Quale disciplina per l’informazione in Rete?

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La recente sentenza della Corte di cassazione (III sez. pen., n. 7155 del 2011), in tema di sequestro preventivo di un articolo pubblicato su un blog, ripropone la questione della riconducibilità alla disciplina e alla tutela prevista per la stampa cartacea dell’esercizio del diritto di cronaca e di critica su siti di informazione non professionale.

Come è noto, anche in Italia l’informazione on line è in crescente espansione sia nella sua componente più immediatamente riconducibile al modello cartaceo della “stampa” sia in quella che prende a modello di riferimento il giornalismo partecipativo di matrice nordamericana. Ne scaturisce un panorama informativo vasto e diversificato, caratterizzato dalla presenza in Rete delle principali testate giornalistiche nazionali alle quali si associano molti giornali registrati di ispirazione locale e tantissimi blog, spesso gestiti da giornalisti professionisti, che offrono notizie di attualità, costantemente aggiornate.

Si tratta di un contesto – di grande interesse per il crescente numero di fruitori, considerata anche la gratuità della maggior parte delle risorse disponibili, e per la pubblicità che riesce ad attrarre – che tuttavia ancora non presenta una precisa qualificazione giuridica dal momento che la legge n. 62 del 2001 (introduttiva della nozione di prodotto editoriale) non ha sancito una reale equiparazione tra stampa cartacea e stampa telematica, in parte per volontà dello stesso legislatore che con il successivo d.lgs. n. 70 del 2003 ha ritenuto opportuno specificare che la registrazione della testata giornalistica on line è obbligatoria solo se l’editore intende richiedere le provvigioni statali sulla stampa (conferendole, quindi, una natura facoltativa e assolutamente volontaria); in parte perché la Corte di cassazione sta, in alcune recenti sentenze, escludendo che si possa applicare in modo analogico all’informazione in Rete quanto il legislatore ha voluto sino ad oggi prevedere per la stampa cartacea e per le testate giornalistiche televisive.

Tale situazione inizia negli ultimi anni a far sentire i propri effetti in sede giurisdizionale, dal momento che i giudici di merito sono sempre più spesso chiamati a pronunciarsi su questioni che attengono al rapporto tra libertà di cronaca e critica e tutela dei diritti individuali: questione, come è noto, non nuova e che anzi caratterizza da sempre l’incontro/scontro tra diritto dell’opinione pubblica ad essere informata e diritto di un individuo a veder rispettata la propria dignità e la propria vita privata. Arbitro del bilanciamento tra queste situazioni giuridiche soggettive costituzionalmente garantite è da sempre il giudice che, anche grazie alla giurisprudenza della Corte costituzionale e soprattutto della Corte di cassazione, può basarsi su almeno due punti fermi: innanzitutto il cd. “decalogo del giornalista”, puntualizzato da quest’ultima nella sentenza n. 5259 del 1984 e che pone a fondamento della legittimità del “diritto di stampa” l’utilità sociale dell’informazione, la verità (oggettiva o anche solo putativa, purché, in quest’ultimo caso, frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) dei fatti esposti, la forma civile (intesa come continenza del linguaggio) della esposizione dei fatti ; in secondo luogo il sostanziale ruolo di controllo affidato al direttore responsabile, chiamato a verificare, prima dell’uscita del giornale, che le notizie in esso riportate siano state ricercate e raccontate seguendo il citato “catalogo” al fine di non incorrere egli stesso nella responsabilità penale per omesso controllo, espressamente prevista a suo carico dalla legge sulla stampa. A chiusura e garanzia dell’intero sistema vi è poi il disposto costituzionale e legislativo che limita il sequestro preventivo solo ai casi di stampa oscena, stampa clandestina  e apologia del fascismo.

Il modello appena descritto, elaborato come prima ricordato per la carta stampata e poi esteso – con legge – anche alle testate giornalistiche radiotelevisive, non sembra al momento pacificamente applicabile anche all’informazione on line. Infatti, difformemente all’orientamento espresso da molti giudici di merito, inclini a ricondurre quest’ultima alla disciplina e alla tutela della legge sulla stampa, la Suprema Corte ha invece negli ultimi anni evidenziato una posizione di maggiore prudenza in attesa che il legislatore intervenga a disciplinare la materia.

Il primo, noto, intervento della Cassazione si è avuto con la sentenza n. 10535 del 2008, nella quale si legge che, pur nella consapevolezza che il diritto deve adeguarsi alle nuove tecnologie, “da questo assunto non può farsi derivare che i nuovi mezzi di comunicazione del proprio pensiero (newsletter, blog, forum, newsgroup, mailing list, chat, messaggi istantanei, e così via) possano, tutti in blocco, solo perché tali, essere inclusi nel concetto di stampa prescindendo dalle caratteristiche specifiche di ciascuno di essi”. Una indicazione importante che da un lato legittima il sequestro preventivo di contenuti presenti su questi siti, dall’altro esonera i loro gestori da responsabilità proprie del direttore di giornale registrato. In questa sentenza la Corte restringe quindi il potenziale ambito della nozione di stampa on line, espungendo da essa le mere aree di discusiione e più genericamente i siti che svolgono la funzione di consentire a chiunque di partecipare e manifestare il proprio pensiero senza che un soggetto definito (il direttore responsabile) abbia la possibilità di esercitare un controllo su quanto pubblicato.

L’orientamento della Suprema Corte (V sez. pen.) volto ad affermare la non automatica assimilabilità dell’informazione on line rispetto a quella cartacea emerge con chiarezza anche nella pronuncia n. 35511 del 2010. In quella occasione la Cassazione era stata chiamata a pronunciarsi sulla responsabilità del direttore di un giornale on line registrato per un post inserito sul sito da terzi. Pur in presenza di un caso che presentava caratteristiche peculiari – prima fra tutte la difficoltà di stabilire se realmente il post era stato visualizzabile sul sito del giornale – la Cassazione ha colto l’occasione per affermare un principio più generale, che è quello della non assoggettabilità del direttore di un giornale on line al regime di responsabilità previste dalla legge sulla stampa ed in particolare a quella disciplinata dall’art. 57 del c.p. Nella sentenza, infatti, il direttore di un giornale registrato, diffuso via web, viene assimilato al provider (access, service, hosting), oppure al coordinatore di blog e forum ma non al direttore di un giornale a stampa con la conseguente possibilità di chiamarlo a rispondere del reato di diffamazione (eventualmente in concorso), di cui all’art. 595 c.p., ma non di quello di omesso controllo, di cui all’art. 57 c.p. Ma un punto in particolare della sentenza esprime l’orientamento della Corte, laddove essa riconosce una natura meramente amministrativa alla registrazione prevista per i giornali on line, non in grado di estendere al suo direttore il regime di responsabilità previsto per la stampa cartacea.

Anche la terza, già citata, sentenza della Cassazione (n. 7155 del 2011, V sez. pen.) si pone sulla medesima linea interpretativa volta a non ritenere applicabile all’informazione on line la disciplina prevista dalla legge sulla stampa. Nel caso  di specie la Corte, chiamata a pronunciarsi sul sequestro preventivo di un articolo giornalistico presuntivamente diffamatorio pubblicato sul blog di un giornalista, ha affermato che l’attività di informazione, di cronaca e di critica è un diritto fondamentale di ciascun individuo in quanto riconducibile direttamente alla libertà di manifestazione del pensiero tutelata dall’art. 21 Cost. In altri termini, ciascun individuo ha il diritto di informare l’opinione pubblica di fatti dei quali è a conoscenza o di formulare critiche nei confronti di persone o avvenimenti. Tuttavia l’esercizio di tale attività, secondo il ragionamento seguito dalla Corte, non è ex se stampa, come tale oggetto di una tutela rafforzata, neppure quando è esercitata da un giornalista professionista. Il blog gestito da un giornalista non è quindi “stampa” ma è esercizio non professionale della libertà di informazione. Da qui la diversa ponderazione degli interessi da tutelare che portano la Corte di Cassazione a  ritenere legittimo il sequestro preventivo dello scritto postato in Rete qualora esso sia presuntivamente lesivo del diritto costituzionalmente garantito alla tutela della dignità e onorabilità personale del terzo citato nell’articolo. In questo caso, infatti, prevale la necessità di impedire o quanto meno di limitare gli effetti negativi derivanti dalla permanenza in Rete delle frasi oggetto del procedimento penale.

Se corretta è l’interpretazione, che qui si propone, delle argomentazioni – talvolta estremamente sintetiche – poste dalla Corte a fondamento della propria decisione, non condividibili appaiono i timori, formulati in sede di commento alla sentenza n. 7155, circa la possibilità che questa sentenza abbia inteso legittimare il sequestro preventivo, anche per l’ipotesi di diffamazione, di articoli pubblicati su giornali “veri e propri”.

La Corte, al contrario, sembra voler rimarcare proprio la differenza e la distanza tra l’informazione professionale e quella non professionale, cercando di salvaguardare, come già avvenuto con la sentenza n. 35511 del 2010, il modello di stampa, delineato dal legislatore nel 1948 e caratterizzato da un sistema di pesi e contrappesi in grado da un lato di garantire il diritto dell’opinione pubblica ad essere informata su qualunque fatto di pubblico interesse, dall’altro di circoscrivere – fino a diversa indicazione del legislatore – l’area di tutela rafforzata solo a quei mezzi di informazione di massa disposti a registrarsi e quindi ad assumersi le responsabilità legate a tale adempimento, non da ultime la “pubblicizzazione” delle proprie fonti di finanziamento e l’indicazione dell’ editore.

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