Linking e violazione del diritto d’autore da parte degli ISP: la sentenza del Tribunale di Roma nel caso RTI/Facebook

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Trib. Roma, sez. XVII civ., 15 febbraio 2019, n. 3512

In tema di responsabilità dell’Internet service provider derivante da violazione del diritto d’autore, l’effettiva conoscenza dell’illiceità dei dati memorizzati– in qualunque modo acquisita – fa sorgere in capo al prestatore di servizi una responsabilità civile e risarcitoria

 

Sommario: 1. Premessa. – 2. La ricostruzione della vicenda giudiziaria. – 3. La decisione. – 4. La comunicazione al pubblico. – 5. La nuova Direttiva Copyright. – 6. Conclusioni

 

  1. Premessa

Con la sentenza che si annota il Tribunale di Roma sezione Imprese si è espresso in materia di violazioni dei diritti d’autore commessi attraverso la tecnica del cd. “linking”[1], recependo integralmente il decisum della giurisprudenza della Corte di giustizia in tema di pubblicazione di opere di terzi tramite attività di linking non autorizzato dal titolare dei diritti.

 

  1. La ricostruzione della vicenda giudiziaria

La vicenda originava dalla creazione da parte di utenti anonimi di una pagina Facebook dedicata alla serie animata “Kilari” trasmessa da Reti Televisive Italiane S.p.A. (di seguito “RTI”), al cui interno erano stati pubblicati – oltre a insulti e commenti denigratori indirizzati all’interprete della sigla della serie animata – alcuni link che conducevano a contenuti audiovisivi tutelati da diritto d’autore illecitamente caricati su YouTube.

Al fine di eliminare tutte le informazioni ivi inserite nonché di disattivare il profilo telematico citato e i link pubblicati, la società RTI aveva inviato – da febbraio ad aprile 2010 – cinque lettere di diffida al social network. Quest’ultimo provvedeva a rimuovere la pagina oggetto di contestazione soltanto nel 2012.

RTI e l’interprete della sigla del cartoon agivano nei confronti di Facebook Inc. e Facebook Ireland Limited (di seguito “Facebook”), quali titolari dell’omonimo social network e del relativo portale telematico, per contestare – oltre alla violazione del diritto all’onore, alla reputazione e al decoro delle attrici – la violazione dei diritti esclusivi di utilizzazione economica sui contenuti audiovisivi della serie animata di titolarità di RTI nonché la violazione al diritto d’immagine, al nome e alla voce dell’artista.

Facebook si difendeva eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice italiano, nonché escludendo la propria responsabilità per le attività poste in essere in ragione della natura di

hosting provider passivo del social network, ribadendo come le diffide indirizzate nei suoi confronti non fossero state ritenute sufficienti in mancanza di un ordine di rimozione da parte di una pubblica autorità.

Proprio in ordine alla conoscenza effettiva dei contenuti illeciti (“actual knowledge”), Facebook ha contestato l’idoneità delle diffide trasmesse da RTI, sostenendo che le stesse non fossero sufficientemente dettagliate in quanto non contenevano gli URL dei contenuti censurati.

Da ultimo, le convenute hanno invocato il diritto di critica e di satira sostenendo come il mero linking a contenuti liberamente accessibili non rappresentava – pur in assenza del consenso del titolare – una violazione dei diritti di privativa dei rispettivi titolari.

 

  1. La decisione

I giudici capitolini hanno in primo luogo riconosciuto la giurisdizione italiana in forza del criterio del forum commissi delicti: il giudice competente è il giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto, a nulla rilevando il luogo in cui hanno sede le società convenute né quello dei server dove gli utenti hanno caricato i file contestati. Al contrario, si deve fare riferimento al luogo dove l’interprete della sigla musicale è residente e dove RTI esercita la propria attività di impresa perché è in tali luoghi che si è consumato l’evento lesivo.

Il punto più delicato della vertenza, ovvero l’accertamento della responsabilità delle convenute, è stato trattato dai giudici romani alla luce di una scrupolosa disamina della normativa dedicata alla responsabilità degli Internet Service Providers (di seguito “ISP”).

Il Tribunale, difatti, dopo aver ricordato come non vi sia a carico degli ISP un obbligo di monitoraggio preventivo e generalizzato di fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite, ha rilevato come la conoscenza mediante un’informazione fornita dalla persona lesa o in altro modo dell’illiceità dei dati memorizzati fa sorgere in capo al prestatore di servizi una responsabilità civile e risarcitoria.

I giudici hanno così sancito il principio secondo il quale la conoscenza – in qualunque modo acquisita (non solo se conosciuta tramite le autorità competenti o a seguito di esplicita diffida del titolare dei diritti) – determina l’esclusione dell’esenzione di responsabilità prevista dall’art. 14 della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico.

Sul punto, il Collegio giudicante ha ritenuto che «l’indicazione dell’URL costituisce un dato tecnico che non coincide con i singoli contenuti lesivi presenti sulla piattaforma digitale, ma rappresenta soltanto il “luogo” dove i contenuti sono reperibili e, quindi, non costituisce un presupposto indispensabile per la loro individuazione». Peraltro, nel caso in esame già la prima diffida datata 26 febbraio 2010 non soltanto forniva informazioni specifiche sui contenuti illeciti, ma conteneva anche l’indicazione dell’URL relativo alla pagina web di apertura del profilo Facebook in contestazione, per cui Facebook aveva a disposizione tutte le informazioni – ed i dati tecnici da essa richiesti- per l’immediata identificazione dei contenuti illeciti oggetto di lite.

In conclusione, la Corte romana ha riconosciuto la responsabilità di Facebook «per aver concorso, quantomeno con condotta omissiva, alle violazioni poste in essere dagli utenti che hanno fattivamente creato il profilo Facebook in contestazione».

 

  1. La comunicazione al pubblico

Come accennato in premessa, la Corte romana ha dato atto dell’orientamento granitico della Corte di giustizia in materia di violazioni dei diritti autorali commessi attraverso la tecnica del linking, la quale ha affermato che «l’atto di collocare un collegamento ipertestuale verso un’opera illegittimamente pubblicata su Internet costituisce una “comunicazione al pubblico” ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29»[2] e che «la messa in rete di un’opera protetta dal diritto d’autore su un sito Internet diverso da quello sul quale è stata effettuata la comunicazione iniziale con l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore deve essere qualificata come messa a disposizione di un pubblico nuovo di siffatta opera»[3].

 

  1. La nuova Direttiva Copyright

Il tema dell’assenza di un obbligo generale di sorveglianza per gli ISP è stata al centro dei lunghi dibattiti che lo scorso 26 marzo hanno portato all’approvazione della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale, nota anche come “Direttiva Copyright“.

La novella legislativa si propone di adattare il quadro del diritto d’autore europeo alle ultime evoluzioni delle tecnologie digitali alla luce dei nuovi modelli di business emersi in questi ultimi anni, ridefinendo gli equilibri tra gli interessi dei titolari dei diritti e quelli delle piattaforme online e della libertà di informazione.

In particolare, la responsabilità delle piattaforme per impedire la condivisione illegale di contenuti protetti è disciplinata dal tanto dibattuto art. 17 della direttiva.

La forma di utilizzazione che tale disposizione intende disciplinare è quella relativa a servizi della società dell’informazione che hanno come scopo principale, o come uno degli scopi principali, quello di memorizzare e consentire agli utenti di caricare e condividere un gran numero di contenuti, al fine di trarne profitto, direttamente o indirettamente, organizzandoli e promuovendoli per attirare un pubblico più vasto, anche classificandoli e ricorrendo a promozioni mirate al loro interno. Per esemplificare, si tratta dei servizi offerti da piattaforme quali YouTube o Facebook, con espressa esclusione, fra gli altri, delle enciclopedie online senza scopo di lucro (ad es. Wikipedia).

Rispetto alla versione iniziale della proposta di direttiva che prevedeva un vero e proprio obbligo di monitoraggio attivo a carico degli hosting provider, il testo definitivo ha previsto un sistema volto ad indurre tali soggetti a negoziare licenze con i titolari dei diritti.

Infatti, l’art. 17 della Direttiva Copyright stabilisce che, in assenza di una licenza, la responsabilità può essere esclusa solo se la piattaforma dimostra di:

(a) aver compiuto i “massimi sforzi” per ottenere una licenza;

(b) aver compiuto i “massimi sforzi” per prevenire l’upload e la condivisione dei contenuti protetti, individuati a cura dei titolari dei diritti; e in ogni caso

(c) aver agito tempestivamente, su segnalazione «sufficientemente motivata dai titolari dei diritti, per disabilitare l’accesso o rimuovere dai loro siti web le opere o altri materiali oggetto di segnalazione e aver compiuto i massimi sforzi per impedirne il caricamento in futuro».

Con la direttiva 2019/790 non viene dunque imposto agli ISP alcun obbligo di sorveglianza generale per la ricerca dei contenuti in violazione del diritto d’autore, in conformità a quanto previsto dall’art. 15 della direttiva 2000/31 sul commercio elettronico.

 

  1. Conclusioni

In conclusione, tirando brevemente le somme del ragionamento sostenuto dal Tribunale, la sentenza in epigrafe ribadisce ancora una volta che l’utilizzo di link di collegamento a portali terzi che riproducono contenuti tutelati dal diritto d’autore è lecito soltanto quando i portali a cui il link reindirizza sono riconducibili al titolare dei diritti o autorizzati da quest’ultimo. In questo caso, gli utenti dei social network possono quindi postare gli hyperlink senza dover preventivamente ottenere il consenso del titolare e non vi è alcuna violazione del copyright.

Sulla base degli stessi principi, nel caso Renckhoff (C-161/17) la Corte di giustizia ha introdotto la distinzione tra linking e reposting, stabilendo che mentre il primo attraverso il link rinvia al contenuto originale o al contenuto altrimenti autorizzato dall’autore, il secondo pone l’opera al di fuori del controllo dell’autore e costituisce quindi un nuovo atto di comunicazione al pubblico, che richiede dunque l’autorizzazione del titolare.

La pronuncia stimola poi alcuni spunti di riflessione sull’attività di tutela del diritto d’autore e di brand protection: una capillare attività di monitoraggio e la conseguente operazione di diffida si confermano essere una base indispensabile per una corretta azione finalizzata alla protezione di diritti e marchi.

L’unico strumento certo che resta per provare la violazione è, infatti, la possibilità di mettere a conoscenza dell’illecito l’ISP tramite diffida.

La maggior parte delle più recenti vicende giudiziarie che hanno visto i titolari dei diritti prevalere e ottenere condanne e risarcimenti, era fondata proprio sulla “conoscenza dell’illecito” da parte degli Internet service providers, ottenuta attraverso un costante lavoro di notice & take down.

Inoltre, la decisione in commento assume un particolare rilievo per due ordini di ragioni.

Anzitutto, è la prima a riconoscere in Italia la responsabilità di un social network per una violazione avvenuta anche solo attraverso il linking.

Vi è poi da sottolineare come essa consolidi ulteriormente l’interpretazione, in linea con quanto già sancito dalla Corte di giustizia e ribadito dal nuovo art. 17 della direttiva 2019/790, secondo cui in capo agli Internet service providers è posto un onere di reagire prontamente dinnanzi a denunce di attività illecite.

 

[1] Si intende la tecnica che consente di accedere a risorse esterne attraverso un collegamento ipertestuale.

[2] Sentenza del 26 aprile 2017 nella causa C-527/15, sulla quale si veda F. Mastroianni, La Corte di Giustizia ricostruisce la nozione di comunicazione al pubblico e di diritto di riproduzione nel caso C-527/15 sui dispositivi elettronici che incorporano collegamenti ipertestuali, in www.medialaws.eu, 16 maggio 2017.

[3] Sentenza del 7 agosto 2018 relativa al caso C-161/17, sulla quale si veda L. Del Plato, Caso Land Nordrhein-Westfalen: la vittoria del copyright sulla “sfrenata” condivisione dei contenuti in rete in questa Rivista, 1, 2019, 268 ss.

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