Opera biografica e diritto d’autore: il confine tra “biografia romanzata” e biografia “storico-giornalistica”

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1. Il caso

L’autore di un testo biografico sulla vita di Raimondo Lanza di Trabia, insieme alla sua casa editrice, ha convenuto in giudizio l’autore di un altro testo, riguardante anch’esso la vita del noto principe siciliano. Gli attori lamentavano il plagio da parte del convenuto, scanditosi, a loro detta, nell’indebita ripetizione della medesima struttura narrativa e dei contenuti, nella copiatura di numerosi passaggi e infine nell’introduzione di riproduzioni fotografiche, già precedentemente inserite nel testo dell’attore.

Il convenuto contestava tutte le richieste attoree, negando la tutela autoriale così come invocata dall’attore per mancanza di carattere creativo, dichiarando che le apparenti somiglianze tra le opere litigiose, fossero semplicemente un insieme di informazioni di pubblico dominio e in quanto tali non monopolizzabili; inoltre il convenuto asseriva che l’attore avesse intenzione di trarre beneficio dalla pubblicazione litigiosa presentando la riedizione del proprio libro il giorno successivo alla sua uscita, richiedendo per tali ragioni la condanna per lite temeraria.

Il Tribunale di Milano con sentenza n.1401/2017 del 03/02/2017 ha rigettato le domande sia dell’attore sia del convenuto, compensando le spese di causa. Sono interessanti alcuni passaggi argomentativi della sentenza.

2. La tutela dell’opera

Gli attori qualificano l’opera sottoposta a tutela autoriale come “Biografia Romanzata”. Contrariamente i convenuti negano suddetta tutela, evidenziandone la natura “Storico giornalistica” e, asserendo una mancanza di creatività, identificano lo scritto semplicemente come un coacervo di interviste ed aneddoti riguardanti la vita di un personaggio ben noto, vita che quindi si presume essere appartenente al patrimonio conoscitivo generale.

Secondo la Corte di Cassazione (Cass. 20925/2005) l’opera per essere suscettibile di tutela autoriale non deve essere necessariamente qualificata come “letteraria” nel senso stretto del termine, “purché costituisca una rielaborazione ripresa in modo personale” (se lo scritto è adoperato per la trasmissione di informazioni, come nel nostro caso).

La tutela autoriale, potrebbe allora applicarsi anche a opere di carattere biografico costituite in larga parte da interviste, come nel caso citato, poiché dotate di una creatività che però deve essere ricercata proprio nelle modalità di indirizzamento e organizzazione delle interviste stesse.

È indubbio peraltro che per quanto riguarda l’opera biografica di personaggi noti, i fatti inerenti alla vita dei suddetti, appartengano inevitabilmente al patrimonio comune e quindi non possano essere monopolizzati. La tutela autoriale in questi casi, si concentra sulle scelte stilistiche, tecniche e redazionali adoperate dall’autore, concretanti in questo caso, nell’alternanza di fatti veri a verosimili.

La Corte ha ritenuto di trovarsi dinanzi ad un’attività di elaborazione d’informazioni storiche raccolte da fonti differenti (interviste) che hanno alla base un apporto personale tale da conferirne la creatività necessaria.

3. L’asserito plagio dell’opera biografica

Secondo la parte attrice, l’asserito plagio dell’opera biografica sarebbe rappresentato dai seguenti elementi:

a)           L’utilizzo d’informazioni inerenti la vita del principe, note esclusivamente all’attore poiché raccolte dalle sue interviste.

b)           L’indebita ripresa della struttura che si snoda nella stessa successione delle vicende di vita del protagonista in entrambe le opere, specialmente per quanto concerne la selezione degli eventi e la successione cronologica degli stessi.

c)           La frequente ripetizione di diversi dialoghi e frasi.

d)           L’utilizzo di differenti riproduzioni fotografiche già inserite nell’elaborato attoreo.

Il Tribunale, dopo un’attenta disamina, ha escluso che l’opera litigiosa costituisse il plagio di quella attorea. Nella valutazione di sussistenza del plagio, specialmente per quanto concerne l’opera letteraria, si rivela spesso necessaria una valutazione in termini qualitativi e non quantitativi; rilevante è quindi anche il genere letterario adottato. Nel nostro caso ci troviamo dinanzi ad un testo biografico in cui i criteri di valutazione divengono necessariamente meno stringenti poiché presenti fatti noti al pubblico.

Ciò che quindi rileva in questo caso, non è l’apporto contenutistico, ma formale, che si snoda nell’analisi delle tecniche, della struttura e della narrazione; per di più il convenuto cita tra le proprie fonti il racconto dell’attore, per giunta ringraziandolo. Il convenuto, ha inoltre dimostrato di aver adoperato autonome e personali ricerche per la stesura del libro, mediante il reperimento di documentazione, la visita di luoghi che hanno interessato la vita del protagonista del racconto ed infine con la raccolta di interviste, avvalorando quindi un evidente apporto creativo teso ad escludere il plagio.

Considerando invece la struttura narrativa delle due opere, la Corte ricostruisce un’evidente diversità: l’attore adopera una narrazione frammentata, alternando digressioni storiche a interviste, usufruendo spesso dell’utilizzo della prima persona e interessandosi ad un contesto “cronistico-giornalistico”. Contrariamente, il convenuto pone in essere una versione decisamente più romanzata, prediligendo un’analisi introspettiva e psicologica dei personaggi, caratterizzata inoltre dall’utilizzo della terza persona. Ciò basta a escludere un ipotetico “plagio sostanziale”.

Per quanto riguarda il lamentato “plagio formale”, dovuto dalla ripetizione di circa trenta passaggi (nel nostro caso: spezzoni di frasi e non interi brani), la Corte sottolinea che detti passaggi devono influenzare il nucleo complessivo dell’opera e non risultare marginali rispetto al contesto stesso in cui si inseriscono (per la ripresa di passaggi più considerevoli, il convenuto ha sempre adoperato l’utilizzo delle virgolette).

Infine l’attore non può vantare né i diritti morali né di utilizzazione economica sulle fotografie (in questo caso semplici e non artistiche).

 

 

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