Né costituzione né legge. La Dichiarazione dei diritti in Internet verso una missione culturale

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La tutt’altro che modesta ambizione che si celava dietro la bozza di Dichiarazione dei diritti in Internet, ossia dare fondamento costituzionale, perlopiù “nella dimensione sovranazionale”, a principi e diritti del web, ha involontariamente confessato i propri limiti nel documento che, poche ore fa, è stato consegnato dalla Commissione per i diritti e i doveri relativi a Internet nella sua versione definitiva.

Giunto all’esito di una lunga consultazione pubblica e di una riflessione accurata sui suggerimenti indirizzati alla Commissione da numerosi soggetti, il documento non ha restituito le modifiche che sembrava promettere, specialmente su alcuni punti critici che ancora infirmano l’ossatura della Dichiarazione.

È bene ancora una volta ribadire che l’iniziativa merita senz’altro plauso, non solo per l’obiettivo prima di tutto di respiro culturale che si è proposta, ma anche per l’apertura e l’attenzione che la Commissione ha dimostrato verso “il basso”, testimoniata dall’iter di consultazione e dalle audizioni svolte nel corso degli ultimi mesi. E tuttavia le stesse dichiarazioni che hanno accompagnato la consegna del testo nella sua versione definitiva confermano un dato già limpidamente emerso nella fase immediatamente successiva alla pubblicazione della bozza: l’impossibilità di tener fede a un progetto costituente, a dispetto dell’indubbio respiro costituzionale della Dichiarazione, o normativo in senso stretto, e la necessità, piuttosto, di attribuire alla carta dei diritti un valore eminentemente culturale e politico. Un corpus di principi, come già in fase di consultazione pubblica è stato ammesso dalla Commissione, finalizzato a guidare (senza poterla tuttavia piegare) la mano (rectius: la penna) del legislatore. Con la pretesa, che rimane tuttavia presente anche nel progetto definitivo, di una dimensione sovranazionale che rischia di scontrarsi di fronte agli indubbi caratteri localistici di alcuni dei riferimenti contenuti nella Dichiarazione.

Se allora era dato attendersi un ridimensionamento delle ambizioni del bill of rights, e che dunque l’architettura di fondo del documento non subisse mutamenti sostanziali, su alcuni profili critici la versione finale non colma quelle lacune che nelle aspettative di molti, pur nell’ottica di un testo programmatico, dovevano trovare rimedio.

Confrontando, infatti, la bozza con la versione definitiva della Dichiarazione emergono modifiche piuttosto limitate, perlopiù di natura formale.

In primo luogo, persistono le lacune che erano state rilevate nella fase di consultazione che aveva riguardato la bozza.

In primis, non si comprende come una carta che nasce con il proposito di affermare i principi e i diritti di Internet possa dedicare soltanto un comma, inserito peraltro in una disposizione sulla “Sicurezza in rete”, alla libertà di manifestazione del pensiero.

L’equivoco in cui sembra essere incorsa la Commissione, almeno ad avviso di chi scrive, è di aver ritenuto che l’accesso a Internet, enunciato ora solennemente all’art. 2 come vero e proprio “diritto fondamentale della persona e condizione per suo pieno sviluppo individuale e sociale”, racchiuda in sé anche la tutela della libertà di espressione.

L’equivoco pare confermato dalle affermazioni più volte rese in corso di consultazione pubblica, laddove la Commissione ha indicato nella libertà di espressione un valore informatore dell’intera carta, che più che necessitare di espressa menzione si ritrova in realtà sotteso a ciascuna delle disposizioni. Questa giustificazione, pur basandosi su un dato senz’altro condivisibile, appare non del tutto suadente rispetto alla scelta di una mancata cristallizzazione in una previsione ad hoc che non fosse il solo art. 13, comma 1.

Del resto, il valore aggiunto che un’espressa menzione della libertà di manifestazione del pensiero avrebbe recato alla Dichiarazione si situa nel bilanciamento (e dei criteri che lo presiedono) che tale diritto conosce, nella realtà di Internet, nel rapporto con altri diritti fondamentali. Un bilanciamento che si svolge secondo logiche più complesse di quelle che caratterizzano la realtà non digitale, e che avrebbe senz’altro meritato attenzione.

L’occasione per un intervento in questa direzione pare mancata anche alla luce della sentenza che le sezioni unite della Corte di cassazione hanno consegnato alcune settimane fa, ritenendo estendibili al web le disposizioni in materia di stampa previste dall’ordinamento. Un’occasione per una riflessione sullo statuto giuridico di Internet e della libertà di manifestazione del pensiero quando il suo luogo di esercizio corrisponda al web.

Una seconda lacuna che era stata evocata dopo la pubblicazione della bozza della Dichiarazione riguarda il diritto d’autore.  A questa mancanza la versione definitiva della carta sembra porre rimedio, seppure adottando una linea morbida, con l’art. 3, comma 2. Disposizione che riproduce l’art. 13 della bozza, ora trasposto in cima all’elenco dei diritti declinati dalla Dichiarazione. La disposizione, che verte sul “Diritto alla conoscenza e all’educazione in rete”, stabilisce che le istituzioni pubbliche debbano tenere in considerazione i diritti derivanti dal riconoscimento degli interessi morali e materiali legati alla produzione di conoscenze. Si tratta di un inciso che rinvia senz’altro al diritto d’autore, mentre lascia qualche dubbio sulla riconducibilità alla sfera della proprietà intellettuale, che pure ha conosciuto significative evoluzioni in conseguenza dell’avvento di Internet.

Il riferimento ora c’è, inutile negarlo, ma appare davvero velato e non sembra rendere merito alla complessità dei problemi che la tutela del diritto d’autore in rete genera, specialmente nel suo rapporto con la libertà di espressione. Tema sul quale basterebbe la vicenda del Regolamento adottato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nell’ormai lontano 2013 a descrivere la criticità di un bilanciamento equilibrato tra gli interessi in gioco.

Non può però non essere apprezzata la scelta di anteporre ad altri diritti la previsione ora affidata all’art. 3, che idealmente precede –non solo in ordine di disposizione- le altre enunciazioni contenute nella Dichiarazione, rivelando la strumentalità che connota Internet come veicolo per la creazione, l’uso e la diffusione di conoscenza. Un inciso che serve, almeno in parte, ad alleviare la lacuna sulla libertà di espressione.

Oltre alle carenze che sono state descritte, cui la versione definitiva della Dichiarazione sembra rimediare solo in parte, occorre considerare altresì alcuni aspetti che avevano suscitato osservazioni critiche e che, nella versione definitiva, hanno visto modificato l’impianto originario della carta.

Si è già detto dell’accesso a Internet, ora consacrato come diritto fondamentale, anche se nei fatti declinato come un diritto sociale: in questo senso la Dichiarazione sembra precorrere gli stessi tempi del legislatore, che in questi ultimi mesi discute del progetto di riforma costituzionale che mira a introdurre un articolo 34-bis dedicato proprio all’accesso.

D’altro canto, però, la previsione confluita nell’art. 3 sembra destare qualche perplessità laddove al comma 5 allude alla necessità di superamento delle residue forme di divario digitale, tra cui quelle determinate, tra l’altro, dal genere o dalle situazioni di vulnerabilità personale. Sfugge l’esatta portata di questi riferimenti: come è possibile che differenze si genere si riflettano in forme di divario digitale? O, ancora, quali sono le forme di vulnerabilità personale rilevanti?

Beninteso, queste critiche debbono essere intese al netto di quanto già precisato, e cioè nell’ottica di un progetto che mira non a trasformarsi in un progetto di legge (tantomeno costituzionale), ma in una mozione che impegni il Governo e renda il documento di guida per il Parlamento. La mancanza di immediata precettività consente di lenire il peso di queste incertezze interpretative, ma il dubbio in concreto rimane.

Rimane problematica, invece, la definizione di dati personali contenuta nell’art. 5 della Dichiarazione: al comma 2, infatti, il riferimento corre ai soli dati identificativi. Si ripropone una lacuna già presente nella bozza, causata da un silenzio rispetto ad altre categorie di dati, per esempio relativi alla geolocalizzazione o ai flussi di comunicazioni elettroniche. Il che non vale, in una dichiarazione di principi, a supportare alcuna efficacia ad excludendum, ma rimarca forse la necessità di un maggior raccordo allo scenario europeo di legislazione sui dati personali. Apprezzabile, invece, la scelta di introdurre il riferimento ai diritti che l’interessato (“ogni persona”, nel linguaggio della Dichiarazione) può esercitare nei confronti del titolare del trattamento. Rimangono perplessità invece per altri aspetti che attengono allo statuto della privacy, come per l’art. 5, comma 6, laddove la necessità del consenso viene condizionata all’equilibrio/squilibrio di potere tra la “persona interessata e il soggetto che effettua il trattamento” (ma perché non mutuare la terminologia della direttiva europea e parlare di “interessato” e “titolare del trattamento”?). Merita approvazione anche l’inserimento di un inciso sul principio di proporzionalità cui devono conformarsi le operazioni di raccolta e conservazione dei dati, ai sensi dell’art. 6, sul “Diritto all’autodeterminazione informativa”.

Sempre in tema di dati personali si può salutare con favore la modifica che ha interessato la disposizione sul diritto all’oblio. L’art. 11, infatti, al comma 3, elimina il riferimento alla conoscenza da parte di “chiunque” dei casi in cui la richiesta di cancellazione dagli indici dei motori di ricerca sia stata accolta. Requisito che avrebbe comportato la necessità di pubblicare (sul web) un elenco delle richieste sottoposte ai motori di ricerca. Una soluzione di questo genere avrebbe dato luogo a una sorta di eterogenesi dei fini, come già si è sottolineato in sede di consultazione pubblica, con lo strano effetto di rendere conoscibile coram populo proprio un contenuto che l’interessato ha manifestato il desiderio di rimuovere dalla sfera pubblica. Ora, invece, la disposizione consente sì a chiunque di impugnare davanti all’autorità giudiziaria (e, in teoria, anche davanti a quella amministrative), ma tace sui modi con cui il soggetto interessato potrà avere nozione dell’eventuale cancellazione. Sullo sfondo, gli strascichi della sentenza Google Spain, cui la disposizione aderisce pedissequamente, adottando un concetto di diritto all’oblio esclusivamente in termini di deindicizzazione. Un’occasione persa, per la Commissione, per confrontarsi con l’annoso tema della rimozione delle notizie dai siti sorgente, che sono oggetto di indicizzazione.

In tema di anonimato, invece, rimane ferma l’impostazione consolidata già nella bozza: non un’eccezione al “volto scoperto”, ma una regola che potrà soffrire deroghe ove previsto dalla legge e dietro idonee garanzie. Rimane sfumata l’ipotesi del comma 3, che delimita, alludendo alla violazione della dignità e dei diritti fondamentali, un’area specifica (non chiarissima invero nei suoi confini) in cui la legge potrà consentire all’autorità giudiziaria di disporre l’identificazione dell’autore della comunicazione. Da notare, inoltre, che la garanzia dell’anonimato non riguarda soltanto l’attività di comunicazione condotta elettronicamente, ma anche l’accesso alla rete.

Al netto di alcune modifiche perlopiù formali, dunque, il corpo della Dichiarazione è rimasto tendenzialmente invariato. I rilievi che sono stati descritti assumono ovviamente maggior peso a seconda di quanta e quale potrà essere l’influenza esercitata sul decisore politico. Al di là della missione più culturale che giuridica, la Dichiarazione racchiudeva promesse che forse sono risultate in parte disattese, non fosse altro per l’importanza di un’affermazione, pur di principio, del valore che rivestono diritti come la libertà di manifestazione del pensiero, o dell’individuazione, pur generica, di adeguati margini di bilanciamento tra i diversi valori in gioco.

A prescindere dal destino di questo strumento, e dei suoi possibili esiti, starà allora al Governo farsi primo portatore di questa missione cultura e al legislatore dare poi garantire l’attuazione dei principi che vi sono affermati, pur con la seria consapevolezza della loro cedevolezza a fronte dell’imperatività di ogni norma giuridica in materia

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About Author

Marco holds a PhD in Constitutional and European Law from the University of Verona (2016) and is a qualified lawyer in Milan (2013). He is an Emile Noël at the Jean Monnet Center for International and Regional Economic Law & Justice - New York University (School of Law). In 2010 he got his degree in Law (magna cum laude) from Bocconi University, Milan. He has been a visiting researcher at the Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law in Heidelberg (2012) and at the Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law in Freiburg im Breisgau (2012). His research interests include Constitutional Law, Information and Communication Law and EU Law.

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