Stefano Rodotà, costituzionalista

Stefano Rodotà ad un anno della scomparsa è stato commemorato in molte e diverse sedi. Quella a cui si riferiscono le presenti osservazioni è particolare, trattandosi di ricordare la Sua esperienza come Docente nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Genova (1968-1972). Ho avuto la fortuna di avere Rodotà come professore di diritto civile e rammento ancora la vivacità delle sue lezioni, spesso intessute di improvvisati dialoghi con i suoi assistenti di allora. In quello v’era del nuovo: il diritto non sgorgava solo dai codici, ma tracimava dalla vita; il diritto si affiancava alla politica con cui sembrava destinato a vivificarsi vicendevolmente. 

Sommario: 1. Rodotà costituzionalista. – 2. Rodotà “costituente” (dignità e diritti). – 3. Rodotà “costituente” (solidarietà e doveri). – 4. Il costituzionalismo europeo. – 5. Il ruolo costituzionale dell’informazione. – 6. L’informazione nel pensiero critico di Rodotà. – 7. La “terribile” libertà.

 

  1. Rodotà costituzionalista

Risulta per molti aspetti pienamente visibile la straordinaria simpateticità e dimestichezza di Rodotà con le problematiche costituzionalistiche. E ciò – con apparente paradosso – proprio a partire dalla ricostruzione degli istituti privatistici, che l’illustre studioso calabrese ha utilizzato per decifrare la vicenda del costituzionalismo liberale, di cui non ha esitato a rilevare spesso la reale natura coercitiva.

Ma, di sensibilità storico-costituzionalistica, Rodotà ha dato prove del tutto dirette, come, ad esempio, nel saggio Le libertà e i diritti contenuto nella Storia dello Stato italiano dall’Unità a oggi, a cura di Raffaele Romanelli, del 1995, in cui, tra l’altro, assai finemente ribadisce come, nel contesto statutario, i diritti e la libertà fossero pesantemente condizionati non solo dalla pervasività della logica privatistica, ma anche dalla debolezza della garanzia costituzionale.

A livello di teoria generale, la concezione stessa della legge che traspare dai suoi contributi assomiglia non tanto ad una raccolta di regole operative valide per il tempo presente, quanto piuttosto ad una “carta” di principi, a loro volta innervati dal meta-principio della dignità umana, alla cui luce forgiare regole inedite per il tempo futuro.

E direi che, per questa via, la vocazione di Rodotà si rivela, più che quella di un costituzionalista, quella di un costituente.

Ecco sì: Rodotà come costituente in servizio permanente ed effettivo mi pare ritragga il profilo più convincente dello studioso.

 

  1. Rodotà “costituente” (dignità e diritti)

Di questa connotazione costituente di Rodotà, è possibile, anzi, evidenziare la duplice valenza.

La prima è quella, per così dire, tecnica, che si disvela al momento della scrittura. Di ciò ha dato prova in diverse occasioni: dalla Carta di Nizza alla Dichiarazione dei diritti in internet, incommensurabili – è vero – tra loro quanto ad efficacia, ma assai prossime sul piano valoriale.

La seconda è quella più ampiamente politica, ma si potrebbe dire, almeno intellettualmente, rivoluzionaria. Del resto, la contiguità tra piano costituente a piano rivoluzionario non è, com’è noto, circostanza infrequente: ciò di cui Rodotà ha piena consapevolezza. Basti in proposito citare l’agile scritto del 2013 La rivoluzione della dignità, in cui ricorda che se la ‘rivoluzione dell’eguaglianza’ è stata il connotato della modernità, la ‘rivoluzione della dignità’ segna un tempo nuovo, è figlia del Novecento tragico.

La particolarità però, in questo secondo caso, riguarda il carattere della tensione rivoluzionaria che, da un lato, parte da un dato considerato già acquisito, rappresentato dalla Costituzione repubblicana. In questo senso, dunque, la rivoluzione è già “alle spalle”.

Dall’altro lato, la tensione rivoluzionaria si esprime nell’implementazione continua dei principi costituzionali, anch’essi rivisitati talvolta in maniera originale. Si pensi alla considerazione unitaria dei due commi di cui si compone l’art. 3 della Costituzione, che in qualche modo emargina la tradizionale e un po’ schizofrenica lettura per cui l’eguaglianza formale ed eguaglianza sostanziale risiedono in due commi distinti tra loro, ma anche appartenenti a due contesti ideologici distanti. Senza che, però, come avverte Rodotà, ne risulti depotenziata la forza “eversiva” (si badi all’aggettivo) della disposizione, in quanto «la stessa ricostruzione dell’eguaglianza formale non può essere condotta nell’indifferenza per la materialità della vita delle persone, per la loro intatta dignità, per i legami sociali che le accompagnano».

Un’analoga tensione rivoluzionaria anima il ragionamento di Rodotà su un tema centrale del diritto costituzionale, ossia quello dei diritti. Ma quali?

Ecco la risposta: «gli storici diritti di libertà, certamente. E, con essi, i diritti nuovi che sono il frutto delle rotture e delle rivoluzioni del Novecento. La prima rottura si ha quando la forza della classe operaia integra la logica individualistica con i diritti sociali. Vengono poi le rivoluzioni delle donne, degli ecologisti, della scienza e della tecnica. Il corpo è liberato da molti vincoli imposti dalla natura, e l’innovazione scientifica consegna l’intero ciclo vitale, dalla procreazione alla morte, alla libera volontà delle persone. L’elettronica consente raccolte di informazioni sulle persone di dimensioni gigantesche. L’ambiente ci parla della sopravvivenza delle specie e del diritto delle generazioni future a ricevere un mondo non stravolto da sfruttamenti selvaggi delle risorse».

Una riconfigurazione epocale, dunque, dei diritti, che passa attraverso la banalizzazione, da un lato, del loro rapporto col territorio, dovendo per Rodotà la loro titolarità dipendere solo dalla dignità che spetta a qualsiasi uomo in quanto tale, e, dall’altro, la presa in carico della dimensione finora ignorata del tempo.

La collocazione baricentrica della Costituzione nel pensiero di Rodotà tuttavia, può forse apprezzarsi ancora sotto un altro aspetto, che esalta nel contempo la sua temperie di giurista a tutto tondo, allorché, ad esempio, nel 1991, evidenziava come i contributi della scienza politica fossero talvolta apparsi “esoterici e poco pertinenti” ai giuristi, avendo sviluppato teorie esplicative della realtà istituzionale e dei fenomeni politici che non tenevano affatto in conto il funzionamento delle istituzioni costituzionali formali, ossia i dati normativi.

 

  1. Rodotà “costituente” (solidarietà e doveri)

Sotto diverso aspetto, sembra indispensabile aggiungere come, benché il Nostro possa apparire soprattutto l’apostolo dei diritti, il tema dei doveri non sia meno in evidenza nel suo pensiero. Anzi alla dignità come “levatrice” di diritti, potrebbe fare da contraltare, nella visione pubblicistica di Rodotà, la solidarietà come “generatrice” di tutti i doveri, o, come emerge con grande chiarezza da uno dei suoi ultimi lavori, Solidarietà. Un’utopia necessaria del 2014, quale principio fondante dell’intera struttura costituzionale moderna.

Da questo punto di vista, anzi, sembra potersi osservare nell’evoluzione speculativa di Rodotà uno spostamento progressivo di orizzonte, teso ad affiancare al costituzionalismo dei diritti, imperniato sulla dignità considerata a buon diritto il lascito maggiore del secolo passato, ad un costituzionalismo dei doveri, o come egli forse avrebbe detto, dei bisogni, fondato sulla solidarietà che dovrebbe essere (o tornare ad essere) la cifra del tempo presente.

E qui il pensiero va ancora al già menzionato volume Solidarietà un’utopia necessaria, in cui si ragiona del fondamento giuridico della solidarietà e se ne ricostruisce la fisionomia rifuggendo da costrizioni ideologiche od originaliste (anche qui si noti la lettura dinamica del testo costituzionale) per approdare ad una considerazione ampia e aperta del principio.

 

  1. Il costituzionalismo europeo

C’è però ancora un’altra dimensione nella quale il cuore costituzionalista di Rodotà palpita con grande passione: quella europea.

L’attrazione esercitata su Rodotà dall’idea di Europa sembra infatti muoversi intorno – è vero – a quello che è stato efficacemente definito il “patrimonio costituzionale” europeo, che fa dell’esperienza storico-politica europea un unicum universale; ma soprattutto in vista di ciò che potrebbe e dovrebbe rappresentare il futuro dell’Europa o meglio la sua vocazione naturale. È in questo senso, dunque, che Rodotà ragiona di “costituzionalismo arricchito”, dal momento che «il discorso sulla solidarietà ha un senso esclusivamente se usciamo dalla logica nazionalista, altrimenti si impiglia».

 

  1. Il ruolo costituzionale dell’informazione

Ma Rodotà costituzionalista può essere ricordato anche in filigrana, cioè attraverso la considerazione che egli ebbe di uno dei principali snodi della materia, ossia l’informazione.

Si può dire, infatti, che Rodotà abbia approfondito la questione partendo sì (e non smentendola mai) da una valutazione della libertà d’informazione come pièce maitresse (per usare le parole applicate dalla stessa Corte alla libertà di manifestazione del pensiero) dell’impalcatura costituzionale, ma che non abbia tentennato nell’evidenziarne i rischi per altre libertà, specie come sono venuti configurandosi nella cd. “società dell’informazione”.

Ora è proprio attraverso quest’ambivalenza – o strutturale equivocità – della nozione che si vorrebbe richiamare il pensiero dell’insigne giurista, ricordando preliminarmente come la Costituzione italiana non dedichi alla libertà d’informazione un’esplicita considerazione, laddove per contro sono numerose le figure sintomatiche dell’interesse che i redattori della Carta ebbero per la relativa problematica. E ciò a partire dalla distesa attenzione dedicata alla specifica libertà della stampa, memori del fatto che la dittatura aveva avuto tra i suoi principali bersagli la libera informazione nel tempo stesso che, di tutte le tecnologie informative dell’epoca, aveva voluto assicurarsi la piena disponibilità o addirittura la gestione monopolistica.

Così come è possibile rintracciare nell’art. 21 un riferimento quasi profetico al fatto che altri mezzi di informazione presenti o di là da venire dovessero godere della medesima garanzia della libertà sostanziale. Mentre nemmeno trascurabile è l’attenzione mostrata, sia pure indirettamente, anche nei confronti della cd. libertà passiva d’informazione quando si ragiona dei mezzi di finanziamento della stampa periodica.

In questo senso, dunque, non discriminazione, piena disponibilità dei media, pluralismo notiziale, trasparenza economica dei mezzi informativi risultano, tra gli altri, principi iscritti nel codice genetico della Costituzione repubblicana, che scienza giuridica, magistratura e Corte costituzionale non faranno fatica successivamente ad implementare dei necessari corollari applicativi.

Ed è in un siffatto contesto che la sensibilità giuspubblicistica dello studioso di contratti, responsabilità civile e statuto della proprietà privata, rinviene il suo terreno di cultura, mosso da un forte impegno civile e da una vocazione alla politica intesa nel suo senso più alto, come strumento per la promozione delle libertà fondamentali.

 

  1. L’informazione nel pensiero critico di Rodotà

In questa cornice, va, dunque, innanzi tutto rilevato il valore di sistema che anche Rodotà, analogamente alla Corte, annette alla libertà d’informazione. Una simile diagnosi è formulata guardando soprattutto alla peculiare esperienza americana, dove il free speech avrebbe contribuito a creare un’identità democratica, conferendo, in una società molto frammentata, al dissenso particolare “safety value”, senza necessitare («finora» soggiunge prudentemente Rodotà) di un freno alle derive totalitarie del discorso ideologico, così rischiose invece in Europa.

Ma in questa stessa affermazione emerge già l’idea del contrappeso: quale contrappeso? Come si dirà, più esplicitamente, in uno dei tanti interventi del Garante «l’esercizio concreto dell’attività d’informazione è collocato in un contesto istituzionale che mette in evidenza la necessità di rispettare la dignità e gli altri diritti fondamentali di ogni cittadino» (Discorso del prof. Rodotà di presentazione della Relazione per l’anno 2001). Si tratta di un messaggio forte, sia per la fonte autorevole da cui promana, sia per la specificità dei suoi destinatari, ossia i giornalisti, soggetti che fanno della libertà d’informazione un uso professionale. L’idea, dunque, per usare ancora le parole del Garante è che «la nostra bussola è sempre stata, e non poteva essere diversamente, l’articolo 21 della Costituzione, che definisce il bene dell’informazione come un diritto del cittadino prima ancora che come una prerogativa dei giornalisti».

Proprio quest’affermazione sembra idonea ad identificare la particolare declinazione che l’informazione possiede nel pensiero di Rodotà: non tanto e non solo come estensione della classica libertà di manifestazione del pensiero quanto piuttosto come oggetto di una libertà di ricerca e diritto di accesso all’informazione stessa.

Si noti qui un chiaro esempio del già accennato percorso d’implementazione del principio costituzionale riletto alla luce sia del progresso tecnologico, sia del contesto sovranazionale. In proposito, può bastare l’osservazione (contenuta nella relazione fiorentina del 2010 in memoria di Paolo Barile) per cui «quando noi distinguiamo […] fra diritto di cercare e diritto di ricevere [informazioni], ci rendiamo conto che queste due dimensioni si sono fortemente avvicinate, quasi a compenetrarsi: e noi ci rendiamo conto di un’altra cosa, e cioè che dobbiamo anche rileggere con occhi adeguati ai tempi, anche formule che nella nostra discussione pubblica mantengono, a mio giudizio legittimamente, un forte giudizio di cittadinanza, il conoscere per deliberare einaudiano è diventato oggi un punto assolutamente ineludibile».

 

  1. La “terribile” libertà

Questo approccio postula nel pensiero di Rodotà, non meno che in quello della Corte, una situazione di reale pluralismo informativo, pena la perdita del senso democratico dei flussi informativi stessi e la trasformazione di uno strumento di conoscenza dell’opinione pubblica in uno strumento di manipolazione dell’opinione pubblica stessa, laddove un simile rischio risulta tanto più forte in relazione al carattere pervasivo del mezzo.

E allora il pensiero non può non correre alla Rete che tanto spazio ha occupato nel pensiero del Nostro, fino a farne uno dei massimi punti di riferimento nella materia.

Internet appare peraltro, anche nel pensiero di Rodotà, un guazzabuglio difficilmente risolvibile e contrassegnato da situazioni contraddittorie: tanto per citarne alcune, si pensi al problema della neutralità e invece della sua efficienza, a quello dell’anonimato, della responsabilità individuale, della privacy e della necessità della lotta alle attività criminali. Ma qui pare che il pensiero di Rodotà non sia mai conclusivo in quanto sono numerosi ed imprevedibili i fattori di cui occorre tenere conto.

«Si è creata [con internet]una diversa sfera pubblica, la cosiddetta “blog sfera” che ha una sua peculiarità ed autoreferenzialità che mi inquieta» confessa Rodotà interpretando – può dirsi – il pensiero di molti di fronte alla “democratizzazione tecnologica”, al cui proposito il meno che si possa fare è raccogliere l’invito dello stesso Rodotà ad esercitare una vigilanza critica, pur nella consapevolezza delle potenzialità informative che essa possiede.

Tanto che sembra lecito domandarsi se anche alla libertà d’informazione non potrebbe attagliarsi l’appellativo che lo stesso Rodotà, traendolo, com’è noto, da Cesare Beccaria, ha adoperato per definire il diritto di proprietà. Ricordiamo, infatti, come in quel caso, la definizione stava (e resta) ad indicare un diritto controverso e (necessario o meno che fosse) certamente gravido di implicazioni critiche sia per chi ne è titolare sia per chi non è in grado di accedervi.

Ovviamente il parallelo è, per più di un aspetto un po’ azzardato, e non conviene spingerlo oltre, se non per rimarcare già in partenza la “terribile” ambivalenza della libertà di informazione, quale ha costituito oggetto delle riflessioni più acute ed originali dello scienziato calabrese per gran parte della sua vita.

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