Responsabilità dell’ISP e calcio pirata online: il giudice non può ordinare agli operatori di TLC di chiudere siti internet non ancora registrati

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Con una nuova pronuncia sul tema della responsabilità degli Internet service provider, il Tribunale di Milano ha rigettato parzialmente la domanda presentata in sede cautelare da Mediaset Premium S.p.A. (“Mediaset”) avverso i fornitori dei servizi di accesso ad internet Telecom Italia S.p.a., Vodafone Omnitel n.v., Fastweb S.p.a., Tiscali Italia S.p.a., H3G Italia S.p.a. and Wind Telecomunicazioni S.p.a. (gli “Operatori Telefonici”).

A dar luogo alla controversia era stata la messa a disposizione in live streaming, sul Portale Calcion operante al dominio calcion.at, di alcuni flussi audiovisivi estratti dalle trasmissioni di Mediaset e relativi a partite di cui la stessa Mediaset deteneva i diritti esclusivi di trasmissione in diretta. Già in passato, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (“AGCOM”) aveva oscurato i siti internet ospitanti il Portale Calcion, quali calcion.be, calcion.xyz, calcion.co e altri simili.

Mediaset chiedeva quindi al Tribunale di ordinare agli Operatori Telefonici l’adozione delle misure tecniche volte a impedire l’accesso (i) al sito con nome a dominio calcion.at e a (ii) tutti i futuri siti ospitanti il Portale Calcion recanti un diverso suffisso di registrazione (cd. “alias”), nonché agli indirizzi IP ad essi associati.

Secondo il Tribunale, entrambe le richieste di Mediaset non contrasterebbero con il divieto di obbligo generale di monitoraggio a carico dei fornitori di servizi di mere conduit previsto dall’articolo 17 del decreto legislativo 31/2000 e dall’articolo 15 della Direttiva 2000/31/CE, in quanto la ricorrente “si assumerebbe l’onere di segnalazione e la piena responsabilità per le indicazioni date, senza quindi imporre alle resistenti alcun dovere di sorveglianza o di ricerca di contenuti illeciti”. In altre parole, l’accoglimento della richiesta di Mediaset non implicherebbe un dovere di sorveglianza a carico degli Operatori di Telefonia, in quanto il blocco conseguirebbe alla segnalazione di volta in volta presentata da Mediaset.

Ciononostante il Tribunale ha rigettato la domanda di bloccare l’accesso a siti alias ospitanti il Portale Calcion perché contrastante con alcuni principi processualistici fondamentali.

In primo luogo, secondo i giudici, il ricorso difetterebbe dell’interesse ad agire, in quanto è impossibile per un sito non ancora registrato produrre un danno. Infatti, “[l]estensione ai c.d. alias, ovvero qualsiasi sito con la stessa radice calcion, si riferisce […] a siti non ancora registrati, quindi allo stato inesistenti e dei quali si ignora giocoforza il possibile contenuto. Manca quindi l’attualità della lesione […]”.

In secondo luogo, il Tribunale ha osservato che la parte del ricorso in esame “demanderebbe ad un soggetto privato la verifica in ordine ai contenuti delle nuove pagine web ai fini dell’eventuale ricomprensione delle stesse nel perimetro dell’accertamento di illiceità compiuto dall’autorità giudiziaria”. L’accoglimento del ricorso determinerebbe dunque l’attribuzione, non consentita dall’ordinamento, “a una parte privata [della]qualifica di organo delegato in via permanente dal giudice al riempimento del contenuto precettivo di un proprio provvedimento”. Detto altrimenti, un’ordinanza che accogliesse questa parte del ricorso sarebbe un’ordinanza cd. “in bianco”, la determinazione del cui contenuto precettivo sarebbe rimessa ad un soggetto privato, ossia a Mediaset.

Infine, al momento della decisione alcuni degli indirizzi IP coinvolti ospitavano altri siti internet, diversi dal calcion, riconducibili a soggetti terzi e verosimilmente legali. L’accoglimento del ricorso presentato da Mediaset avrebbe allora indebitamente interferito con altri diritti fondamentali, quali la libertà di impresa e il diritto all’informazione e alla libera manifestazione del pensiero.

Per le ragioni sopra riportate, il Tribunale di Milano, tramite ordinanza, ha disposto il blocco del sito internet disponibile al nome dominio “calcion.at” nonché l’adozione, da parte degli Operatori Telefonici, di misure volte a impedire l’accesso dei loro abbonati al sito calcion.at, ma ha rigettato la richiesta di blocco di ulteriori siti internet, attualmente non ancora esistenti, che ospitassero il Portale Calcion.

L’ordinanza del Tribunale di Milano è consultabile al seguente link.

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