Pubblicità non autorizzata di opere protette e lesione del diritto esclusivo di distribuzione. La CGCE fa chiarezza sui presupposti della violazione

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Con decisione del 13 maggio 2015, relativa alla causa C-516/13, la Corte di Giustizia delle Comunità Europee si è pronunciata sulla domanda pregiudiziale formulata dalla Bundesgerichtsthof – la Corte federale di Cassazione tedesca – nell’ambito di una controversia inerente la presunta violazione del diritto esclusivo di distribuzione, risultante dalla pubblicità non autorizzata di alcuni mobili protetti dal diritto d’autore.

A distanza di quasi tre anni dalla nota sentenza Donner del 2012, la CGCE è così tornata ad analizzare il tema controverso della natura del diritto di distribuzione, definendone puntualmente portata e contenuto e individuando con precisione le condotte idonee a integrarne la violazione.

All’origine dell’intervento della Corte c’è la controversia instaurata nei primi anni del duemila dalla Knoll International S.p.a., impresa di diritto italiano di produzione e distribuzione di mobilio di valore, contro la Dimensione Direct Sales S.r.l., azienda operante in Europa nel settore della distribuzione, nonché della vendita diretta di mobili, anche attraverso il sito web della società.

L’attrice, autorizzata dalla capogruppo Knoll Inc. all’esercizio esclusivo dei diritti di distribuzione su alcune creazioni protette nel territorio della Germania, ha citato in giudizio la Dimensione S.r.l., lamentando la violazione del diritto di distribuzione ex art. 17, par.1 della legge tedesca sul diritto d’autore, per avere questa pubblicizzato, sia sulla propria pagina web che su alcuni depliant pubblicitari, la vendita di mobili ritenuti contraffazioni delle opere protette.

In seguito all’accoglimento delle domande attoree da parte del Tribunale di primo grado – il cui provvedimento vietava alla convenuta la commercializzazione dei beni – e alla successiva conferma della decisione in sede d’appello, la controversia è approdata dinanzi al Bundesgerichtsthof, il quale ha deciso di sospendere il giudizio e adire in via pregiudiziale la Corte di Giustizia.

In particolare, il BGH ha osservato come l’esito della controversia fosse inscindibilmente subordinato alla preliminare soluzione della questione legata alla corretta interpretazione del diritto di distribuzione, così come delineato dall’art. 4, par.1 della direttiva 2001/29/CE (c.d. direttiva Infosoc.), a mente del quale “agli autori è conferito il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell’originale delle loro opere o di loro copie, attraverso la vendita o in altro modo.”

Il quesito sollevato dinanzi alla Corte non è unico, ma si articola in una serie di questioni tra loro intimamente concatenate. 

In primis, la Corte federale tedesca ha ritenuto decisivo accertare se tra le facoltà esclusive di cui si compone il diritto contemplato dall’art. 4, par. 1 della Direttivadovesse altresì farsi rientrare il diritto di offrire al pubblico l’opera o le sue copie, ai fini dell’acquisto. 

In ipotesi di risposta affermativa, il BGH ha chiesto ai giudici di Lussemburgo di chiarire se il summenzionato diritto esclusivo di offerta al pubblico assorbisse in sé anche quello di effettuare operazioni pubblicitarie aventi ad oggetto le opere coperte dalla privativa, oltre alle semplici offerte contrattuali. 

Infine, ultimo, nodale profilo sottoposto al sindacato della CGCE era quello relativo ai presupposti di rilevanza giuridica dell’attività promozionale delle opere protette da parte di soggetti sprovvisti di autorizzazione. 

Più segnatamente, ci si chiedeva se ai fini della configurabilità della violazione del diritto di distribuzione di cui all’art.4, par. 1 Dir. 2001/29/CE, occorresse o meno – quale elemento costitutivo della fattispecie lesiva– che la sollecitazione all’acquisto del bene, attuata con il mezzo pubblicitario, fosse seguita dall’effettivo acquisto dello stesso da parte del pubblico. 

Nel rispondere ai quesiti prospettati, la Corte ha incentrato il suo reasoning sull’accoglimento di una nozione di diritto di distribuzione quale diritto dal contenuto complesso, il cui esercizio non si esaurisce nella sola attività di conclusione del contratto, ma si segmenta in una serie di operazioni, ciascuna delle quali dotata di autonoma rilevanza giuridica. 

In particolare, i giudici comunitari hanno evidenziato come le singole operazioni nelle quali si estrinseca l’attività di distribuzione, proprio in quanto tra loro strumentalmente connesse, siano tutte suscettibili di riserva esclusiva da parte del titolare del diritto d’autore, e richiedano pertanto la preventiva autorizzazione di quest’ultimo. 

Ne discende che anche la pubblicità si inquadra nel novero delle facoltà riservate dall’art. 4, par. 1 al titolare dei diritti, poiché operazione funzionalmente preordinata al trasferimento delle opere protette, e dunque alla distribuzione delle stesse.

Al contempo, la Corte ha tuttavia precisato come tale nesso funzionale tra operazione pubblicitaria e alienazione delle opere non sottintenda in alcun modo la necessità del trasferimento ai fini della configurazione della violazione. 

In altre parole, affinchè il diritto di esclusiva tutelato dall’art. 4 della Dir. 2001/29 possa ritenersi violato, non occorre che la pubblicità del prodotto abbia effettivamente condotto la clientela all’acquisto.

Ciò che assume rilevanza esclusiva ai fini della ravvisabilità di una lesione del diritto di distribuzione, difatti, è che la pubblicità – eseguita in assenza di autorizzazione da parte del titolare dei diritti distributivi e indirizzata ai consumatori situati nello Stato membro in cui l’opera è tutelata- abbia natura “mirata”, ovvero solleciti all’acquisto del bene protetto dalla privativa autoriale. 

Ne discende che il titolare del diritto esclusivo di distribuzione – nel caso di specie la Knoll International S.p.a. – può legittimamente opporsi all’offerta di vendita o alla pubblicità posta in essere da terzi in assenza di autorizzazione, a nulla rilevando che tale attività promozionale non si sia conclusa con l’acquisto dell’opera da parte di un consumatore dell’Unione.

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