primo fissa regole ex ante per impedire le distorsioni sul nascere, mentre il secondo interviene ex post per sanzionare gli abusi già consumati.
Lo stretto legame è evidenziato altresì, come accennato in precedenza, dal fatto che alcuni degli obblighi e dei divieti codificati attraverso il DMA si basano su condotte illecite accertate dalla Commissione e dalle autorità parti dell’European Competition Network ai sensi degli artt.101 e 102 del TFUE.
Al di là di tale considerazione, priva di conseguenze sul piano dell’enforcement, ciò che occorrerebbe integrare è una forte azione politica in contrasto alle dichiarazioni del Presidente degli Stati Uniti che anticipano possibili ritorsioni economiche a seguito di tali sanzioni, poiché la tutela del mercato interno dell’Unione Europea, e della sua economia, passano inevitabilmente anche da questo.
- Regolamento UE 2022/1925 relativo a mercato equi e contendibili nel settore digitale, in vigore dal 2 maggio 2023. ↑
- Un commento sulle due sanzioni in F. Sibilla, B.S. Bruschi, Prime sanzioni della Commissione Europea ai sensi del Digital Markets Act: decisioni contro Apple e Meta, in Diritto di Internet, 8 maggio 2025. ↑
- Per alcune analisi sul DMA in relazione all’antitrust v. C. Brunetti, I mercati digitali tra regolazione e concorrenza Digital markets: competition vs regulation, in Orizzonti del diritto commerciale, 3/2024, 1081ss; F. Sporta Caputi, Il Digital Market Act (Reg.to UE n. 2022/1925) ed il nuovo approccio alla regolazione ex ante dell’abuso di posizione dominante, in Revista de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito, 16(1), 2024, 64ss; A. Licastro, La configurazione dei mercati digitali a partire dal Digital Markets Act, in Rivista della regolazione dei mercati, 1/2025, 90ss. ↑
- E. Deutscher, Google shopping and the quest for a legal test for self-preferencing under article 102 TFEU, in European papers, vol.6/2021 n.3, 1345, 1347. Sull’auto-preferenza v., anche, F. Ruggeri, Poteri privati e mercati digitali. Modalità di esercizio e strumenti di controllo, Roma, 2023, 118ss. La questione, dopo il primo ricordo al Tribunale UE, che si è espresso con sentenza del 10 novembre 2021, causa T-612/17, Google e Alphabet / Commissione, si è conclusa con la sentenza della Corte di Giustizia UE, 10 settembre 2024, causa C-48/22 P, Google e Alphabet / Commissione. Sulla decisione v., E. Fischer, L. Hornkohl, N. Imgarten, Discriminatory Leveraging Plus: The Standard for Independent Self-Preferencing Abuses after Google Shopping (C-48/22 P), in European Papers, 1/2025, 25ss. ↑
- La questione, a seguito di ricorso di Apple, è ancora pendente presso il Tribunale dell’UE. Sulla questione v. T. Schrepel, The Apple Music Streaming Case: The Good, The Bad, and The Ugly, in Network Law Review, 2024. ↑