Un anno di giurisprudenza della Corte di giustizia nel mondo media

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Il 2014 è stato un anno particolarmente denso di attività e di pronunce per la Corte di Giustizia dell’Unione.  Da quanto emerge dalle statistiche presentate dalla Corte europea si è assistito ad un aumento del contenzioso e delle questioni decise dalla Corte.

Questioni che, in particolare nel mondo Media nel quale si assiste a un elevato livello di armonizzazione delle discipline nazionali alla luce delle diverse direttive emanate in materia, hanno un forte impatto sulla regolamentazione oltre che sulla giurisprudenza nazionale.  Riportiamo di seguito le decisioni di maggiore interesse nel 2014 su Proprietà intellettuale e industriale e data protection.

1. Proprietà industriale

  • Sentenza 15 maggio 2014, causa C-97/12 P (Louis Vuitton Malletier c. UAMI) – la Corte di Giustizia, confermando la sentenza del Tribunale, ha affermato che ogni segno che rappresenta la forma di una parte di un prodotto deve rispettare i principi delineati in relazione ai marchi tridimensionali e, in particolare, deve discostarsi in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore.
  • Sentenza 5 giugno 2014, causa C‑360/12 (Coty Germany GmbH, già Coty Prestige Lancaster Group GmbH, c. First Note Perfumes NV) – la Corte di Giustizia ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai criteri per determinare la competenza in materia di contraffazione di un marchio comunitario. La Corte ha stabilito che, in caso di vendita e di consegna di un prodotto contraffatto sul territorio di uno Stato membro, seguite da una rivendita, da parte dell’acquirente, sul territorio di un altro Stato membro, tale disposizione non consente di radicare la competenza di un giudice di uno Stato membro per un’azione per contraffazione diretta contro il venditore iniziale, se tale venditore non ha operato in prima persona nel territorio di tale stato.
  • Sentenza 19 giugno 2014, causa C-345/13 (Karen Millen Fashions Ltd / Dunnes Stores)– la Corte di Giustizia si è pronunciata in materia di tutela dei disegni e modelli comunitari non registrati, in particolare, sul requisito del “carattere individuale” necessario perché un disegno possa godere di tutela ai sensi del regolamento comunitario n. 6/2002 su disegni e modelli comunitari.  La Corte ha chiarito che la diversità delle impressioni generali prodotta sull’utilizzatore informato deve essere valutata sulla base di uno o più disegni o modelli anteriori, considerati nella loro individualità e non in combinazione tra loro. Inoltre, la Corte ha rilevato che, nelle azioni per contraffazione, il titolare di un disegno o modello comunitario non registrato non è tenuto a provarne il carattere individuale, ma deve soltanto indicare in cosa il proprio disegno o modello presenta un carattere individuale, indicando quindi gli elementi che, a suo parere, conferiscono ad esso tale carattere.
  • Sentenza 10 luglio 2014, causa C-421/13 (Apple Inc. c. Deutsches Patent- und Markenamt) – la Corte di Giustizia si è occupata della possibilità di registrare la rappresentazione grafica del design e dell’allestimento dei noti Apple Stores (cd. flag-ship stores) come marchio tridimensionale, chiarendo che una rappresentazione, raffigurante l’allestimento di uno spazio di vendita mediante un insieme continuo di linee, di contorni e di forme, pur in assenza dell’indicazione delle dimensioni e delle proporzioni, può costituire un marchio a condizione che tale rappresentazione, secondo i principi generali in materia di marchi, sia atta a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa che richiede la registrazione da quelli di altre imprese.
  • Sentenza del 18 settembre, causa C-205/13 (Hauck GmbH Co. KG / Stokke A/S, Stokke Nederland BV, Peter Ospvik e Peter Ospvik A/S) – la Corte di Giustizia sul c.d. marchio di forma ha chiarito che la nozione di «forma imposta dalla natura stessa del prodotto», ai sensi del direttiva 89/104/CEE vigente all’epoca dei fatti, comporta che le forme, le cui caratteristiche essenziali sono inerenti alle funzioni generiche di tale prodotto, devono, in linea di principio, essere escluse dalla registrazione. Tali caratteristiche essenziali potrebbero essere infatti ricercate dal consumatore anche in prodotti concorrenti con una funzione identica o simile. A tale osservazione, la Corte di Giustizia ha aggiunto che riservare tali caratteristiche in favore di un solo operatore economico significherebbe impedire ad imprese concorrenti di attribuire ai propri prodotti una forma utile al loro uso. Con riferimento alla nozione di «forme che danno un valore sostanziale al prodotto», per le quali resta esclusa la possibilità di registrazione come marchio, la Corte di Giustizia ha osservato che tale nozione non può essere limitata alla forma di prodotti aventi esclusivamente un valore artistico o ornamentale, ma deve riferirsi anche a prodotti che possiedono, oltre a un elemento estetico importante, delle caratteristiche funzionali essenziali, che al pari della forma conferiscono ai prodotti un valore rilevante degli stessi. Sul punto, la Corte ha avvertito del rischio che il diritto esclusivo e permanente conferito da un marchio possa essere utilizzato al fine di perpetuare, senza limiti nel tempo, altri diritti che il legislatore ha voluto assoggettare a termini di decadenza.
  • Sentenza 20 novembre 2014, cause riunite C-581/13 P e C-582/13 P (Intra-Presse SAS/UAMI e Golden Balls Ltd) – la Corte di Giustizia ha parzialmente annullato le sentenze del Tribunale con le quali aveva ammesso la registrazione del segno GOLDEN BALLS come marchio comunitario ad opera di Golden Balls Ltd, pur in presenza del marchio BALLON D’OR, registrato nel 2006 da Intra-Presse. Secondo la Corte con riferimento ai prodotti interessati dal marchio GOLDEN BALLS ma diversi da quelli coperti dal marchio BALLON D’OR, il Tribunale avrebbe dovuto stabilire se il debole grado di somiglianza fosse comunque sufficiente, stante la presenza di altri criteri di valutazione pertinenti (quali la notorietà o la rinomanza del marchio anteriore), a creare un nesso tra i due segni nella mente del pubblico.
  • Sentenza 25 novembre 2014, causa T-450/09 (Simba Toys GmbH) – il Tribunale UE ha ritenuto valida la registrazione come marchio di forma del celebre puzzle tridimensionale inventato nel 1974 dal professore di architettura e scultore ungherese Ernő Rubik. Il Tribunale, in relazione alla capacità distintiva della forma in parola ha rilevato come il cubo di Rubik si distingua dagli altri puzzle tridimensionali presenti sul mercato e la sua struttura consenta ai consumatori di identificare il produttore del bene. Il Tribunale ha chiarito che la forma del cubo non incorpora una funzione tecnica, in quanto la capacità di rotazione delle bande orizzontali e verticali del cubo non è determinata né dalle linee nere, né dalla struttura a griglia del cubo ma da un meccanismo interno al cubo stesso e, pertanto, nulla osta alla sua registrazione come marchio di forma.

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  2. Proprietà intellettuale – Diritto d’autore

  • Sentenza 23 gennaio 2014, causa C-355/12 (Nintendo e a. / PC Box srl e a.) – la Corte di Giustizia ha chiarito che la “Direttiva InfoSoc” è volta a proteggere il titolare del diritto d’autore nei confronti degli atti per i quali è richiesta la sua autorizzazione, come la riproduzione, la comunicazione, la messa a disposizione del pubblico o la distribuzione delle opere compiuti attraverso l’elusione di qualsiasi «misura tecnologica» destinata ad impedire tali atti.  La Corte, dopo aver riconosciuto che anche i videogiochi sono protetti dal diritto d’autore, ha statuito che tale protezione deve risultare proporzionale, non potendosi tradurre in un indiscriminato divieto all’operatività di dispositivi che abbiano, sul piano commerciale, una finalità o un’utilizzazione diversa dall’elusione della protezione tecnologica per fini illeciti
  • Sentenza 13 febbraio 2014, causa C-466/12 (Nils Svensson e a. / Retriever Sverige AB) -la Corte di Giustizia ha giudicato legittimo il rinvio tramite link di un sito web ad opere protette disponibili in accesso libero su un altro sito, senza la preventiva autorizzazione dell’autore: il rinvio tramite link è sicuramente un atto di comunicazione ma non è qualificabile come comunicazione al pubblico ai sensi della “Direttiva InfoSoc”, dovendosi ritenere che gli utenti del sito che ospita i link non possano considerarsi pubblico nuovo, in quanto già ricompreso nel pubblico preso in considerazione dai titolari dell’opere nel momento in cui hanno autorizzato l’accesso libero alla stesse.
  • Sentenza 27 febbraio 2014, causa C-351/12 (Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním o. s. (OSA) / Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s.) – la Corte di Giustizia ha giudicato non conforme alla “Direttiva InfoSoc”, la normativa ceca, ai sensi della quale gli istituti sanitari sono esentati da qualsiasi pagamento per l’utilizzo delle opere protette dal diritto d’autore. La trasmissione delle stesse attraverso apparecchi audiovisivi e radiofonici ai clienti costituisce, infatti, una comunicazione al pubblico, ai sensi della Direttiva, che è subordinata alla preventiva autorizzazione dell’autore e al pagamento in suo favore di un corrispettivo per l’utilizzo della stessa.
  • Sentenza 27 marzo 2014, causa C-314/12 (UPC Telekabel Wien GmbH contro Constantin Film Verleih GmbH e Wega Filmproduktionsgesellschaft mbH.) – la Corte di Giustizia ha chiarito che un fornitore di accesso ad Internet che consenta ai propri abbonati l’accesso a materiali protetti, messi a disposizione del pubblico su Internet da un terzo, svolge un’attività di intermediazione, consentendo che i suoi servizi siano utilizzati per violare un diritto d’autore ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, della Direttiva InfoSoc, che prevede la facoltà per i titolari dei diritti di chiedere un provvedimento inibitorio nei confronti degli intermediari.  La Corte ha poi chiarito i caratteri di tale ingiunzione e la necessità di garantire un giusto equilibrio tra i vari diritti coinvolti.
  • Sentenza 10 aprile 2014, causa C-435/12 (ACI Adam BV e a. / Stichting de Thuiskopie, Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding) – la Corte di Giustizia ha rilevato che non può essere tollerata una normativa nazionale che non distingua in alcun modo tra le copie private realizzate a partire da fonti legali e quelle realizzate a partire da fonti contraffatte o riprodotte abusivamente. Secondo la Corte, ammettere che tali riproduzioni possano essere realizzate a partire da una fonte illegale potrebbe pregiudicare il buon funzionamento del mercato interno: da un lato, infatti, ciò incoraggerebbe la circolazione di opere contraffatte o riprodotte abusivamente, diminuendo così il volume delle vendite legali relative alle opere protette e pregiudicando la normale utilizzazione delle medesime, dall’altro, l’applicazione di una siffatta normativa nazionale potrebbe comportare un pregiudizio ingiustificato per i titolari del diritto d’autore.
  • Sentenza 5 giugno 2014, causa C-360/13 (Meltwater) – la Corte di Giustizia ha ritenuto che le copie sullo schermo del computer dell’utente e le copie nella “cache” del disco fisso di tale computer, realizzate da un utente finale durante la consultazione di un sito Internet, soddisfano i requisiti previsti dall’articolo 5 in quanto (i) sono riprodotte solo temporaneamente, essendo rimosse le prime con l’uscita dell’utente dal sito web e le secondo dopo in certo periodo di tempo, la cui durata dipende dal traffico dati generato dallo stesso; (ii) costituiscono parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico, senza il quale non sarebbe quindi possibile, con il medesimo grado di efficacia e correttezza, la consultazione delle pagine web; e (iii) sono rispettivamente transitorie e accessorie all’atto di riproduzione. In merito a tale ultimo requisito, la Corte di Giustizia ha precisato che la riproduzione di una copia sullo schermo ha carattere di transitorietà, in quanto costituisce un atto di durata limitata a quanto necessario per il funzionamento del procedimento tecnologico considerato ,vale a dire la consultazione delle pagine internet; la creazione della copia cache di una pagina internet riveste invece il carattere dell’accessorietà non avendo tale riproduzione una vita, né una finalità autonoma rispetto al processo tecnologico considerato.
  • Sentenza 3 settembre 2014, causa C-201/13, (Johan Deckmyn e Vrijheidsfonds VZW c. Helena Vandersteen, Christiane Vandersteen, Liliana Vandersteen, Isabelle Vandersteen, Rita Dupont, Amoras II CVOH e WPG Uitgevers België) – la Corte ha chiarito che l’articolo 5, paragrafo 3, lettera k), della “Direttiva InfoSoc” deve essere interpretato nel senso che la parodia deve evocare un’opera esistente, costituendo un atto umoristico o canzonatorio, ma non deve necessariamente avere un proprio carattere originale, diverso dalla presenza di percettibili differenze rispetto all’opera originale parodiata. Non è neanche necessario che la parodia possa essere attribuita ad una persona diversa dall’autore dell’opera originale, né che sia incentrata sull’opera originale o che indichi la fonte dell’opera parodiata. Inoltre, la Corte ha sottolineato che l’applicazione dell’“eccezione” relativa alla parodia di cui alla “Direttiva InfoSoc” deve rispettare un giusto equilibrio tra gli interessi dei titolari di diritti, da un lato, e la libertà di espressione della persona che intende avvalersi di tale eccezione, dall’altro. In tale contesto, la Corte ha constatato che, nel caso in cui una parodia trasmetta un messaggio discriminatorio, i titolari di diritti dell’opera parodiata hanno, in linea di principio, un legittimo interesse a che la loro opera non sia associata ad un siffatto messaggio.
  • Sentenza 11 settembre 2014, causa C-117/13 (Technische Universitat Darmstadt) – la Corte di Giustizia si è occupata dei limiti ai diritti esclusivi degli autori, di cui all’art. 5(3) lettera n) della “Direttiva InfoSoc”, in relazione alla digitalizzazione da parte di biblioteche accessibili al pubblico del patrimonio librario detenuto. Sulla possibilità per una biblioteca di digitalizzare il libro di interesse al fine di metterlo a disposizione del pubblico attraverso un terminale dedicato, la Corte di Giustizia ha riconosciuto che l’atto di riproduzione, cioè la digitalizzazione delle opere, è ancillare alla stessa comunicazione e messa a disposizione dell’opera, attività consentite dalla direttiva, ed è quindi da considerarsi rientrante nell’ambito di operatività dell’eccezione in esame.  Tale eccezione non ricomprende anche la facoltà concessa dalla biblioteca ai propri utenti di estrarre copia cartacea e salvare il libro di interesse in versione digitale su un chiavetta USB: sul punto, la Corte di Giustizia ha rilevato come la realizzazione di una copia digitale o cartacea di un’opera digitalizzata e messa a disposizione da una biblioteca costituisce un’attività di riproduzione, che deve essere autorizzata dal titolare del diritto, il quale ha diritto a un compenso per la riproduzione, anche parziale, delle proprie opere.
  • Ordinanza 21 ottobre 2014, causa C-348/13 (BestWater International GmbH c. Michael Mebes, Stefan Potsch) – la Corte di Giustizia ha affermato che il solo fatto che un’opera protetta, liberamente disponibile su un sito internet (nel caso di specie, YouTube), sia inserita su un altro sito a mezzo di un link che impieghi la tecnica del cd. embedding non può qualificarsi come “comunicazione al pubblico” ai sensi dell’articolo 3 della “Direttiva InfoSoc”, nella misura in cui l’opera in questione non sia (i) né trasmessa ad un pubblico nuovo (ii) né comunicata secondo specifiche modalità tecniche differenti da quelle impiegate per la comunicazione originaria.

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3. Data protection

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