Le videoriprese esterne non violano la privacy

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La Corte di Cassazione (Cass., Sez. II, 12 febbraio 2013, n. 6812) risolve seppur la questione d’interesse generale, destinata ad orientare la futura giurisprudenza.

Del tema era stata investita indirettamente, attraverso un’eccezione processuale: la difesa di un imputato di diversi reati aveva sostenuto l’inutilizzabilita’, ai sensi dell’art. 191 del codice di procedura penale, della prova d’accusa, costituita da videoregistrazioni effettuate da una telecamera situata all’esterno di un esercizio commerciale. Secondo la difesa si trattava di prove illegittime, in quanto violavano il diritto alla privacy.

La Corte Suprema ne riconosce la piena validità a fini processuali, sia perché si tratta di documenti producibili ai sensi dell’art. 234 c.p.p., sia – ed e’ questo che rileva in particolare – perché non ravvisa alcuna violazione dell’art. 167 del Codice sulla privacy. Il perno della decisione riproduce una precedente sentenza che riguardava registrazioni video effettuate dalla Polizia Giudiziaria (Cass., Sez. IV, 19 marzo 2012, n. 10697). In quel caso era stato obiettato che le immagini erano state riprese da un appartamento prospiciente sul davanzale della finestra dell’abitazione sospetta, senza l’autorizzazione del Giudice. In quel caso la Cassazione aveva affermato il principio che quanto avviene in luoghi esposti al pubblico e visibili da più persone non rientra nell’orbita della riservatezza e che tali luoghi non possono essere considerati privata dimora, oggetto di speciale protezione.

Il principio fissato dalla Corte nelle due coincidenti sentenze appare condivisibile, in quanto ciò che avviene in pubblico non può essere considerato dato personale soggetto alla tutela del Codice della Privacy. E’ lo stesso titolare che, infatti, si espone volontariamente all’altro percezione. Così per i fatti commessi per strada od in prossimità di edifici coscientemente affronta il rischio di essere visto da passanti e, dunque, rinuncia alla propria riservatezza.

Restano, dunque, legittime le ormai numerose telecamere di controllo installate all’esterno di abitazioni od esercizi commerciali, anche se sono in grado di riprendere ogni avvenimento nel raggio della loro funzionalità.

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