Telemarketing: il Garante per la Protezione dei Dati Personali sanziona ancora irregolarità

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A distanza di oltre un anno dall’introduzione del Registro Pubblico delle Opposizioni da parte del Garante per la protezione dei dati personali, l’insuccesso del sistema è evidente per due ordini di ragioni.  In primis perché la risposta non è stata quella che ci si sarebbe aspetti: alla fine di aprile 2012, 15 mesi dopo l’apertura delle iscrizioni, solo un milioni di cittadini risultavano essere registrati (dato reperibile sul sito internet dedicato). Questo è probabilmente da ascrivere al boom di contatti del primo periodo che ha letteralmente mandato in tilt il sistema, facendo desistere molti dall’intento.

In secondo luogo, a tutt’oggi sono ancora moltissime le segnalazioni che pervengono al Garante da parte di iscritti al Registro in merito al ricevimento di telefonate a scopi promozionali effettuate in violazione del disposto normativo.

Conferma di ciò sono tre provvedimenti “fotocopia” emessi il 23 febbraio 2012 (n. 74, 75 e 76) con cui il Garante ha sanzionato le società Compagnia dei Telefoni S.r.l., Call&Call Holding S.p.A. e Colligo S.r.l. per aver svolto un illecito trattamento dei dati personali.

Analizziamo nel dettaglio le vicende.

Secondo quanto portato all’attenzione del Garante, le tre società sanzionate, tutte operanti per conto di primarie aziende italiane, eseguivano telefonate promozionali verso numerazioni di rete fissa presenti negli elenchi cartacei o elettronici di cui all’art. 129, comma 1 del Codice in materia di protezione dei dati personali, ignorando l’iscrizione delle stesse anche nel Registro Pubblico delle Opposizioni. Alle stesse società, inoltre, veniva contestata la circostanza di aver eseguito le chiamate con numerazione anonima, rendendo impossibile per l’utente l’identificazione della linea chiamante, in aperta violazione dell’art. 9 del D.P.R. 178/2010 e dell’art. 130 del Codice.

Se l’art. 129 del Codice ha espressamente previsto la possibilità di utilizzazione “dei dati personali relativi agli abbonati negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico”, il successivo art. 130, comma 3-bis, ha introdotto un’eccezione: “ In deroga a quanto previsto dall’articolo 129, il trattamento dei dati di cui all’articolo 129, comma 1, mediante l’impiego del telefono e della posta cartacea per le finalità di cui all’articolo 7, comma 4, lettera b), è consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalità semplificate e anche in via telematica, mediante l’iscrizione della numerazione della quale è intestatario e degli altri dati personali di cui all’articolo 129, comma 1, in un registro pubblico delle opposizioni”.

Inoltre, la violazione da parte delle società sanzionate riguarda anche il comma 5 dello stesso art. 130, il quale vieta “in ogni caso l’invio di comunicazioni per le finalità di cui al comma 1 o, comunque, a scopo promozionale, effettuato camuffando o celando l’identità del mittente o senza fornire un idoneo recapito presso il quale l’interessato possa esercitare i diritti di cui all’articolo 7” ossia i diritti di accesso.

Conclusa l’istruttoria preliminare seguita alle segnalazioni ricevute e considerata la necessità di un immediato intervento, il Garante per la protezione dei dati personali, ha ritenuto necessario adottare i provvedimenti cautelari di cui agli artt. 143, comma 1, lettera c) e 154, comma 1, lettera d), disponendo il blocco dei trattamenti dei dati ritenuti illeciti.

La sanzione comminata ha una durata indeterminata in quanto condizionata dall’adeguamento dell’attività da parte delle società condannate, adeguamento che dovrà essere debitamente provato e comunicato al Garante, unitamente ad una dichiarazione rilasciata dai legali rappresentanti delle stesse.

Le società coinvolte nei tre procedimenti, al momento delle violazioni riscontrate, agivano per conto di altre società committenti. Queste ultime, quindi, sono da considerarsi titolari dei trattamenti di dati personali. Pertanto, il Garante per la protezione dei dati personali ha disposto anche l’apertura di autonomi procedimenti nei confronti delle committenti al fine di valutare eventuali profili di responsabilità o irregolarità.

In conclusione, appurato che a tutt’oggi, come espressamente rilevato dal Garante nelle tre decisioni, “pervengono (…) centinaia di segnalazioni e reclami da parte di interessati iscritti al Registro pubblico delle opposizioni che lamentano di ricevere chiamate promozionali prive di identificazione della linea chiamante”, dopo un congruo periodo di “rodaggio”, sarebbe forse opportuno rivalutare l’intero sistema sanzionatorio nel tentativo di renderne effettivo il funzionamento.

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